Cassazione Penale, Sentenza n. 34889/2026 del 30/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro, in sede di rinvio dopo l'annullamento senza rinvio della precedente decisione limitatamente ai reati relativi agli anni d'imposta 2012 e 2013, dichiarati estinti per prescrizione, e con rinvio per la rideterminazione della pena e della confisca, aveva condannato l'imputato per il reato di omessa dichiarazione relativo al solo anno d'imposta 2014, ai sensi degli artt. 110 c.p. e 5 d.lgs. 74/2000, alla pena di un anno di reclusione e disposto la confisca della somma sequestrata fino a euro 1.300.764,43. L'imputato ha denunciato, con un unico motivo, violazione degli artt. 627, comma 3, e 597, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione sulla pena: a suo dire, la Corte territoriale non avrebbe rideterminato effettivamente la sanzione per il solo reato del 2014, mantenendo una pena base di un anno e sei mesi coincidente con quella fissata per tre annualità, con conseguente peggioramento e violazione del divieto di reformatio in peius. Ha inoltre contestato l'affermazione che le attenuanti generiche gli fossero già state riconosciute in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che il divieto di reformatio in peius opera anche nei giudizi di rinvio e riguarda gli elementi autonomi della determinazione della pena; nel caso concreto, tuttavia, la pena finale irrogata era inferiore sia a quella di primo grado sia a quella della sentenza d'appello annullata. Per il reato residuo relativo al 2014, la pena base di un anno e sei mesi corrispondeva al minimo edittale applicabile ratione temporis, sicché non era possibile ridurla ulteriormente senza infliggere una pena illegale. La Corte ha riconosciuto che la decisione di merito aveva erroneamente ritenuto già concesse all'imputato le attenuanti generiche, mentre erano state riconosciute soltanto alla coimputata; l'errore, però, aveva operato a favore dell'imputato, comportando la riduzione di un terzo della pena base, e non poteva quindi fondare una doglianza difensiva. Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius è stata ravvisata.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
in ordine al reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativo al residuo anno di imposta 2014
La disposizione è richiamata per qualificare il reato residuo come commesso in concorso; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione dell'art. 110 c.p.
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
la Corte di appello ha correttamente fatto riferimento, nella determinazione della pena base, al minimo di pena previsto per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 nel testo vigente all'epoca dei fatti, per l'appunto pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, non avendo la possibilità di scendere sotto tale minimo edittale, altrimenti applicandosi una pena illegale.
Per il reato contestato, la pena base non può essere determinata sotto il minimo edittale previsto dalla versione della norma vigente al momento del fatto; una pena inferiore sarebbe illegale.
art. 627, comma 2, c.p.p.
nel giudizio di rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., la pena irrogata non può essere più grave, per specie o quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata
Nel giudizio di rinvio la pena non può superare, per specie o quantità, quella di primo grado oppure, se più favorevole, quella fissata dalla sentenza d'appello annullata.
art. 597, comma 3, c.p.p.
nel giudizio di rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., la pena irrogata non può essere più grave, per specie o quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata
Il divieto di reformatio in peius limita la pena applicabile in rinvio, assumendo come parametro la decisione più favorevole tra quella di primo grado e quella d'appello annullata.
art. 597, comma 4, c.p.p.
Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.
Il divieto di reformatio in peius si estende ai singoli elementi autonomi della pena, inclusa la pena base, e non soltanto al risultato sanzionatorio complessivo.
art. 62-bis c.p.
Tale errore, tuttavia, è ridondato a favore dell'imputato, senza che di ciò, pertanto, si possa dolere nella presente sede. La Corte di merito, pertanto, non ha effettuato nessuna modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio inflitto all'Albanese, non ravvisandosi nessuna illegittima applicazione di pena nei suoi confronti.
Il riconoscimento erroneo delle attenuanti generiche all'imputato, quando determina una riduzione della pena a suo favore, non costituisce un pregiudizio deducibile dalla difesa.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius si applica anche nel giudizio di rinvio e nei successivi eventuali giudizi di rinvio; la comparazione deve considerare la sentenza di primo grado e quelle pronunciate nei giudizi successivi a impugnazione esclusiva dell'imputato, restando fermo il risultato più favorevole.
- Il divieto di reformatio in peius riguarda non soltanto la pena complessiva, ma anche i singoli elementi autonomi che concorrono a determinarla, compresa la pena base.
- Nel giudizio di rinvio la pena non può essere più grave, per specie o quantità, di quella inflitta in primo grado o, se inferiore, di quella determinata dalla sentenza d'appello annullata.
- L'esclusione, per prescrizione, di alcuni reati non impone di scendere sotto il minimo edittale previsto per il reato residuo: la pena inferiore al minimo legale non può essere applicata.
- Un errore nella concessione delle attenuanti generiche non fonda una doglianza dell'imputato quando ha prodotto una riduzione della pena a suo favore.
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