Cassazione Penale, Sentenza n. 30369/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 ottobre 2024 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei capi a carico di Maisto e aveva comunque confermato la responsabilità penale di entrambi per reati tributari contestati (uso ed emissione di fatture per operazioni inesistenti). Le censure principali: mancata verifica dell'effettiva inesistenza delle operazioni (i lavori sarebbero effettivamente stati eseguiti come manodopera subappaltata), errata qualificazione giuridica (i fatti andavano eventualmente riqualificati come sovrafatturazione ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000), errori nel calcolo e nell'applicazione della pena (refusi e errori di indicazione dell'entità della pena e non riconoscimento delle attenuanti generiche), e illegittima e sproporzionata confisca per equivalente dell'immobile poiché non sarebbero stati detratti importi già acquisiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e congrua la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito (richiamando la giurisprudenza secondo cui l'art. 2 d.lgs. 74/2000 comprende inesistenza oggettiva, soggettiva e sovrafatturazione qualitativa). Ha considerato un mero refuso l'indicazione testuale della pena "pari ad anni 2 di reclusione", rilevando però che la Corte territoriale aveva chiaramente contezza della pena effettiva e ha rideterminato correttamente le maggiorazioni per continuazione; perciò il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto legittimo e non arbitrario. Pure la confisca per equivalente dell'appartamento è stata ritenuta legittima: anche ammettendo la stima difensiva dell'imposta evasa, rimaneva una differenza da colmare e l'immobile è risultato riconducibile all'imputato nonostante la formale intestazione alla moglie. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare ciascuno euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la fattispecie comprende l'inesistenza oggettiva, l'inesistenza soggettiva (quantitativi inferiori) e la sovrafatturazione qualitativa (prezzi maggiorati rispetto alla realtà).
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3
Norma richiamata come possibile diversa qualificazione (sovrafatturazione/riqualificazione), la Corte ha però ritenuto che i fatti fossero correttamente inquadrati nell'art. 2 salvo diversa istruttoria e verifica della soglia di punibilità.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Riguarda l'emissione di fatture per operazioni inesistenti: applicata ai comportamenti di Maisto per i capi ascritti, con accertamenti sulle anomalie contabili e sull'insostenibilità economica delle fatture emesse rispetto ai mezzi e al personale disponibili.
codice penale, art. 133
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e agli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto che un refuso testuale non abbia inciso sulla corretta applicazione dell'art. 133 ove la decisione mostra di aver calcolato e motivato la pena correttamente.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese.
codice di procedura penale, art. 533 (richiamato per la giurisprudenza post legge n. 46/2006)
richiamato unitamente alla legge n. 46/2006
Richiamato il principi sul "oltre il ragionevole dubbio": la Corte di cassazione ha ribadito che il mutato testo processuale non autorizza la riconsiderazione dei fatti ove la motivazione di merito sia razionale e coerente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella presentazione del ricorso e alla determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La fattispecie di "uso di fatture per operazioni inesistenti" (art. 2 d.lgs. 74/2000) comprende sia l'inesistenza totale delle operazioni sia situazioni in cui le operazioni sono state svolte in misura inferiore o con importi diversi (sovrafatturazione qualitativa); pertanto l'esistenza materiale dei lavori non esclude automaticamente il reato se la documentazione non rispecchia la realtà commerciale.
- La Corte di cassazione è limitata nel sindacare valutazioni di fatto ove il giudice di merito abbia fornito una motivazione razionale e articolata: le proposte difensive che offrono una ricostruzione alternativa dei fatti non sono, di per sé, idonee ad ottenere cassazione se non si dimostra un vizio di logicità o di diritto nella motivazione.
- La riqualificazione della fattispecie (es.: art. 2 vs art. 3) è possibile, ma richiede che il giudice di merito affronti espressamente la questione e verifichi soglie di punibilità o elementi distintivi; l'omessa trattazione può essere censurata solo se incide sulla decisione.
- Un refuso nella formulazione testuale della pena non vizi la decisione se dalla sentenza emerge chiaramente il calcolo e la volontà del giudice riguardo all'entità della pena applicata e alle maggiorazioni per continuazione.
- La confisca per equivalente è legittima se rimane un residuo di debito tributario non coperto da somme sequestrate e se il bene è effettivamente riconducibile all'imputato; eventuali contestazioni di sproporzione vanno valutate (e possono essere rimesse) in sede esecutiva.
- Le questioni inerenti alla prova dell'effettiva esecuzione dei lavori (ispezioni sul luogo, riscontro documentale, anagrafe del personale, corrispondenze bancarie) sono determinanti: l'assenza di uffici, mezzi, e incongruenze tra fatturato e capacità operative possono costituire presunzioni idonee a supportare la sussistenza di operazioni inesistenti.
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