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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 10 marzo 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena concordata dalle parti. Gli erano contestate l’illecita detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo e altre violazioni indicate nell’imputazione; nella sua disponibilità erano stati rinvenuti 4.460 euro in banconote di vario taglio. Con il primo motivo la difesa ha denunciato vizio di motivazione sulla pena concordata e sull’esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla confisca del denaro, sostenendo che, essendo contestata la detenzione e non la cessione di stupefacenti, mancavano elementi per qualificare la somma come profitto o prodotto del reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: nei ricorsi contro sentenze di patteggiamento l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi proponibili alle categorie ivi previste, e la censura sulla motivazione relativa alla congruità della pena e all’art. 129 c.p.p. non rientrava in tali ipotesi. Ha inoltre rilevato che la sentenza aveva escluso le condizioni per il proscioglimento e ritenuto congrua la pena, senza che dagli atti o dalle deduzioni emergessero elementi concreti che imponessero una motivazione più specifica. Ha accolto il secondo motivo: la formula «la confisca e distruzione di quanto ancora in sequestro», riferita all’art. 240 c.p., era ambigua e non spiegava il titolo per confiscare i 4.460 euro. La mera detenzione illecita di stupefacenti non genera di per sé un profitto confiscabile e non consente di attribuire alla somma un collegamento con pregresse cessioni estranee alla contestazione; la confisca del denaro può essere disposta, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 240-bis c.p., applicabile tramite il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. La sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca della somma, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, ufficio GIP, in diversa persona fisica. Le restanti statuizioni sono state dichiarate irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Come è noto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per le categorie di motivi tassativamente indicate dalla norma; le censure estranee a tali categorie sono inammissibili.

  • art. 129 c.p.p.

    E' d'uopo rilevare, al riguardo, che, in caso di applicazione della pena, per tradizionale orientamento della Corte di legittimità, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che sia stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrano le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129

    Nel patteggiamento, l’esclusione delle cause di proscioglimento richiede una motivazione specifica solo quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti risultino elementi concreti che ne rendano plausibile l’applicazione; altrimenti è sufficiente anche l’enunciazione implicita dell’avvenuta verifica.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Deve premettersi - in riferimento ai limiti imposti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, stabiliti dal richiamato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, sia ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, trattandosi di un vizio rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

    Anche nel regime dei motivi limitati previsto per il patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione che denunci l’assenza o l’apparenza della motivazione sulla confisca, poiché il vizio integra violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

  • art. 240 c.p.

    Si rammenta come, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., possano essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto.

    La confisca facoltativa prevista dall’art. 240, comma 1, c.p. presuppone che il bene sia strumentale alla commissione del reato oppure ne costituisca prodotto o profitto; occorre quindi un nesso di pertinenzialità tra la cosa e l’illecito.

  • art. 240-bis c.p.

    Per altro verso, occorre considerare che la condanna o l'applicazione pena per uno dei reati indicati nel catalogo elencato nell'art. 240-bis cod. pen. comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

    La confisca allargata richiede, oltre alla riconducibilità del reato al catalogo normativo, la prova della sproporzione tra valore dei beni e redditi o proventi dell’attività economica, nonché l’assenza di una giustificazione credibile sulla loro provenienza.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    In base a consolidato orientamento di questa Corte, con specifico riferimento al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

    Per il denaro rinvenuto in relazione alla mera detenzione illecita di stupefacenti, la confisca è possibile soltanto ricorrendo le condizioni dell’art. 240-bis c.p., applicabile tramite il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Viceversa, il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente non produce di per sé profitto, né quest'ultimo può essere ricondotto ad altre, pregresse attività di spaccio, estranee alla contestazione

    La mera detenzione illecita di stupefacenti non genera di per sé un profitto confiscabile; non è possibile collegare il denaro a pregresse cessioni di droga che non formano oggetto della contestazione.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    cfr., ex multis, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248, in cui si è chiarito, che, in relazione al reato di detenzione illecita di stupefacenti, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità

    La confisca del denaro prevista dall’art. 73, comma 7-bis, non è applicabile al reato di mera detenzione, in assenza del necessario nesso tra la somma e il reato; la Corte precisa che tale disposizione trova applicazione nell’ipotesi di cessione.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure sulla congruità della pena o sulla verifica delle cause di proscioglimento sono inammissibili se non riconducibili a una delle categorie ammesse.
  • Nel patteggiamento, il giudice deve motivare specificamente l’esclusione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. soltanto quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano elementi concreti che ne rendano possibile l’applicazione; in difetto, è sufficiente un’enunciazione anche implicita dell’avvenuta verifica.
  • La mancata o meramente apparente motivazione sulla confisca può essere denunciata in cassazione anche contro una sentenza di patteggiamento, poiché integra violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
  • La confisca ex art. 240 c.p. richiede un nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, quale strumentalità alla commissione oppure derivazione del bene come prodotto, profitto o prezzo dell’illecito.
  • La mera detenzione illecita di stupefacenti non produce di per sé un profitto confiscabile e non consente di confiscare denaro sulla base di ipotetiche cessioni pregresse estranee alla contestazione. La confisca del denaro può operare, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 240-bis c.p. tramite il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfisca

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