Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35063/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il debitore esecutato impugnava, davanti alla Cassazione, la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato decisioni sfavorevoli rese in un giudizio di opposizione contro un pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione. La lite nasceva dalla contestazione della legittimità del pignoramento e degli atti presupposti: il ricorrente deduceva la mancata o inesistente notifica di cartelle di pagamento e intimazioni, la prescrizione di alcuni crediti, la nullità dell'atto di pignoramento per carenza di requisiti, l'irregolare costituzione in giudizio della controparte per difetto di validità della procura al difensore, l'esistenza di un giudicato tributario sopravvenuto che avrebbe annullato alcune cartelle, nonché l'avvenuto pagamento di una somma da parte di un terzo pignorato e la mancata produzione degli originali delle cartelle e delle relate di notifica. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio la nullità del processo: al giudizio di opposizione non aveva partecipato il terzo pignorato, indicato nel testo come INPS, che è litisconsorte necessario. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Nuoro in persona di diverso magistrato, affinché il giudizio sia rinnovato con contraddittorio integro.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario per mancata partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Nuoro, quale giudice di primo grado, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte non ha esaminato i singoli motivi di ricorso, ritenendo il processo viziato in radice dalla mancata integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato solo per la difesa personale del ricorrente.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma non esaminato nel merito per la cassazione disposta per vizio processuale.

  • art. 57 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nei motivi sul regime delle opposizioni relative alla riscossione coattiva; la Corte non decide nel merito per il vizio di litisconsorzio necessario.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma richiamata per qualificare l'opposizione all'esecuzione contro il pignoramento e gli atti successivi alla notifica della cartella.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma richiamata per la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi delle doglianze sui vizi formali del pignoramento e degli atti anteriori.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia/erronea qualificazione delle domande di opposizione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di omessa pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 543 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti formali del pignoramento presso terzi.

  • artt. 545 e 546 c.p.c.

    Richiamati dalla Corte per spiegare che il terzo pignorato è destinatario di obblighi che rendono sempre attuale il suo interesse al giudizio.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato come norma che impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice quando rileva la violazione del litisconsorzio necessario.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato come base per la cassazione con rinvio al primo giudice quando il processo è viziato dalla mancata partecipazione del litisconsorte necessario.

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 72-bis

    Richiamato dal ricorrente in relazione al pignoramento presso terzi esattoriale.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 2

    Richiamato nei motivi relativi al riparto di giurisdizione nelle controversie tributarie.

  • Corte cost. n. 114/2018

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie relative ad atti successivi alla cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi avente ad oggetto un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario in via generale e senza distinzioni, poiché l'esito dell'opposizione incide sui suoi obblighi di custodia, accantonamento o pagamento.
  • La mancata partecipazione del litisconsorte necessario determina nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383 c.p.c., dopo l'eventuale rilievo in appello ex art. 354 c.p.c.
  • Quando è riscontrato un vizio processuale radicale che impone la rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio, la Corte di cassazione non esamina i singoli motivi di ricorso e non entra nel merito della controversia.
  • Nel pignoramento presso terzi, la tutela del terzo non è meramente eventuale o subordinata a un interesse concreto già manifestato: l'interesse del terzo a partecipare al giudizio è strutturale e discende dalla sua posizione processuale di destinatario degli effetti dell'opposizione.
  • In presenza di una questione di litisconsorzio necessario, ogni altro profilo attinente alla qualificazione dell'opposizione, alla prescrizione, alla notifica degli atti o alla prova del credito resta assorbito finché non sia integro il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.