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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30368/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.: la difesa contestava che, dopo aver tempestivamente chiesto la trattazione orale (istanza del 19/09/2024), aveva poi trasmesso istanza di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale di Crotone per il periodo 14-18/10/2024; nonostante ciò la Corte di appello ha tenuto l'udienza del 16/10/2024 senza tener conto dell'istanza difensiva, determinando a detta della ricorrente una illegittima lesione del diritto alla partecipazione e alla trattazione orale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha motivato che l'astensione proclamata dalla Camera penale di Crotone aveva carattere locale e vincolava soltanto i giudici del relativo circondario (Tribunale e Giudice di Pace di Crotone), mentre il giudizio di secondo grado si è svolto davanti alla Corte di appello di Catanzaro, quindi l'adesione difensiva era destinata a rimanere priva di efficacia. La mancata considerazione dell'istanza di astensione non integra nullità. La Corte ha inoltre precisato che i reati, commessi il 20/03/2018, rientrano nel regime del d.l. n. 103/2017 (art. 159 c.p.) e non sono ancora prescritti (prescrizione matura il 20/03/2026). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    La norma sulla trattazione orale è stata richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che l'inosservanza formale dell'istanza di astensione non determini nullità quando l'astensione stessa non fosse vincolante per il giudice competente (perché a carattere territoriale diverso).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'obbligo di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali; applicata alla ricorrente rigettata.

  • art. 159 c.p. (legge n. 103/2017)

    La Corte conferma l'applicazione della disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa (3/8/2017 - 31/12/2019). Ne consegue che i reati del 20/03/2018 non sono prescritti e la prescrizione matura il 20/03/2026.

  • d.P.R. n. 380/2001

    art. 44 lett. c), artt. 64-71, 65-72, 93-95

    Norme del Testo Unico sull'edilizia in relazione alle cui violazioni l'imputata era stata ritenuta colpevole; citate come fondamento dei reati edilizi contestati.

  • d.lgs. n. 42/2004 (Codice beni culturali)

    art. 142, comma 1, lett. a) e art. 181, comma 1

    Norme del Codice dei beni culturali richiamate per le violazioni in materia di beni culturali rilevanti ai fatti contestati.

  • Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze (delib. Commissione di garanzia 13/12/2007)

    pubblicato in G.U. n. 3 del 04/01/2008

    Dal testo del codice e dalla giurisprudenza della Cassazione emerge che le astensioni proclamate da singole Camere penali o organismi territoriali hanno carattere locale e vincolano solo i giudici della medesima circoscrizione; pertanto l'astensione della Camera penale di Crotone non vincolava la Corte di appello di Catanzaro.

Massime di principio

  • Un'adesione a un'astensione dalle udienze proclamata da una Camera penale ha efficacia solo nel territorio cui l'astensione si riferisce; non vincola giudici di altre circoscrizioni.
  • La mancata considerazione, da parte del giudice, di una istanza di adesione a sciopero/astensione non determina automaticamente nullità del processo se l'astensione non era vincolante per quel giudice.
  • Il diritto alla trattazione orale e la possibilità di astenersi sono diritti che devono rispettare le condizioni e i presupposti normativi e regolamentari; il difensore deve verificare tempestivamente il campo di applicazione territoriale dell'astensione.
  • Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va verificata l'applicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017: le Sezioni Unite hanno chiarito che quella disciplina si applica ai reati commessi in quel periodo e non è stata abrogata con efficacia retroattiva dalle successive leggi.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è frequente l'imposizione delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; il ricorrente deve quindi valutare il rischio di ulteriori oneri economici prima di proporre gravami infondati.

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