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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37820/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una condomina proprietaria di due unità immobiliari, della delibera assembleare del 26 giugno 2013 con cui il condominio aveva approvato la contabilità finale di lavori straordinari di rifacimento della facciata e delle terrazze e aveva deliberato, entro un importo massimo, il pagamento di una somma aggiuntiva al’impresa appaltatrice rispetto a quanto originariamente concordato. In primo grado il giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta sostituzione della delibera con altra successiva, ponendo comunque le spese a carico del condominio per soccombenza virtuale. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che la delibera non avesse autorizzato una transazione con l'appaltatore ma avesse soltanto approvato la contabilità finale entro limiti di spesa; ha inoltre escluso la violazione del diritto all'informazione del singolo condomino e ha giudicato irrilevante l'assenza del piano di riparto in quella fase. Con il ricorso per cassazione la condomina ha dedotto: 1) violazione delle norme su condominio e transazione, sostenendo che la delibera avesse illegittimamente posto a suo carico e a carico del condominio una quota del costo di opere che avrebbero dovuto gravare integralmente sull'impresa esecutrice; 2) violazione delle stesse norme per non avere la Corte d'appello riconosciuto la natura transattiva implicita della delibera; 3) violazione delle norme in tema di informazione del condomino e di riparto, lamentando che il consuntivo fosse stato approvato senza adeguata documentazione e senza piano di riparto. La Cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio o una diversa interpretazione della delibera senza dedurre correttamente la violazione dei criteri ermeneutici del contratto e senza specifica trascrizione delle clausole rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo mirassero a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che il secondo motivo fosse inammissibile perché non censurava la sentenza sotto il profilo della violazione dei canoni legali di interpretazione negoziale, limitandosi a contrapporre una diversa lettura della delibera senza riportarne specificamente il contenuto. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore del condominio ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una mera rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non è consentito in cassazione criticare il convincimento del giudice di merito e chiedere una nuova valutazione dei fatti

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una generica contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione del materiale probatorio e il giudizio di attendibilità delle prove spettano al giudice di merito e non sono rinnovabili in cassazione

  • art. 1108 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa illegittimità della delibera condominiale e dell'asserita necessità di unanimità o di diversa maggioranza

  • art. 1123 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto delle spese condominiali

  • art. 1124 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto delle spese condominiali

  • art. 1135 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare i poteri dell'assemblea condominiale

  • art. 1137 c.c.

    richiamato dal ricorrente per l'impugnazione della delibera assembleare

  • art. 1965 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura transattiva dell'accordo deliberato

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    la qualificazione di un contratto o di una delibera con contenuto negoziale può essere censurata in cassazione solo denunciando la violazione dei canoni legali di interpretazione

  • art. 1136, secondo comma, c.c.

    secondo la Corte, la transazione su diritti obbligatori derivanti da lavori straordinari non richiede l'unanimità ma la maggioranza qualificata prevista dalla norma

  • art. 63 disp. att. c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze su informazione, documentazione e riparto delle spese

  • art. 1130-bis c.c.

    la Corte richiama il principio per cui il rendiconto condominiale non deve rispettare forme rigorose simili a quelle societarie, essendo sufficiente che renda intellegibili entrate, spese e criteri di riparto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la soccombente è tenuta, se dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o del ragionamento decisorio compiuto dal giudice di merito.
  • La qualificazione giuridica di una delibera o di un accordo con contenuto negoziale può essere rivista in cassazione solo se il ricorrente deduce specificamente la violazione dei canoni ermeneutici legali e trascrive il contenuto rilevante dell'atto; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Nel ricorso per cassazione, la contestazione della valutazione probatoria è inammissibile quando si risolve in una critica al convincimento del giudice di merito sull'attendibilità delle fonti di prova.
  • In materia condominiale, l'approvazione del rendiconto e delle spese straordinarie non richiede forme contabili rigorose paragonabili a quelle societarie: è sufficiente che la documentazione consenta ai condomini di comprendere le voci di entrata e di spesa e i criteri di riparto.
  • La transazione avente a oggetto diritti obbligatori derivanti da rapporti di appalto o da lavori straordinari sulle parti comuni non comporta, di regola, una necessaria unanimità dei condomini, potendo rientrare nei poteri dell'assemblea se adottata con la maggioranza prevista per le deliberazioni condominiali applicabile al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniProve
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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