Cassazione Penale, Sentenza n. 35016/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandataria)
La controversia
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale a carico di un terzo era stato sequestrato e poi confiscato un immobile di Lainate gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo di euro 313.925,00 concesso nel 2010. Il credito, originariamente di Unicredit, era stato ceduto in blocco nel 2024 alla società cessionaria, che aveva incaricato una società mandataria della gestione e del recupero. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda di insinuazione al passivo presentata il 31 gennaio 2025; il Tribunale di Milano, con ordinanza del 16 dicembre 2025, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che gli avvisi fossero stati correttamente indirizzati alla società indicata come incaricata della riscossione e che il creditore originario fosse stato avvisato. La mandataria ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l’avviso era stato inviato a un indirizzo PEC appartenente a Prelios s.p.a., soggetto diverso dalle società incaricate della gestione del credito. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159/2011: la cessionaria, titolare del credito, non aveva ricevuto l’avviso dell’udienza di verifica e la domanda non poteva quindi considerarsi tardiva. Il Procuratore generale aveva chiesto l’inammissibilità per difetto di legittimazione della mandataria.
La decisione
La Corte ha escluso il difetto di legittimazione eccepito dal Procuratore generale: la mandataria, in forza di un mandato non contestato, poteva impugnare il provvedimento che disconosceva il credito della mandante. Ha quindi accolto il ricorso, rilevando che la cessionaria era titolare del credito in virtù della cessione in blocco pubblicata il 6 giugno 2024 e che a essa, o al suo mandatario, doveva essere notificato l’avviso per assicurare la regolarità del contraddittorio. La cessionaria non aveva ricevuto l’avviso; la notificazione documentata era stata inviata a un indirizzo PEC riconducibile a una diversa società. L’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio sulla domanda di insinuazione al passivo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dagli atti in relazione alla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di verifica dei crediti a soggetto errato.
Il vizio di motivazione è deducibile quando la contraddittorietà o manifesta illogicità emerge dagli atti in relazione alla notificazione dell’avviso.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 in relazione alla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di verifica dei crediti al creditore.
La violazione o erronea applicazione della norma sostanziale o processuale è deducibile in cassazione in relazione alla mancata notifica dell’avviso al creditore.
art. 57, commi 2 e seguenti, d.lgs. n. 159/2011
Era, quindi, Eudaimonia spv s.r.l. soggetto in capo al quale andava verificata la buona fede, in base alle direttive impartite da Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Island, Rv. 272978 - 01 per le ipotesi di cessione di crediti da far valere nel procedimento di cui agli articoli 57 e seguenti d.lgs. n. 159/2011; quindi, il soggetto al quale andava notificato l’avviso dell’udienza, al fine di garantire la regolarità del contraddittorio, era Eudaimonia o al più il suo mandatario.
In caso di cessione del credito da far valere nella procedura di prevenzione, l’avviso dell’udienza di verifica va notificato al cessionario titolare del credito o, al più, al suo mandatario, così da garantire la regolarità del contraddittorio.
art. 2, commi 3, lett. c), e 6, l. n. 130/1999
In via preliminare, va affermata la legittimazione a ricorrere della Prelios Credit Solutions s.p.a., che agisce quale mandataria per la gestione del credito di Eudaimonia spv s.r.l., incaricata ai sensi dell’art. 2, commi 3 lett. c) e 6, l. n. 130/1999 e successive modifiche; in assenza di rilievi sulla validità del mandato, non può essere disconosciuta la sua legittimazione ad impugnare il provvedimento che disconosce il credito del mandante.
Il mandatario incaricato della gestione del credito è legittimato a impugnare il provvedimento che disconosce il credito del mandante, se la validità del mandato non è contestata.
art. 58, comma 3, d.lgs. n. 385/1993
La titolarità derivava dalla regolare cessione in blocco dei crediti effettuata da Unicredit ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06/06/2024 con gli effetti indicati dall’art. 1264 cod. civ., come previsto dal comma 3 dell’art. 58 d.lgs. citato.
La cessione in blocco dei crediti, regolarmente effettuata e pubblicata secondo l’art. 58, comma 3, attribuisce al cessionario la titolarità del credito con gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c.
La titolarità derivava dalla regolare cessione in blocco dei crediti effettuata da Unicredit ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06/06/2024 con gli effetti indicati dall’art. 1264 cod. civ., come previsto dal comma 3 dell’art. 58 d.lgs. citato.
La pubblicazione della cessione in blocco produce gli effetti richiamati dall’art. 1264 c.c. ai fini dell’individuazione del cessionario titolare del credito.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Era, quindi, Eudaimonia spv s.r.l. soggetto in capo al quale andava verificata la buona fede, in base alle direttive impartite da Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, Island, Rv. 272978 - 01 per le ipotesi di cessione di crediti da far valere nel procedimento di cui agli articoli 57 e seguenti d.lgs. n. 159/2011; quindi, il soggetto al quale andava notificato l’avviso dell’udienza, al fine di garantire la regolarità del contraddittorio, era Eudaimonia o al più il suo mandatario.
Nella verifica dei crediti della procedura di prevenzione, l’avviso deve raggiungere il soggetto titolare del credito per consentirgli di partecipare al contraddittorio; la notifica a una società diversa dal creditore e dal suo mandatario non assolve tale funzione.
Massime di principio
- Nelle procedure di verifica dei crediti connesse a misure di prevenzione, quando il credito è stato ceduto, l’avviso dell’udienza deve essere notificato al cessionario che ne è titolare oppure al suo mandatario, affinché sia garantita la regolarità del contraddittorio.
- La notificazione dell’avviso a una società diversa dal cessionario e dal suo mandatario, anche se appartenente a un gruppo o con denominazione simile, non equivale a una valida notifica al titolare del credito.
- Il mandatario incaricato della gestione di un credito è legittimato a impugnare il provvedimento che disconosce il credito del mandante quando il mandato è valido e non contestato.
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