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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18135/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, parzialmente sgravata in autotutela dall'Ufficio. La contribuente aveva poi presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 per le somme residue, ma l'Agenzia aveva negato l'accesso alla procedura sostenendo che la lite non fosse definibile perché avente ad oggetto un atto meramente riscossivo. In primo grado il ricorso contro il diniego era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduce un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia: secondo l'Ufficio, la CTR avrebbe deciso solo sulla definibilità della cartella, senza affrontare una questione pregiudiziale, ossia gli effetti del giudicato formatosi nel separato giudizio sulla cartella stessa, giudicato che, secondo la ricorrente, avrebbe reso definitive le somme ancora dovute e avrebbe imposto la reiezione della pretesa di definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che dall'atto di appello non emergeva una specifica censura sulla pretesa efficacia preclusiva del giudicato formatosi nel giudizio sulla cartella, ma soltanto la questione della riconducibilità della controversia all'ambito della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Il richiamo al giudicato nel corpo dell'atto di appello era stato letto come mero argomento di conferma della natura riscossiva della cartella e non come autonoma domanda o censura. Poiché il giudizio devoluto alla CTR riguardava esclusivamente la definibilità della lite, non vi era omessa pronuncia su una questione non ritualmente devoluta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità; è stato inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base del controllo automatizzato da cui era scaturita la cartella di pagamento; il ricorso ruota sulla qualificazione della lite originata da tale atto ai fini della definizione agevolata

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato come disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte conferma che la questione devoluta attiene alla sua applicabilità alla lite sulla cartella

  • art. 112 c.p.c.

    la nullità per omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione effettivamente devoluta; nel caso concreto non vi era omissione su un motivo non proposto in appello

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura è stata formulata come vizio processuale per nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'appello richiede specificità dei motivi, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della riforma richiesta; il mero riferimento ad altri giudizi o al giudicato non basta a devolvere una questione diversa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la devoluzione non si estende automaticamente a tutte le possibili questioni connesse alla controversia: il motivo deve rendere chiaramente riconoscibile la specifica censura, con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della richiesta di riforma.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice non si pronunci su una domanda, eccezione o motivo effettivamente introdotto nel thema decidendum; non può essere dedotta per questioni che la parte non abbia ritualmente devoluto in appello.
  • Il richiamo, nell'atto di gravame, a un giudicato formatosi in un diverso processo non equivale di per sé a censura sulla efficacia preclusiva di quel giudicato, se il richiamo è utilizzato solo come argomento accessorio a sostegno di una diversa tesi.
  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, ciò che rileva nel giudizio di impugnazione del diniego è la corretta individuazione dell'oggetto della domanda e dei motivi di gravame, non la mera esistenza di un diverso giudizio parallelo sulla cartella, se tale profilo non è stato specificamente introdotto nel processo di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImmaginazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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