Cassazione Penale, Sentenza n. 16708/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per plurime censure: nullitaà e inutilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali (verbale di s.i.t. della teste Aguanno Sabina) per mancato deposito ex art. 415-bis cod.proc.pen.; violazioni procedurali e preclusione da giudicati civili in ordine alle statuizioni civili riconosciute a favore della p.c. Di Benedetto (richiamando la sentenza n.1088/16 Sez. Lavoro); revoca tacita della costituzione di parte civile per coincidenza delle domande; vizi nella valutazione della prova testimoniali (omessa considerazione di testimonianze favorevoli alla difesa, contraddittorietà dei testi d'accusa); inesistenza o insufficienza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione ex art. 629 cod.pen. (in particolare rispetto al requisito del danno giuridicamente rilevante nei rapporti di lavoro) e conseguente impugnazione della dosimetria della pena e del mancato riconoscimento di attenuanti (art. 62-bis, art.114 cod.pen.), oltre a censure sulla corretta applicazione delle norme processuali (artt. 190, 192, 238-bis, 500 cod.proc.pen., artt. 75, 82 cod.proc.pen., artt. 324 e 2909 cod.civ.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alle sanzioni pecuniarie indicate in dispositivo. In motivazione la Corte ha ritenuto infondati i rilievi: ha confermato la corretta utilizzazione e disponibilità del verbale di s.i.t. agli atti (escludendo l'inutilizzabilità o nullità lamentata), ha affermato il principio di autonomia fra giudizio civile e penale escludendo l'automatica efficacia vincolante del giudicato civile nel processo penale quando cause petendi e petitum non coincidono, ha giudicato congrua e logica la valutazione di attendibilità dei testi svolta dai giudici di merito (riaffermando la validità delle dichiarazioni predibattimentali confermate ai sensi dell'art.500, comma 2 cod.proc.pen.), e ha ritenuto correttamente integrato il reato di estorsione nelle modalità ricostruite (condotte nel corso del rapporto di lavoro caratterizzate da minaccia larvata di licenziamento e corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle risultanti in busta paga). Sono state respinte anche le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti e sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
autorizzazione della trattazione con contraddittorio cartolare nel procedimento in motivo, utilizzata per giustificare il procedimento di trattazione adottato
cod. proc. pen., art. 415-bis, comma 2
regola il fascicolo messo a disposizione delle parti al termine delle indagini; la Corte ha ritenuto sufficiente la pluralità di riscontri che attestavano l'allegazione del verbale al fascicolo, escludendo inutilizzabilità per mancato deposito formale
cod. proc. pen., art. 500, comma 2
consente l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali per le contestazioni al teste; la Corte ha ribadito che dichiarazioni predibattimentali confermate vanno recepite come dichiarazioni rese in dibattimento
riguarda efficacia probatoria di sentenze penali pregresse; la Corte ha precisato che l'art. 238-bis concerne sentenze penali e non produce effetti vincolanti per giudicati civili nel processo penale
delitto di estorsione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'integrazione del reato quando il datore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, con minaccia larvata di licenziamento costringe i lavoratori ad accettare trattamenti retributivi deteriori
cod. proc. pen., artt. 190 e 192
regole sulla valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di attendibilità operata dai giudici di merito
cod. proc. pen., artt. 75 commi 2 e 3 e 82 comma 2
disciplinano la costituzione di parte civile e gli effetti della promozione di azione davanti al giudice civile; la Corte ha affermato che la revoca automatica della costituzione di p.c. sussiste solo in caso di coincidenza totale tra le domande
riguarda l'efficacia del giudicato civile; la Corte ha escluso che la sentenza civile impedisca automaticamente la domanda risarcitoria in sede penale quando cause petendi e petitum divergono
richiamato dai ricorrenti in ordine alla pretesa esecutività del giudicato civile, ma la Corte ha ritenuto non applicabile per i motivi di autonomia fra i due rami del giudizio
principio secondo cui il giudice penale ha il potere di risolvere autonomamente le questioni da cui dipende la decisione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge
cod. proc. pen., art. 3, comma 4
unica norma che attribuisce efficacia di giudicato nel processo penale a sentenze civili in materia di stato di famiglia o cittadinanza; la Corte ha sottolineato l'eccezionalità
attenuante per contributo causale di lieve entità; la Corte ha ritenuto che il contributo dei ricorrenti non fosse di trascurabile rilievo e quindi non idoneo a giustificare la diminuente
principi di determinazione della pena e del loro concreto esercizio; la Corte ha ritenuto motivata la dosimetria effettuata dai giudici di merito
attenuanti generiche e criteri di valutazione; la Corte ha ritenuto insufficienti gli elementi prospettati per la concessione
riguarda la modulazione della pena in caso di recidiva o cause di aumento; nella motivazione si cita in relazione al computo delle pene e agli aumenti applicati e poi ridotti dall'appello
disp. att. cod. proc. pen., art. 211
richiamato in relazione alle questioni sulla costituzione di parte civile e sulle statuizioni civili, ma la Corte ha rigettato le censure correlate
Massime di principio
- Le questioni di merito sulla valutazione della prova dichiarativa sono di regola rimesse al giudice del merito: la Cassazione non accoglie richieste di riconsiderazione globale del compendio probatorio salvo manifesta illogicità o contraddizione.
- La sentenza civile non vincola automaticamente il giudice penale: l'autorità del giudicato extracivile opera in limiti ristretti e la diversità di causa petendi o petitum consente la rinnovazione della pretesa risarcitoria in sede penale.
- Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per la contestazione al teste e successivamente confermate devono essere valutate come dichiarazioni dibattimentali (art.500, comma 2 cod.proc.pen.). L'opposizione circa il deposito formale di atti investigativi richiede dimostrazione puntuale del pregiudizio per essere ritenuta decisiva.
- Nel rapporto di lavoro, l'integrazione del reato di estorsione richiede la prova che il datore, nell'esecuzione del contratto, abbia imposto o imposto con minaccia larvata un trattamento retributivo deteriorato rispetto a quanto dovuto, con nocumento effettivo: la giurisprudenza distingue tra condizioni imposte in fase di assunzione (spesso non sufficienti) e condotte estorsive nella fase esecutiva del rapporto.
- Le eccezioni procedurali (nullità, inutilizzabilità, revoca implicita di costituzione di parte civile) devono essere dedotte con specificità e confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche o non perfettamente aderenti alla motivazione vengono dichiarate inammissibili.
- Per ottenere l'attenuante per minima partecipazione (art.114) o per le generiche (art.62-bis) occorre fornire elementi concreti e specifici che giustifichino la valutazione mitigatoria rispetto alla gravita e alla protrazione delle condotte accertate.
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