Cassazione Civile, Ordinanza n. 02936/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013 con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, ha rideterminato il reddito d'impresa di una società che commercia all'ingrosso rottami, contestando l'omessa contabilizzazione di ricavi. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di motivazione, rilevando che l'accertamento non dava conto delle osservazioni presentate dalla contribuente dopo il PVC. La CTR aveva confermato l'annullamento sulla base di due rationes: da un lato, la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata ex art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000; dall'altro, l'erroneità nel merito della ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi, perché il calcolo del costo del venduto si fondava su dati ritenuti inattendibili o comunque erronei. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12 L. n. 212 del 2000, sostenendo che la norma imporrebbe solo la valutazione delle osservazioni del contribuente e non una motivazione rafforzata a pena di nullità; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che la CTR avesse indebitamente disatteso la ricostruzione dei ricavi basata su contabilità, registro di carico-scarico e dichiarazioni del socio, e che non avesse considerato una precedente pronuncia favorevole all'Ufficio sull'annualità 2012.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla: la prima relativa alla ritenuta nullità dell'accertamento per difetto di motivazione rispetto alle osservazioni del contribuente; la seconda relativa all'erroneità, nel merito, del calcolo del costo del venduto e quindi della ricostruzione dei maggiori ricavi. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur prospettando formalmente una violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito. Conseguentemente, poiché non erano state utilmente censurate tutte le rationes decidendi, anche il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha quindi rigettato il ricorso in senso processuale dichiarandolo inammissibile e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo e la ricostruzione dei ricavi anche sulla base di informazioni utili reperite in sede di controllo; tuttavia, nel caso concreto, la censura dell'Ufficio si traduceva in una richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in cassazione.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
È richiamato come fonte dell'obbligo di valutare le osservazioni presentate dal contribuente dopo il PVC; la Corte non accoglie il motivo dell'Ufficio perché il ricorso è comunque inammissibile per mancata censura di tutte le rationes decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale evocato per i motivi di ricorso, ma la Corte evidenzia che la doglianza sostanzialmente non denuncia un errore di diritto, bensì mira a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte osserva che non si applica il contributo unificato დამატivo perché l'Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È menzionato quale norma che ha introdotto il meccanismo di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente incardinato sulla violazione di legge o sull'omesso esame, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie riservata al giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione della valutazione di documenti, tabelle, risultanze del PVC e dichiarazioni rese in sede di verifica è ammissibile solo se denuncia un effettivo errore di diritto; non è consentito trasformare la censura in una nuova ricostruzione del fatto.
- La ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi è astrattamente consentita, ma la sua critica in cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del compendio istruttorio compiuta dal giudice di merito.
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