Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 9 ottobre 2025, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il GIP del Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso a Serina il 19 maggio 2024, e lo aveva condannato, operata la riduzione per il rito, a tre mesi di arresto e 650 euro di ammenda, sostituiti con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, dello stesso decreto. Aveva inoltre disposto la confisca dell'autovettura, di proprietà dell'imputato, precisando che, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, avrebbero potuto essere adottati i provvedimenti previsti dalla norma. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada, lamentando l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. La difesa ha chiesto che, ove applicata, la sospensione fosse determinata nel minimo. Il Procuratore generale presso la Cassazione ha concluso per l'annullamento sul medesimo profilo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: per il reato contestato la sospensione della patente da uno a due anni consegue in ogni caso all'accertamento, e la sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità non esclude che essa sia disposta. Ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione accessoria, con rinvio al Tribunale di Bergamo, ufficio GIP, in diversa persona fisica, affinché ne determini la durata e ne sospenda l'efficacia fino alla conclusione del lavoro di pubblica utilità e alla valutazione del suo esito. Non essendo la durata determinabile in sede di legittimità, non è stata applicata la decisione senza rinvio. È stata dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada all'accertamento del reato «consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni».
La sospensione della patente, prevista da uno a due anni, è conseguenza obbligatoria dell'accertamento del reato e deve essere applicata dal giudice, che ne determina la durata.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del 2reato, potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione e potrà essere revocata la confisca
La sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità non impedisce di applicare la sospensione della patente: il giudice ne deve sospendere l'efficacia fino alla conclusione e alla valutazione del lavoro; in caso di esito positivo operano le conseguenze indicate dalla norma.
art. 620, lett. l), c.p.p.
La determinazione della durata della sospensione della patente di guida implica una valutazione di merito. Nel caso di specie, pertanto, non può trovare applicazione l'art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Poiché la determinazione della durata della sospensione richiede una valutazione di merito, la Corte di cassazione non può provvedervi direttamente mediante annullamento senza rinvio.
art. 624 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Quando l'annullamento è limitato a un capo distinto, l'affermazione della responsabilità penale non interessata dall'annullamento diviene irrevocabile.
Massime di principio
- Per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la sospensione della patente da uno a due anni consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato e il giudice deve determinarne la durata.
- La sostituzione delle pene con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada non esclude l'applicazione della sospensione della patente: il giudice ne dispone la sospensione dell'efficacia fino alla conclusione del lavoro e alla valutazione del relativo esito.
- Se la determinazione della durata della sanzione accessoria richiede una valutazione di merito, la Corte di cassazione non può fissarla direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; deve annullare sul punto con rinvio al giudice di merito.
- L'annullamento limitato all'omessa applicazione di una sanzione accessoria lascia irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale non investita dall'annullamento.
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