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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27378/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista aveva proposto opposizione contro il verbale elevato dalla polizia municipale per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), c.d.s., contestando in particolare la nullità dell'accertamento alcolemico. Sosteneva che il primo test fosse stato eseguito senza la presenza del difensore di fiducia, nonostante avesse acconsentito al controllo solo a condizione di poter essere assistito e nonostante il difensore fosse stato prontamente contattato e avesse dichiarato disponibilità immediata. In appello il Tribunale aveva respinto le doglianze anche sul difetto di regolarità dell'etilometro, sull'elemento soggettivo, sul mancato avviso del diritto all'assistenza difensiva e sull'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata, in un motivo complesso, la violazione degli artt. 354, 356, 180 e 182 c.p.p., deducendo che l'accertamento irripetibile avrebbe dovuto essere dichiarato nullo perché la prima rilevazione era stata compiuta in assenza del difensore, benché questi fosse sopraggiunto prima della seconda misurazione, che aveva dato esito pari a 0,55 g/l.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che, ai fini della legittimità dell'accertamento alcolemico, è decisivo che l'interessato sia stato preventivamente informato della facoltà di avvisare un difensore di fiducia; non è invece necessario che il test sia eseguito solo in presenza del difensore indicato. Nel caso concreto, la polizia aveva rispettato gli adempimenti procedurali, aveva atteso per un tempo ritenuto congruo l'arrivo del difensore e il secondo test, eseguito con la presenza del difensore, aveva cristallizzato l'esito rilevante, pari a 0,55 g/l, sufficiente a integrare la violazione amministrativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. a), d.lgs. 285/1992

    La soglia rilevante di tasso alcolemico, se superata ma entro il limite che mantiene l'illecito nell'ambito amministrativo, consente la contestazione della violazione stradale; nel caso concreto il valore di 0,55 g/l ha integrato l'illecito amministrativo.

  • art. 354, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento svolto dalla polizia municipale nel rispetto delle forme previste per gli accertamenti urgenti.

  • art. 356 c.p.p.

    È richiamato insieme alle disposizioni sugli accertamenti urgenti per escludere la nullità dell'attività di controllo.

  • art. 180 c.p.p.

    La dedotta nullità non è stata accolta perché l'atto di accertamento è stato ritenuto compiuto legittimamente.

  • art. 182 c.p.p.

    La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per far valere una nullità dell'accertamento.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia è condizione necessaria di validità dell'accertamento alcolemico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel controllo per guida in stato di ebbrezza, la legittimità dell'accertamento richiede che l'interessato sia previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; non è invece necessario che il test venga differito sino alla presenza effettiva del difensore.
  • L'attesa del difensore deve essere ragionevole: un differimento eccessivo dell'accertamento può compromettere l'attendibilità della misurazione e non è imposto dall'ordinamento.
  • Quando sono eseguite più rilevazioni alcolemiche, ai fini della contestazione rileva l'esito definitivo del test utile a cristallizzare l'accertamento, se svolto con garanzie procedurali adeguate.
  • La nullità dell'accertamento non può essere pronunciata se l'avviso difensivo è stato dato e il soggetto ha comunque potuto esercitare in concreto il diritto di assistenza nel quadro di tempi ragionevoli dell'operazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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