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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02943/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, tra l'altro, perdite su crediti ritenute indebitamente dedotte per euro 74.986. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del recupero relativo a tali perdite; la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 5, TUIR, nella versione ratione temporis applicabile, e del principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente applicato retroattivamente la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 147 del 2015, ritenendo deducibili, senza limiti temporali e "in ogni caso", perdite su crediti verso debitori falliti anche se i fallimenti erano stati dichiarati negli anni 1996, 2000 e 2002, quindi in epoca molto antecedente al 2009. La tesi dell'Ufficio era che, nel regime applicabile al tempo, la deduzione fosse consentita solo nell'esercizio in cui la perdita diventava certa e, per i crediti verso soggetti in procedura concorsuale, nel periodo di apertura della procedura stessa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che la disciplina dell'art. 101, comma 5, TUIR, letta alla luce del comma 5-bis introdotto dal d.lgs. n. 147 del 2015, ha natura ricognitiva/interpretativa e si applica anche agli anni d'imposta anteriori al 2015. Ne consegue che le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali sono deducibili nel periodo di imputazione a bilancio, entro la finestra temporale che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo i principi contabili, il credito doveva essere cancellato dal bilancio. La CTR, invece, aveva errato perché aveva ritenuto tali perdite deducibili "in ogni caso" e senza verificare né il momento di imputazione a conto economico né quello in cui il credito avrebbe dovuto essere cancellato dal bilancio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 5, TUIR

    versione vigente ratione temporis

    Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; per i crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali opera una presunzione legale di irrecuperabilità, ma la deduzione resta collegata al periodo di imputazione a bilancio nella finestra temporale rilevante.

  • art. 109 TUIR

    Invocato come criterio di competenza fiscale; la Corte richiama la necessità di rispettare la corretta imputazione temporale dei componenti negativi di reddito secondo le regole del bilancio e dei principi contabili.

  • art. 101, comma 5-bis, TUIR

    introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015

    Ha funzione chiarificatrice/ricognitiva e consente la deduzione della perdita su crediti nel periodo di imputazione a bilancio anche se successivo all'apertura della procedura concorsuale, purché non oltre il momento in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio.

  • art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015

    Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 101 TUIR, con finalità chiarificatrice, estendendo l'applicazione della disciplina anche agli esercizi anteriori al 2015.

  • art. 13, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015

    Richiamato come norma di interpretazione autentica in raccordo con la deducibilità delle svalutazioni/perdite contabili imputate anche ad annualità pregresse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, la deducibilità fiscale non è ancorata in modo rigido e inderogabile alla sola data di apertura della procedura, ma al periodo di imputazione a bilancio, entro la finestra temporale che va dall'apertura della procedura fino al momento in cui, secondo i principi contabili, il credito deve essere cancellato dal bilancio.
  • La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 147 del 2015 sul comma 5-bis dell'art. 101 TUIR ha natura ricognitiva e chiarificatrice, e può quindi essere applicata anche ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Quando il contribuente deduce perdite su crediti come componente negativa del reddito, grava su di lui l'onere di dimostrare la corretta imputazione della perdita al conto economico nel periodo fiscalmente rilevante.
  • Il giudice di merito, per riconoscere la deducibilità di perdite su crediti relative a debitori falliti, deve verificare sia il momento di imputazione contabile della perdita sia il momento in cui, secondo i principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere eliminato dal bilancio.

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