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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05298/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

A seguito di ispezione presso un istituto bancario, l’autorità di vigilanza irrogava a un componente del consiglio di amministrazione e del comitato reclami una sanzione pecuniaria per omissione di informazioni rilevanti nei prospetti relativi a due aumenti di capitale del 2014. Le omissioni riguardavano, in sintesi, i criteri di determinazione del prezzo delle azioni, il ricorso a finanziamenti funzionali alla sottoscrizione/acquisto delle azioni, la compravendita dei titoli, la loro illiquidità e altri elementi necessari per un giudizio informato degli investitori. L’interessato proponeva opposizione e poi ricorso per cassazione articolato in diciannove motivi, deducendo, tra l’altro: difetto di giurisdizione del giudice ordinario e illegittimità costituzionale del sistema di opposizione; violazione del diritto di difesa per compressione del contraddittorio e mancata audizione; decadenza dell’autorità per superamento del termine di 180 giorni e per il tempo del procedimento; applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72 del 2015; illegittimità delle limitazioni all’accesso agli atti; insussistenza dell’illecito oggettivo e soggettivo, anche perché le informazioni omesse non sarebbero state "necessarie" ai sensi dell’art. 94 TUF o non sarebbero state conoscibili da un amministratore privo di deleghe; erronea affermazione della responsabilità a titolo di colpa; violazione delle regole societarie e bancarie sui doveri degli amministratori non esecutivi; erronea utilizzazione di presunzioni; violazione della presunzione di innocenza e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; infine, contestazione della liquidazione delle spese di lite in favore della Consob.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato tutti i motivi e li ha ritenuti infondati o in parte inammissibili. Ha confermato che la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni Consob spetta al giudice ordinario; che nel procedimento sanzionatorio non era stato leso il diritto di difesa; che il termine di 180 giorni decorre dal completamento dell’accertamento e non dalla mera acquisizione della notizia; che non si applicava retroattivamente la disciplina più favorevole del d.lgs. n. 72 del 2015; che l’accesso agli atti e la mancata audizione personale non determinavano nullità; che gli obblighi informativi nei prospetti ex art. 94 TUF impongono la disclosure di tutte le informazioni necessarie per un giudizio fondato dell’investitore, anche se non espressamente previste dagli schemi minimi; che l’amministratore non esecutivo di una banca è tenuto ad agire informato e può rispondere per colpa omissiva se ignorando segnali d’allarme non si attiva; che l’illecito amministrativo è sanzionabile anche a titolo di colpa; che il richiamo alla buona fede non valeva in mancanza di elementi positivi di affidamento; che non era necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE; e che correttamente erano state liquidate le spese alla Consob, difesa da avvocati iscritti all’albo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della sanzione e condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 191 TUF

    richiamato come base per il cumulo giuridico delle sanzioni pecuniarie applicate per la violazione degli obblighi informativi nei prospetti

  • art. 94 comma 2 TUF

    il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sulle prospettive dell’emittente e dei prodotti finanziari

  • art. 195 comma 1 TUF

    il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività di accertamento, non dalla mera notizia del fatto

  • art. 195 comma 7 TUF

    nel procedimento sanzionatorio Consob la difesa scritta è la garanzia centrale; l’audizione personale non è incombente imprescindibile

  • art. 194-bis TUF

    citato come sanzione di nuova introduzione non applicabile ratione temporis

  • art. 191 comma 2 TUF

    norma sanzionatoria applicata per le omissioni informative nei prospetti relativi all’offerta al pubblico

  • art. 19 comma 3 L. 689/1981

    non individua un termine generale di decadenza per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione; disciplina soltanto la durata della misura cautelare

  • art. 3 L. 689/1981

    pone una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione amministrativa, superabile con prova di avere agito senza colpa

  • art. 15 L. 689/1981

    richiamato in relazione alle dedotte limitazioni dell’accesso agli atti e al contraddittorio

  • art. 91 c.p.c.

    la parte vittoriosa rappresentata da difensori tecnici iscritti all’albo ha diritto alla liquidazione anche dei compensi professionali

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato per la doglianza sulla mancata audizione del ricorrente

  • art. 2381 comma 6 c.c.

    gli amministratori privi di deleghe devono agire informati e possono chiedere informazioni sulla gestione; il dovere opera anche in assenza di segnali di allarme

  • art. 2392 comma 1 c.c.

    gli amministratori rispondono se, conoscendo o potendo conoscere fatti pregiudizievoli, non si attivano per impedirli o attenuarne le conseguenze

  • art. 53 TUB

    le regole di vigilanza bancaria rafforzano i doveri di organizzazione e controllo del consiglio di amministrazione

  • art. 2391 c.c.

    richiamato come possibile reazione degli amministratori non esecutivi, anche mediante impugnazione delle deliberazioni o segnalazione all’autorità

  • art. 6 CEDU

    non impedisce l’applicazione della presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative non penali; il procedimento considerato non presenta natura sostanzialmente penale

  • art. 7 CEDU

    invocato con riferimento al principio di legalità e di retroattività della lex mitior, ma ritenuto non applicabile nel caso

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE

    richiamato per il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, senza che ne derivi l’illegittimità del rito applicato

  • art. 49 Carta dei diritti fondamentali UE

    invocato per la lex mitior, ma non esteso alle sanzioni amministrative in esame

  • art. 52 Carta dei diritti fondamentali UE

    richiamato in combinazione con gli altri parametri eurounitari, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione è manifestamente infondata o già chiarita dalla giurisprudenza UE

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come base formale per i vari motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    richiamato in chiusura per il contributo unificato, nei limiti del testo disponibile

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative Consob, il giudice ordinario conosce della fondatezza sostanziale della pretesa punitiva e può esaminare anche i presupposti normativi e regolamentari dell’atto sanzionatorio.
  • Per le sanzioni amministrative finanziarie, il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività istruttoria di accertamento, non dalla sola acquisizione della notizia dell’illecito.
  • L’art. 94 TUF impone una disclosure piena e non meramente formale: il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie per un giudizio informato dell’investitore, anche se non espressamente previste dagli schemi minimi di prospetto.
  • Nelle banche, gli amministratori non esecutivi non possono considerarsi esonerati da responsabilità per il solo fatto di essere privi di deleghe: hanno comunque un dovere di agire informati, di vigilare sui segnali d’allarme e di attivarsi per impedire fatti pregiudizievoli.
  • In materia di illeciti amministrativi, l’art. 3 L. n. 689/1981 configura una presunzione di colpa: una volta provato l’elemento oggettivo della violazione, spetta al trasgressore dimostrare di avere agito senza colpa.
  • La buona fede vale come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo se vi siano elementi positivi idonei a ingenerare un affidamento incolpevole sulla liceità della condotta e se l’agente abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è dovuta quando la questione sia manifestamente infondata, irrilevante o già chiarita da giurisprudenza consolidata.
  • La parte vittoriosa rappresentata da un avvocato iscritto all’albo ha diritto alla liquidazione delle spese di lite comprensive dei compensi professionali, anche se il difensore è dipendente dell’ente pubblico rappresentato.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaAmministratoriImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioSocietarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneNullitàGiudicatoRinvio pregiudiziale

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