Cassazione Penale, Sentenza n. 21550/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, ultrasettantaduenne, impugna l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 274 co.1 lett. c) e 275 co.4 c.p.p., sostenendo che il divieto generale di carcerazione per gli ultrasettantenni (art.275 co.4) può essere derogato solo per esigenze cautelari eccezionali e che, nel caso, il giudice avrebbe fondato la misura unicamente su precedenti penali e relazioni passate, senza valutare l'età, la mancata attualità dei precedenti, l'assenza di elementi nuovi a carico e l'inefficacia di argomentazioni quali il ritrovamento di un veicolo o i rapporti familiari; contesta inoltre la mancata specificazione del rischio per le indagini o della genuinità della prova e la valutazione negativa di circostanze personali (es. lutto familiare).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame congrua e corretta in diritto: pur riconoscendo il limite alla carcerazione degli ultrasettantenni, il giudice di merito ha adeguatamente spiegato la persistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza basate su elementi attuali e specifici (attività di spaccio non episodica e strutturata con plurimi canali di approvvigionamento, continuità dell'attività anche dopo l'arresto del fornitore, partecipazione e complicità familiare nella gestione dell'attività, rapporti con soggetti della 'ndrangheta, inosservanza di prescrizioni precedenti). Ha inoltre motivatamente escluso che gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico fossero idonei a impedire la reiterazione. La Corte ha ricordato i limiti della sindacabilità in sede di legittimità (impossibilità di rivedere nel merito la valutazione degli elementi di fatto) e ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e gli avvisi previsti dagli artt. di legge richiamati.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (traffico di stupefacenti); la custodia cautelare è stata disposta in relazione a tale reato
Richiamato nella rubricazione dell'imputazione congiunta (referenza alla partecipazione personale), senza autonoma disamina nella decisione
Codice di procedura penale art. 274 comma 1 lett. a) e lett. c)
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari di conservazione delle prove, pericolo di reiterazione); il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione
Codice di procedura penale art. 275 comma 4
Divieto generale di applicare la custodia in carcere per soggetti ultrasettantenni salvo esigenze cautelari di elevata ed eccezionale rilevanza; la Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero state adeguatamente provate nel caso concreto
Codice di procedura penale art. 310
Regole sull'appello contro le ordinanze cautelari, richiamate per delimitare la cognizione del giudice del riesame e i profili di sindacabilità
Disposizioni di attuazione (art. 173 disp. att. c.p.p.)
Richiami formali relativi ai limiti di motivazione del ricorso per cassazione nell'impugnazione di misure cautelari
Massime di principio
- Per i soggetti ultrasettantenni il divieto di custodia in carcere previsto dall'art.275 co.4 c.p.p. può essere derogato solo quando emergano esigenze cautelari di grado eccezionale e attuale: non basta l'esistenza di precedenti penali, occorre dimostrare una concreta e attuale probabilità di reiterazione.
- La persistenza di un'attività illecita strutturata (es. rete di spaccio con molteplici canali e collaboratori), la continuità dell'attività nonostante arresti di fornitori e il coinvolgimento di familiari possono giustificare la custodia cautelare anche per detenuti di età avanzata, poiché rendono inefficaci misure meno afflittive come gli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico.
- Il giudice di legittimità in materia cautelare è limitato a verificare la legittimità e la congruità della motivazione del giudice di merito: non può rivedere i fatti o sostituirsi a una diversa valutazione degli elementi probatori, salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Per resistere a censure sul punto dell'età, il provvedimento di custodia deve esporre ragioni specifiche e attuali che rendano inefficaci le misure alternative; la semplice richiamata gravità dei precedenti, senza collegamento con l'attualità del pericolo, può non essere sufficiente.
- La valutazione dell'adeguatezza delle misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) deve considerare l'ambiente familiare e sociale: un domicilio nel quale esiste connivenza o partecipazione alle attività illecite può rendere tali misure inidonee.
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