Cassazione Civile, Ordinanza n. 21679/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società e i suoi soci impugnavano un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui erano stati recuperati a tassazione, ai fini IRAP e IVA, alcuni costi per lavori edili eseguiti da un terzo, ritenuti non inerenti e non effettivamente sostenuti perché asseritamente pagati in contanti. In appello la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto del ricorso, rilevando, da un lato, la genericità della censura sul litisconsorzio necessario e, dall'altro, l'assenza di certezza dei costi per difetto di attinenza delle fatture all'oggetto sociale e ai lavori dedotti. In cassazione i contribuenti proponevano due motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sul litisconsorzio necessario, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi; 2) omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia, lamentando che la CTR non avrebbe esaminato le questioni dedotte e i fatti posti a base dell'impugnazione, anche sotto il profilo del vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha escluso la violazione del litisconsorzio necessario, osservando che il giudizio di primo e di secondo grado si era svolto sia nei confronti della società sia dei soci, con conseguente integrità del contraddittorio nel giudizio relativo all'avviso emesso verso la società; la separata autonomia dei giudizi relativi agli avvisi dei soci non incideva su tale conclusione e non rilevava un preteso giudicato esterno su questione processuale. Sul secondo motivo ha escluso sia l'omessa pronuncia sia l'omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR aveva motivato sulla non riconoscibilità dei costi, ritenuti non certi, e i fatti invocati dai contribuenti attenevano alla valutazione del materiale probatorio già compiuta nei gradi di merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 14, 29, 59 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della dedotta necessità del litisconsorzio e delle regole processuali del giudizio tributario, ma ritenuti non violati nel caso concreto.
artt. 39, 101, 102, 115, 116 e 159 c.p.c.
Invocati dai ricorrenti in relazione a contraddittorio, prova e nullità processuali; la Corte ha escluso che vi fosse stata violazione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di rinnovazione del giudizio in presenza di litisconsorzio pretermesso; la Corte ha negato il presupposto.
artt. 24 e 111 Cost.
Evocati a sostegno delle garanzie del contraddittorio e del giusto processo, ma non ritenuti lesi.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso: violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato per chiarire l'ambito del nuovo vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la sua applicabilità anche al processo tributario di cassazione.
Richiamato in tema di "doppia conforme" e limiti al motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina al giudizio in esame.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Usato per affermare che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità, sicché si applicano le regole generali sul ricorso per cassazione.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 14, 29, 59 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati nel primo motivo quale base normativa del preteso litisconsorzio necessario nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la violazione del litisconsorzio necessario non sussiste quando il giudizio di merito si sia già svolto nei confronti di tutti i soggetti che avrebbero dovuto parteciparvi; l'autonomia di eventuali giudizi paralleli relativi ad altri avvisi non determina, di per sé, una lesione del contraddittorio nel giudizio concernente l'atto impugnato.
- La censura di omessa pronuncia o di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di appello; il fatto decisivo, ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., deve essere un fatto storico oggetto di prova e realmente non esaminato.
- La disciplina del vizio motivazionale e dei limiti connessi alla 'doppia conforme' si applica anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, poiché il giudizio di legittimità tributario non è sottratto alle regole generali del ricorso per cassazione.
- In tema di deducibilità dei costi, la Corte ribadisce che la non certezza del costo e la mancanza di adeguata attinenza documentale possono legittimare il recupero a tassazione; in cassazione, tuttavia, non è consentito sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dai giudici di merito.
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