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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21679/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società e i suoi soci impugnavano un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui erano stati recuperati a tassazione, ai fini IRAP e IVA, alcuni costi per lavori edili eseguiti da un terzo, ritenuti non inerenti e non effettivamente sostenuti perché asseritamente pagati in contanti. In appello la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto del ricorso, rilevando, da un lato, la genericità della censura sul litisconsorzio necessario e, dall'altro, l'assenza di certezza dei costi per difetto di attinenza delle fatture all'oggetto sociale e ai lavori dedotti. In cassazione i contribuenti proponevano due motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sul litisconsorzio necessario, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi; 2) omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia, lamentando che la CTR non avrebbe esaminato le questioni dedotte e i fatti posti a base dell'impugnazione, anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha escluso la violazione del litisconsorzio necessario, osservando che il giudizio di primo e di secondo grado si era svolto sia nei confronti della società sia dei soci, con conseguente integrità del contraddittorio nel giudizio relativo all'avviso emesso verso la società; la separata autonomia dei giudizi relativi agli avvisi dei soci non incideva su tale conclusione e non rilevava un preteso giudicato esterno su questione processuale. Sul secondo motivo ha escluso sia l'omessa pronuncia sia l'omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR aveva motivato sulla non riconoscibilità dei costi, ritenuti non certi, e i fatti invocati dai contribuenti attenevano alla valutazione del materiale probatorio già compiuta nei gradi di merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la violazione del litisconsorzio necessario non sussiste quando il giudizio di merito si sia già svolto nei confronti di tutti i soggetti che avrebbero dovuto parteciparvi; l'autonomia di eventuali giudizi paralleli relativi ad altri avvisi non determina, di per sé, una lesione del contraddittorio nel giudizio concernente l'atto impugnato.
  • La censura di omessa pronuncia o di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di appello; il fatto decisivo, ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., deve essere un fatto storico oggetto di prova e realmente non esaminato.
  • La disciplina del vizio motivazionale e dei limiti connessi alla 'doppia conforme' si applica anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, poiché il giudizio di legittimità tributario non è sottratto alle regole generali del ricorso per cassazione.
  • In tema di deducibilità dei costi, la Corte ribadisce che la non certezza del costo e la mancanza di adeguata attinenza documentale possono legittimare il recupero a tassazione; in cassazione, tuttavia, non è consentito sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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