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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, l'ufficio notificava una comunicazione di irregolarità e poi una cartella di pagamento relativa a ritenute operate ma non versate per l'anno 2016, riferite a un procedimento concorsuale. Il curatore impugnava la cartella limitatamente a uno dei ruoli, sostenendo che l'Ufficio avesse svolto una vera e propria attività d'indagine e che, quindi, non fosse legittimo utilizzare la procedura di iscrizione a ruolo e cartella senza un previo avviso di accertamento; veniva inoltre contestata l'applicabilità del comma 2-bis dell'art. 36-bis, che consente il controllo anticipato in caso di pericolo per la riscossione. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per non avere la CTR indicato le norme poste a base dell'iscrizione a ruolo e per non avere considerato la procedura concorsuale; (2) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe ignorato che il recupero era stato effettuato mediante controllo anticipato ex comma 2-bis in ragione del fallimento e del connesso pericolo per la riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR non fosse tenuta a confutare puntualmente tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa che esponga le ragioni della decisione e renda implicitamente respinte le argomentazioni incompatibili. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'art. 36-bis, comma 2-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 consente il controllo anticipato quando vi sia un concreto pericolo per la riscossione e che la situazione di fallimento rientra in tale nozione. Poiché la sentenza d'appello aveva escluso l'utilizzabilità di tale strumento senza confrontarsi correttamente con il dato normativo e con la circostanza che il recupero fiscale era stato espressamente fondato su quella disposizione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia-Romagna anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    consente all'ufficio di effettuare un controllo anticipato, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, quando vi sia pericolo per la riscossione; il fallimento integra una situazione idonea a concretare tale pericolo

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.lgs. n. 546 del 1992

    la motivazione del giudice tributario è sufficiente se concisa e idonea a esporre le ragioni della decisione, senza obbligo di confutare puntualmente ogni deduzione di parte

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    viene invocato come vizio di nullità per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene invocato per denunciare la violazione/falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe trascurato una circostanza di fatto ritenuta pacifica

  • D.L. n. 203 del 30 settembre 2005

    richiamato quale fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 36-bis, volto a rendere più incisivi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria

  • art. 36-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nella giurisprudenza menzionata dalla Corte come base della notificazione della cartella quale primo atto di esercizio della pretesa tributaria in ambito concorsuale

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza è sufficiente quando il giudice espone in modo conciso le ragioni della decisione; non è necessario rispondere analiticamente a ogni argomento di parte, purché le deduzioni incompatibili risultino implicitamente disattese.
  • Il controllo anticipato previsto dall'art. 36-bis, comma 2-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 è legittimo quando vi sia un concreto pericolo per la riscossione, dovendosi intendere tale pericolo in senso ampio come rischio di incapienza del patrimonio del contribuente rispetto al credito erariale.
  • La situazione di fallimento integra, di per sé, un contesto in cui può sussistere il pericolo per la riscossione, legittimando l'attivazione del meccanismo di controllo anticipato se l'Ufficio vi ha effettivamente fatto ricorso.
  • Quando l'Ufficio fonda l'iscrizione a ruolo su una specifica base normativa di controllo automatizzato/anticipato, il giudice di merito deve confrontarsi con quella norma e con il presupposto sostanziale che la sorregge, non potendo escluderne l'applicazione senza adeguata verifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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