Cassazione Penale, Sentenza n. 34890/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 28 ottobre 2025, aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, in concorso. In appello la difesa aveva aderito a una proposta di concordato con rinuncia ai motivi, alla quale aveva aderito anche il Procuratore generale; la Corte, dopo aver preso atto della richiesta, aveva invitato le parti a discutere anche nel merito e aveva poi pronunciato il dispositivo, senza comunicare con ordinanza interlocutoria il rigetto del concordato e disporre la prosecuzione del giudizio. Con il ricorso, la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e la nullità per compressione del diritto di difesa, sostenendo che la comunicazione del rigetto avrebbe consentito di formulare un diverso accordo. Nei motivi aggiunti ha inoltre lamentato l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio e l'illegittimità della correzione dell'errore materiale, la violazione dei criteri di determinazione della pena e vizi motivazionali sulla pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, con riferimento agli artt. 133, 62-bis e 99 cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo principale. Ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., quando la Corte d'appello in udienza partecipata non accoglie il concordato deve rendere esplicito il rigetto e disporre la prosecuzione del giudizio, così da consentire alle parti di valutare la formulazione di un nuovo accordo. Nel caso concreto l'invito a discutere nel merito, seguito dalla pronuncia del dispositivo senza previa comunicazione del rigetto, ha impedito alla difesa di rimodulare il concordato e ha compresso il diritto di difesa, determinando una nullità generale a regime intermedio, tempestivamente dedotta. La Corte ha distinto il precedente relativo a una difesa che aveva formulato una richiesta subordinata nel merito, rilevando che qui non risultava una rinuncia implicita alla possibilità di un nuovo accordo. Le doglianze aggiunte sono state ritenute superate dall'annullamento integrale della sentenza. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 599-bis, comma 3-bis, c.p.p.
ove la Corte proceda con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.
Nel giudizio d'appello con partecipazione delle parti, il rigetto del concordato deve essere seguito dalla prosecuzione del giudizio, in modo da ripristinare le prerogative difensive e consentire alle parti di valutare un diverso accordo.
quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, senza la partecipazione delle parti, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata, informa le parti - mediante comunicazione del provvedimento al P.G. e notifica alle altre parti - disponendo che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste, le quali possono riproporre la richiesta in udienza.
La disciplina della trattazione senza partecipazione riconosce la facoltà di riproporre in udienza un concordato rimodulato dopo il rigetto; tale previsione sostiene l'esigenza che, anche nel giudizio partecipato, le parti siano informate del rigetto e possano proseguire il giudizio nelle forme ordinarie.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Ciò, come lamentato nel ricorso, si è tradotto in una compressione del diritto di difesa, sanzionata dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., suscettibile di dare luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita dalla difesa con il ricorso per cassazione.
La mancata comunicazione del rigetto del concordato, quando impedisce alla difesa di esercitare la facoltà di formulare un nuovo accordo, comprime il diritto di difesa e integra una nullità generale a regime intermedio.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 599-bis, comma 3-bis, c.p.p., se la Corte d'appello in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata non accoglie il concordato, deve disporre la prosecuzione del giudizio e porre le parti in condizione di valutare la formulazione di un nuovo accordo.
- La pronuncia immediata della sentenza dopo il mancato accoglimento del concordato, senza esplicitare il rigetto e consentire la prosecuzione del giudizio, integra una nullità generale a regime intermedio quando impedisce alla difesa di rimodulare l'accordo.
- La trattazione anche nel merito non comporta di per sé rinuncia implicita alla facoltà di formulare un nuovo concordato; tale rinuncia non può essere presunta in assenza di elementi specifici, quali una richiesta subordinata incompatibile con la riproposizione dell'accordo.
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