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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00909/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria proposta dal condominio per ottenere la reintegra nel possesso del sottotetto del fabbricato, ritenuto comune ai condomini. I giudici di merito avevano accertato che il ricorrente aveva realizzato opere tali da consentire un collegamento diretto tra il proprio appartamento e il sottotetto, oltre ad aver modificato la botola di accesso dal pianerottolo del terzo piano, rendendola apribile solo dall'interno del sottotetto. Il ricorrente, soccombente in appello, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1117 c.c., sostenendo che non fosse provato il possesso condominiale del sottotetto e chiedendo una nuova valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali del locale; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo che la prova testimoniale non poteva prevalere su scheda catastale e consulenza tecnica penale che, a suo dire, dimostravano che l'unico accesso era dalla botola del suo appartamento; (3) ancora violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che le consulenze tecniche non avessero chiarito la proprietà del sottotetto; (4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato l'assenza di lavori in corso accertata da un ufficio comunale dopo sopralluogo, circostanza che avrebbe imposto una nuova CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente evocando la violazione dell'art. 1117 c.c., in realtà mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle caratteristiche del sottotetto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un diverso valore legale o si sia discostato dalla regola del prudente apprezzamento, mentre nel caso concreto le censure miravano soltanto a contestare il modo in cui il giudice di merito aveva valutato le prove. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha rilevato l'applicabilità del divieto di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado; ciò precludeva la censura di omesso esame del fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    La censura che invochi questa norma non è ammissibile se, sotto l'apparente violazione di legge, mira solo a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura comune del bene e sul possesso condominiale.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola legale diversa; non è invece consentito censurare il semplice cattivo uso del prudente apprezzamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma soltanto per denunciare un errore di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è sottoposto ai limiti rigorosi del controllo di legittimità ed è precluso quando ricorra la disciplina di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Quando l'appello è stato rigettato confermando integralmente la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012

    La disciplina restrittiva dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. si applica ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito, delle prove e delle caratteristiche fattuali del bene controverso.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega un errore nell'attribuzione del valore legale della prova o nella sua valutazione secondo una regola legale diversa; non basta contestare la persuasività dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, nei giudizi d'appello soggetti alla disciplina del cd. filtro, quando la sentenza di secondo grado confermi quella di primo grado.
  • In tema di beni condominiali, la censura sulla proprietà o sulla natura comune del bene non è scrutinabile in cassazione se richiede un nuovo esame delle risultanze istruttorie anziché l'individuazione di una specifica regola di diritto violata.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioniProve
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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