Cassazione Penale, Sentenza n. 34888/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dopo che la Cassazione, con sentenza dell’11 luglio 2025, aveva annullato con rinvio la precedente decisione limitatamente all’aumento di pena per la recidiva, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso, la Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, con sentenza del 20 gennaio 2026 rideterminava la pena in un anno, otto mesi e quattordici giorni di reclusione, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 16 luglio 2019. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare alla pena la riduzione della metà già riconosciuta dal Tribunale. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando una discordanza tra la pena indicata nel dispositivo (un anno, otto mesi e quattordici giorni) e quella che assumeva indicata nella motivazione (un anno, otto mesi e quattro giorni), e chiedendo che prevalesse quest’ultima o che fosse corretto l’errore materiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: il giudice del rinvio, vincolato alla sentenza rescindente, ha contenuto l’aumento per la recidiva specifica e infraquinquennale entro il limite inderogabile dell’art. 99, comma 6, c.p., inferiore all’aumento della metà previsto dal comma 3. L’aumento concretamente applicato è stato di settantaquattro giorni, tenuto conto del cumulo delle pene pecuniarie relative alle precedenti condanne, pari a 18.600 euro, convertite ai sensi dell’art. 135 c.p.; non era quindi dovuta un’ulteriore riduzione della metà. Il secondo motivo è inammissibile: la sentenza impugnata, secondo la Corte, riporta il calcolo esatto sia nel dispositivo sia nella motivazione; inoltre, la richiesta di correzione dell’errore materiale compete al giudice dell’impugnazione soltanto se l’impugnazione non è dichiarata inammissibile. La dedotta indicazione asseritamente erronea nella motivazione non integra, da sola, un vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., poiché la pena è chiaramente fissata nel dispositivo ed è coerente con l’argomentazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma 6, c.p.
In applicazione del principio di diritto formulato nella sentenza rescindente (p. 8), al cui rispetto è vincolato, il giudice del rinvio ha contenuto l'aumento di pena previsto per la recidiva specifica ed infraquinquennale entro il limite inderogabile di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen., inferiore a quello della metà previsto dall'art. 99, comma 3, cod. pen.
Nel rideterminare la pena in sede di rinvio, l’aumento per la recidiva deve rispettare il limite inderogabile previsto dal comma 6; se tale limite determina un aumento inferiore a quello della metà previsto dal comma 3, non si applica poi un’ulteriore riduzione della metà.
art. 99, comma 3, c.p.
Quest'ultimo comma individua, infatti, il limite massimo dell'incremento sanzionatorio, non un autonomo criterio di diminuzione della pena.
Il limite della metà previsto dal comma 3 definisce il massimo dell’incremento sanzionatorio, non una diminuzione autonoma da applicare all’aumento determinato in base al comma 6.
art. 597, comma 3, c.p.p.
Non vi è, pertanto, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: l'aumento applicato ai sensi dell'art. 99, comma 6, cod. pen. è infatti inferiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione del comma 3 della medesima disposizione e non richiede un'ulteriore riduzione della metà.
Non viola il divieto di reformatio in peius la determinazione dell’aumento per recidiva entro il limite applicabile in sede di rinvio, quando l’incremento così calcolato è inferiore a quello derivante dal criterio invocato dal ricorrente e non è prevista un’ulteriore riduzione.
art. 135 c.p.
Ne consegue che la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione non è stata aumentata di mesi nove corrispondenti alla metà, ma soltanto di giorni settantaquattro, poiché per il cumulo delle pene riportate per le precedenti condanne è pari ad euro 18.600 di multa; somma, questa, poi convertita ex art. 135 cod. pen.
Nel calcolo dell’aumento per recidiva, la Corte ha considerato il cumulo delle pene pecuniarie relative alle precedenti condanne e la loro conversione secondo l’art. 135 c.p.
art. 130 c.p.p.
ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., infatti, per la correzione è competente il giudice dell'impugnazione, salvo che questa non sia dichiarata inammissibile.
La correzione dell’errore materiale compete al giudice dell’impugnazione, ma tale rimedio non può essere disposto nell’ambito dell’impugnazione dichiarata inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio denunciabile in cassazione presuppone infatti che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica su un punto decisivo della sentenza, mentre nel caso in esame il punto decisivo — la pena applicata — è chiaramente fissato nel dispositivo, e risulta coerente con il percorso argomentativo contenuto in motivazione.
La denuncia di vizio di motivazione richiede una carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità su un punto decisivo; non è sufficiente allegare un’indicazione asseritamente errata nella motivazione quando la pena è chiaramente determinata nel dispositivo e coerente con l’argomentazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
La Corte espone i motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Quando il giudice del rinvio ridetermina l’aumento per recidiva, deve rispettare il limite inderogabile applicabile ai sensi dell’art. 99, comma 6, c.p.; il limite della metà previsto dal comma 3 non costituisce un’ulteriore diminuzione automatica, ma individua il massimo dell’incremento sanzionatorio.
- La determinazione della pena in sede di rinvio non viola il divieto di reformatio in peius per il solo fatto di non applicare una riduzione ulteriore, se l’aumento concretamente imposto dal limite legale applicabile è inferiore a quello prospettato dal ricorrente e non sussiste una distinta base normativa per tale riduzione.
- La richiesta di correzione di un errore materiale è rimessa al giudice dell’impugnazione, ma non può essere accolta quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile.
- Una difformità asserita tra motivazione e dispositivo non integra di per sé un vizio di motivazione deducibile in cassazione se la statuizione decisiva è chiaramente indicata nel dispositivo ed è coerente con il percorso argomentativo; il vizio richiede mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità su un punto decisivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34889/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34890/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34892/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2026 del 30/09/2026
- Sentenza penale · 30 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →