Cassazione Penale, Sentenza n. 30368/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.: la difesa contestava che, dopo aver tempestivamente chiesto la trattazione orale (istanza del 19/09/2024), aveva poi trasmesso istanza di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale di Crotone per il periodo 14-18/10/2024; nonostante ciò la Corte di appello ha tenuto l'udienza del 16/10/2024 senza tener conto dell'istanza difensiva, determinando a detta della ricorrente una illegittima lesione del diritto alla partecipazione e alla trattazione orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha motivato che l'astensione proclamata dalla Camera penale di Crotone aveva carattere locale e vincolava soltanto i giudici del relativo circondario (Tribunale e Giudice di Pace di Crotone), mentre il giudizio di secondo grado si è svolto davanti alla Corte di appello di Catanzaro, quindi l'adesione difensiva era destinata a rimanere priva di efficacia. La mancata considerazione dell'istanza di astensione non integra nullità. La Corte ha inoltre precisato che i reati, commessi il 20/03/2018, rientrano nel regime del d.l. n. 103/2017 (art. 159 c.p.) e non sono ancora prescritti (prescrizione matura il 20/03/2026). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulla trattazione orale è stata richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che l'inosservanza formale dell'istanza di astensione non determini nullità quando l'astensione stessa non fosse vincolante per il giudice competente (perché a carattere territoriale diverso).
Norma richiamata per l'obbligo di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali; applicata alla ricorrente rigettata.
art. 159 c.p. (legge n. 103/2017)
La Corte conferma l'applicazione della disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa (3/8/2017 - 31/12/2019). Ne consegue che i reati del 20/03/2018 non sono prescritti e la prescrizione matura il 20/03/2026.
art. 44 lett. c), artt. 64-71, 65-72, 93-95
Norme del Testo Unico sull'edilizia in relazione alle cui violazioni l'imputata era stata ritenuta colpevole; citate come fondamento dei reati edilizi contestati.
d.lgs. n. 42/2004 (Codice beni culturali)
art. 142, comma 1, lett. a) e art. 181, comma 1
Norme del Codice dei beni culturali richiamate per le violazioni in materia di beni culturali rilevanti ai fatti contestati.
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze (delib. Commissione di garanzia 13/12/2007)
pubblicato in G.U. n. 3 del 04/01/2008
Dal testo del codice e dalla giurisprudenza della Cassazione emerge che le astensioni proclamate da singole Camere penali o organismi territoriali hanno carattere locale e vincolano solo i giudici della medesima circoscrizione; pertanto l'astensione della Camera penale di Crotone non vincolava la Corte di appello di Catanzaro.
Massime di principio
- Un'adesione a un'astensione dalle udienze proclamata da una Camera penale ha efficacia solo nel territorio cui l'astensione si riferisce; non vincola giudici di altre circoscrizioni.
- La mancata considerazione, da parte del giudice, di una istanza di adesione a sciopero/astensione non determina automaticamente nullità del processo se l'astensione non era vincolante per quel giudice.
- Il diritto alla trattazione orale e la possibilità di astenersi sono diritti che devono rispettare le condizioni e i presupposti normativi e regolamentari; il difensore deve verificare tempestivamente il campo di applicazione territoriale dell'astensione.
- Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va verificata l'applicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017: le Sezioni Unite hanno chiarito che quella disciplina si applica ai reati commessi in quel periodo e non è stata abrogata con efficacia retroattiva dalle successive leggi.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è frequente l'imposizione delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; il ricorrente deve quindi valutare il rischio di ulteriori oneri economici prima di proporre gravami infondati.
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