Cassazione Penale, Sentenza n. 10098/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 20/01/2022. Il ricorrente deduceva: 1) illegittimità della determinazione della pena per violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., atteso che la Corte di Cassazione aveva riqualificato i fatti in contravvenzione e, dunque, la riduzione prevista per le contravvenzioni (diminuzione della pena della metà) avrebbe dovuto essere applicata; 2) illegittimità della pena per mancata e incongrua motivazione in ordine alla quantificazione della pena base, non avendo la Corte territoriale adeguatamente valutato gli elementi favorevoli ex art. 133 c.p. (natura contravvenzionale, autorizzazioni amministrative che avevano indotto l'imputato a ritenere la liceità, tipologia dell'abuso e modalità esecutive).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo circa la mancata applicazione della diminuzione di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. (essendo la fattispecie contravvenzionale dopo la riqualificazione), correggendo la misura della pena senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.: pena rideterminata in mesi 4 e giorni 15 di arresto ed euro 16.500,00 di ammenda. Ha rigettato il restante motivo relativo alla motivazione della pena base, ritenendo adeguata la motivazione della Corte di merito (si richiamano elementi quali la offensività della condotta e l'uso di un escavatore). Il ricorso è stato annullato senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. b)
Norma del testo unico sull'edilizia utilizzata per la contestazione originaria relativa ai lavori edilizi abusivi; richiamata come capo di imputazione originale
D.lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1
Norma paesaggistica penale: la Sezione ha richiamato la giurisprudenza che limita l'applicazione del comma 1-bis ai casi con incrementi volumetrici oltre determinate soglie; nella fattispecie la Corte di Cassazione ha riqualificato la fattispecie in contravvenzione ai sensi di questo articolo in relazione ai lavori di movimento terra e sbancamento effettuati
Codice di procedura penale, art. 442, comma 2
Prevede che, in caso di contravvenzione, la pena determinata dal giudice, tenendo conto delle circostanze, sia diminuita della metà; la Corte di merito non aveva applicato tale diminuzione dopo la riqualificazione in contravvenzione, vizio corretto dalla Cassazione
Criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti, personale, modalità, offesa). La Corte di merito ha indicato elementi ritenuti rilevanti (offensività, uso di escavatore) e la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente alla luce di questi criteri
Codice penale, art. 81, comma finale
Richiamato in sede di calcolo della pena per eventuale aumento in caso di concorso di reati; è stato applicato dalla Corte di appello nella determinazione iniziale della pena
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)
Consente alla Corte di Cassazione di emendare errori nella determinazione della pena e, se del caso, di correggerla senza rinvio; utilizzata per rideterminare direttamente la pena applicando la diminuzione prevista per le contravvenzioni
Cass. Sez. III, sent. n. 14544/2020 (21/02/2020)
Giurisprudenza della Sezione richiamata che delimita l'ambito di applicazione dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 e che ha proceduto alla riqualificazione della fattispecie in contravvenzione, demandando ad altra sezione la rideterminazione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione riqualifica fatti in contravvenzione, il giudice del merito deve applicare la diminuzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.; la sua mancata applicazione è motivo di cassazione.
- La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., correggere direttamente errori nella determinazione della pena e rideterminarla senza rinvio quando il correttivo sia immediatamente operabile.
- In tema di dosimetria della pena, la motivazione è sufficiente se la sentenza indica gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte di legittimità non procede a un nuovo apprezzamento dei fatti se la decisione non è arbitraria o illogica.
- La presenza di elementi favorevoli (es. autorizzazioni amministrative, natura contravvenzionale, modalità non definitivamente deturpanti) deve essere valutata dal giudice nella bilancia delle circostanze, ma non garantisce automaticamente una drastica riduzione della pena se persistono elementi di offensività (es. uso di escavatore, ampiezza degli interventi).
- In cause con più riduzioni applicabili (es. rito abbreviato, diminuzione per contravvenzione), occorre verificare l'ordine e la compatibilità delle diminuzioni: l'applicazione corretta delle norme sostanziali e processuali può influire sul calcolo complessivo della pena.
- La decisione della Corte di merito sulla congruità della pena è sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione, illogicità o arbitrio, non per un semplice dissenso sulla disproporzione quando il giudice ha esplicitato i criteri ritenuti determinanti.
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