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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32120/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata era stata ritenuta responsabile, in concorso, del delitto previsto dall'art. 642 c.p. per avere denunciato un sinistro automobilistico mai avvenuto; la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Torino, con pena di un anno di reclusione e sospensione condizionale. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 124 c.p. e 148, comma 2-bis, del d.lgs. 209/2005, nonché vizio di motivazione, sostenendo che la querela della compagnia assicuratrice, presentata il 3 aprile 2020, fosse tardiva perché la compagnia avrebbe acquisito conoscenza dell'illecito il 16 gennaio 2020, quando aveva comunicato il diniego al risarcimento; secondo la difesa avrebbe dovuto applicarsi il termine di trenta giorni previsto dal Codice delle assicurazioni. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, quando sia stata attivata la procedura amministrativa prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni, il termine ordinario di tre mesi per proporre querela decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro; inoltre, il termine derogatorio previsto dall'art. 148, comma 2-bis, opera quando l'impresa comunica le proprie determinazioni conclusive, circostanza non ravvisata nel caso concreto. La censura è stata altresì ritenuta generica, non essendo stata dimostrata l'avvenuta comunicazione delle determinazioni conclusive della compagnia. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e reiterativo: i giudici di merito avevano valutato i costi degli accertamenti tecnici sostenuti dalla persona offesa, la gravità dei fatti e le modalità della condotta, elementi incompatibili con la particolare tenuità. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto aspecifico, poiché non si confrontava effettivamente con la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto all'incensuratezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputata, confermando la sentenza di condanna per il concorso nel delitto di cui all'art. 642 c.p. e la pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. È stata invece rigettata la richiesta della parte civile di rifusione delle spese, poiché la memoria difensiva non aveva apportato uno specifico contributo alla decisione, limitandosi a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza confrontarsi puntualmente con i motivi.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    La norma è stata applicata per la responsabilità dell'imputata, in concorso, per la denuncia di un sinistro automobilistico mai avvenuto.

  • art. 124 c.p.

    Prevede il termine ordinario per la proposizione della querela; secondo la decisione, nel caso esaminato il termine decorreva dalla comunicazione della decisione della compagnia di effettuare approfondimenti, ovvero, secondo la disciplina richiamata, dallo spirare del termine di trenta giorni dalla comunicazione prevista.

  • art. 148, comma 2-bis, d.lgs. 209/2005

    il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive

    Il regime derogatorio opera quando l'impresa comunica al danneggiato le proprie determinazioni conclusive; la mera comunicazione della decisione di effettuare controlli o approfondimenti non equivale a tale comunicazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dei costi degli accertamenti tecnici, della gravità dei fatti e delle modalità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    La Corte ha esaminato i motivi di ricorso nei limiti richiesti dalla disposizione.

Massime di principio

  • In tema di frode alle compagnie assicuratrici, quando sia attivata la procedura amministrativa prevista dall'art. 148 del d.lgs. 209/2005, il termine ordinario di tre mesi per la proposizione della querela decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione dell'impresa di effettuare approfondimenti sul sinistro.
  • La comunicazione della decisione di effettuare controlli o approfondimenti sul sinistro è distinta dalla comunicazione delle determinazioni conclusive dell'impresa; soltanto quest'ultima attiva il regime derogatorio previsto dall'art. 148, comma 2-bis, del d.lgs. 209/2005.
  • Ai fini dell'applicazione del termine derogatorio previsto dal Codice delle assicurazioni, non è sufficiente allegare che la compagnia abbia svolto accertamenti interni: occorre che risulti la comunicazione al danneggiato delle proprie determinazioni conclusive, oppure degli atti comunicativi rilevanti secondo la disciplina applicabile.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione fondata sulle modalità della condotta, sulla gravità del fatto e sui costi non irrisori sostenuti dalla persona offesa per gli accertamenti, anche indipendentemente dall'entità della pretesa economica.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è aspecifico quando si limita a reiterare doglianze già adeguatamente esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di ogni elemento prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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