Cassazione Penale, Sentenza n. 30371/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, dichiarandosi depositaria presso Esposito Group S.p.A. di metalli preziosi (oro) in "conto tesoro" e terza di buona fede rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della società, ha chiesto la restituzione dell'oro o, in alternativa, del suo controvalore in denaro. Impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il suo appello cautelare contro il decreto del G.I.P. che aveva già rigettato la stessa istanza, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva inoltre che il patrimonio immobiliare della società fosse sufficiente a garantire il credito dello Stato e che l'oro fosse stato alienato dall'amministratore giudiziario, per cui avrebbe diritto al controvalore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello cautelare fosse originariamente inammissibile per carenza dei requisiti formali (mancata indicazione specifica dei punti critici e dei motivi) e perché la ricorrente non aveva prodotto fatti nuovi rispetto all'ordinanza del 24/11/2023. Ha inoltre chiarito che l'oro era stato venduto dall'amministratore giudiziario e che il ricorrente può agire solo per ottenere il controvalore tramite le procedure previste dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e, in particolare, secondo la disciplina del d.lgs. n.159/2011 (tutela dei terzi e rapporti con la liquidazione giudiziaria): la richiesta di restituzione del controvalore deve essere rivolta all'amministratore giudiziario e, se controversa, al giudice dell'attuazione della misura (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011). Perciò non era ammissibile ottenere la restituzione fuori dalle regole previste. La ricorrente è stata condannata alle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e ad un versamento determinato in ragione della consistenza della causa.
Norme richiamate
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
L'esecuzione della misura cautelare reale rimanda alla disciplina del d.lgs. n.159/2011 per la tutela dei terzi e per i rapporti con la liquidazione giudiziaria; quindi le istanze di restituzione/controvalore devono seguire la procedura prevista per i terzi e trovare tutela tramite l'amministratore giudiziario e, in caso di contesa, il giudice dell'attuazione della misura.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
Titolo IV del Libro I; artt. 52 e seguenti
Disciplina la tutela dei terzi di buona fede nell'ambito di misure reali e la procedura per ottenere restituzioni o liquidazioni; individua l'amministratore giudiziario e il giudice competente per le controversie relative alla restituzione o al controvalore.
Prevede l'obbligo per la parte soccombente o per il ricorrente inammissibile di sostenere le spese del procedimento in Cassazione; da ciò è derivata la condanna della ricorrente alle spese.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per escludere che il ricorso fosse presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; rileva ai fini dell'entità del versamento non punitivo da imporre alla ricorrente.
Massime di principio
- Il terzo che dichiara di essere depositario di beni sottoposti a sequestro deve rivolgere istanza di restituzione o richiesta del controvalore all'amministratore giudiziario; eventuali controversie vanno decise dal giudice dell'attuazione della misura secondo la disciplina del d.lgs. n.159/2011.
- Se il bene oggetto della richiesta è stato alienato (venduto) dall'amministratore giudiziario, la restituzione in forma specifica non è più possibile: il ricorrente può chiedere solo il controvalore, seguendo la procedura prevista dalle norme speciali.
- Non sono ammesse riedizioni delle stesse ragioni già decise in precedenti ordinanze se non sono allegati fatti nuovi o circostanze previamente non conosciute; riproporre argomentazioni già esaminate determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'appello cautelare e gli altri mezzi di impugnazione richiedono chiarezza e specificità nell'indicazione dei punti di censura e dei motivi; la mancanza di tali requisiti formali può rendere l'impugnazione inammissibile.
- In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in Cassazione la parte può essere condannata alle spese e a versamenti ulteriori se previsti, salvo che non risulti colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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