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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34892/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 25 settembre 2025 della Corte d'appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Foggia, riformandola soltanto quanto alle statuizioni civili nei confronti della responsabile civile Allianz s.p.a. Il fatto risale al 17 settembre 2021, sulla strada statale n. 41 nel territorio di San Nicandro Garganico: dopo avere effettuato un sorpasso non consentito, il conducente affrontò una curva a sinistra a circa 80 km/h, oltre il limite di 70 km/h, su fondo bagnato e in presenza di una banchina cedevole segnalata; perse il controllo, invase la corsia opposta e urtò il Fiat Doblò condotto dalla prima vittima e con a bordo, come passeggero, la seconda. Entrambi morirono. La pena, applicata la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 589-bis c.p. e la riduzione per il rito abbreviato, era di cinque anni e quattro mesi di reclusione. Con il primo motivo la difesa ha denunciato violazione di legge, sostenendo che i giudici avessero recepito la ricostruzione del consulente del pubblico ministero senza confrontarsi adeguatamente con le controdeduzioni difensive e senza svolgere il giudizio controfattuale; ha inoltre sostenuto che il conducente del Doblò avrebbe potuto evitare l'urto o limitarne gli effetti con una manovra di emergenza. Con il secondo motivo ha censurato il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p., assumendo che l'evento non fosse conseguenza esclusiva della condotta dell'imputato per la possibilità di intervento della vittima. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, invocando l'età, l'incensuratezza, la dinamica del fatto e il tentativo di concordare la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non perfezionatosi per mancato consenso del Procuratore generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale dei giudici di merito: la sentenza d'appello aveva considerato anche la tesi difensiva sulla manovra di emergenza e aveva spiegato che il veicolo dell'imputato aveva invaso trasversalmente la corsia opposta, mentre la vittima procedeva regolarmente e a velocità moderata. La perdita di controllo, attribuita al sorpasso vietato e alla velocità non prudenziale rispetto a limite, pioggia e curva, aveva determinato la sequenza causale; l'ipotizzata imperizia della vittima non avrebbe comunque interrotto il nesso, non avendo innescato un rischio nuovo o radicalmente esorbitante. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e non autosufficiente: l'asserita possibilità di evitare l'urto era prospettata apoditticamente, senza indicare le argomentazioni tecnico-scientifiche della consulenza difensiva né confrontarsi con la motivazione secondo cui l'impatto era stato improvviso e imprevedibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente oppositivo e non idoneo a confutare la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: l'imputato aveva quasi ventinove anni, la giovane età non era di per sé sufficiente e non risultava documentata una maturità non completa; i giudici avevano inoltre valorizzato la gravità del fatto e le plurime violazioni stradali. Alla dichiarazione d'inammissibilità seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi per escludere la colpa nella causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Ne consegue che è preclusa alla Corte di cassazione - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Cassazione di rivalutare autonomamente i fatti o di sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una diversa, ma riguarda l'effettività, la coerenza e la logicità della motivazione nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 589-bis c.p.

    Non è controverso che l'urto sia avvenuto nella corsia di marcia opposta a quella che Di Stefano stava percorrendo. Neppure è controverso che questi abbia perso il controllo dell'auto avendo eseguito un sorpasso non consentito oltrepassando la linea continua di mezzeria all'approssimarsi di una curva e mantenendo una velocità eccessiva (perché superiore a quella massima stabilita per quel tratto di strada e comunque non prudenziale in presenza di asfalto bagnato dalla pioggia e di una curva debitamente segnalata).

    La responsabilità per omicidio stradale è confermata sulla base della condotta di guida imprudente e delle violazioni delle regole stradali che causarono la perdita di controllo e l'invasione della corsia opposta, in rapporto causale con le morti.

  • art. 589-bis, comma 7, c.p.

    Nel ricorso si afferma che una azione di emergenza di Russo avrebbe potuto evitare l'impatto, ma tale affermazione è formulata in termini apodittici: la difesa sostiene che la consulenza tecnica di parte avrebbe fornito indicazioni in tal senso, ma non spiega quali argomentazioni tecnico scientifiche supporterebbero questa tesi e non si confronta con la motivazione fornita dalla sentenza impugnata (pag. 9), secondo la quale l'auto condotta da Di Stefano invase «la corsia di marcia opposta e lo fece trasversalmente, travolgendo letteralmente l'autovettura Fiat Doblò guidata da Russo», sicché l'impatto fu «improvviso e imprevedibile».

    La richiesta dell'attenuante non può essere accolta sulla sola affermazione che la vittima avrebbe potuto evitare o ridurre l'impatto: la censura deve indicare gli elementi tecnici che sostengono tale ricostruzione e confrontarsi con la motivazione che escludeva in concreto una possibilità di reazione efficace.

  • art. 62-bis c.p.

    In sintesi, il motivo col quale i difensori si dolgono della mancata applicazione delle attenuanti generiche è formulato in termini meramente oppositivi, perché non smentisce efficacemente il significato degli elementi valorizzati dai giudici di merito per escludere l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e non evidenzia profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma, a sostegno del riconoscimento di tali attenuanti, ripropone gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione della Corte di appello, motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata.

    Il diniego delle attenuanti generiche resiste al controllo di legittimità quando è motivato con elementi pertinenti e la censura si limita a riproporre argomenti già disattesi senza dimostrare contraddittorietà o manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di P.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione non permette una nuova ricostruzione dei fatti né la preferenza per una diversa valutazione delle prove: è consentito verificare che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non radicalmente incompatibile con atti specificamente indicati.
  • Quando la perdita di controllo del veicolo e l'invasione della corsia opposta derivano da plurime violazioni delle regole di circolazione, l'ipotizzata imperizia della vittima non interrompe il nesso causale se non introduce un rischio nuovo o radicalmente esorbitante rispetto a quello creato dalla condotta dell'imputato.
  • La censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p. deve indicare in modo specifico gli elementi tecnici a sostegno della concreta possibilità per la vittima di evitare o attenuare l'evento e confrontarsi con la motivazione che esclude tale possibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile con la mera riproposizione di età, incensuratezza o altri elementi già valutati: occorre confutare efficacemente le ragioni della decisione e indicare un vizio di legittimità della motivazione. La giovane età, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti, potendo assumere rilievo quando risulti che abbia inciso sulla maturità e sulla capacità di valutazione del soggetto.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioniProveCircostanze del reato
RamiReati stradaliDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
SottomaterieOmicidio stradale
IstitutiNesso di causalità

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