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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01185/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi per attività di assistenza legale svolta in un giudizio civile. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda del professionista, condannando il cliente al pagamento di euro 3.000, ritenendo che la disciplina del procedimento speciale ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 non operasse perché non era controverso solo il quantum, ma anche l’an della prestazione. La corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione il cliente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la mancata applicazione della prescrizione presuntiva del credito professionale, sostenendo che il credito fosse estinto; con il secondo ha contestato l’affermazione di una propria responsabilità solidale per l’attività svolta anche nell’interesse di una società, deducendo che il compenso fosse stato pattuito unitariamente e che la società avesse una posizione diversa nel rapporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché proposto come omesso esame di un fatto decisivo in presenza di doppia conforme, quindi ostacolato dall’art. 348-ter c.p.c.; ha inoltre osservato, in linea con la giurisprudenza sulle prescrizioni presuntive, che il debitore eccipiente deve provare il decorso del termine, mentre il creditore può superare la presunzione solo mediante giuramento decisorio o ammissione in giudizio del debitore circa il mancato pagamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni nuove non ritualmente trattate nei gradi di merito e comunque prive di specificità, non essendo chiarito in che modo la società terza avesse una posizione o un interesse prevalente rispetto al ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011

    Il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi professionali non si applica, secondo quanto richiamato nei gradi di merito, quando la contestazione riguarda non solo il quantum ma anche l’an della prestazione.

  • art. 2756 c.c.

    La prescrizione presuntiva del credito professionale non può essere utilmente dedotta in cassazione se la censura non supera i limiti di ammissibilità e, in base alla giurisprudenza richiamata, il debitore che eccepisce la prescrizione deve provare il decorso del termine legale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la censura che, sotto forma di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di merito.

  • art. 373 c.p.c.

    È richiamato come contesto processuale nel quale il professionista avrebbe svolto parte dell’attività.

  • art. 615 c.p.c.

    È richiamato come ulteriore giudizio nel quale il professionista avrebbe prestato assistenza legale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata preceduta da proposta di definizione del relatore per inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di prescrizioni presuntive dei crediti professionali, il debitore che le eccepisce deve provare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre il creditore può vincere la presunzione solo attraverso il giuramento decisorio o mediante l’ammissione in giudizio del debitore circa il mancato pagamento.
  • Quando vi è "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo in modo sostanzialmente equivalente a una rivalutazione del merito.
  • Le questioni nuove introdotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili se non risulta che siano state ritualmente dedotte nei precedenti gradi di giudizio e se il ricorrente non indica specificamente quando e con quale atto le abbia introdotte.
  • La censura di responsabilità o di solidarietà nel rapporto obbligatorio deve essere specifica e deve evidenziare il concreto pregiudizio derivante dall’errore denunciato, non essendo sufficiente richiamare genericamente la presenza di un terzo interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimentoMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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