Cassazione Penale, Sentenza n. 30370/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Kovacaj Petrit era stato ritenuto responsabile, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Cuneo, del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per avere utilizzato nella dichiarazione UNICO 2017 della societa" "Fratelli Kovacaj s.a.s." cinque fatture emesse dalla ditta individuale di Dorel Basesku per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, per un imponibile complessivo di 124.081,61 euro. Con il ricorso in Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) errata applicazione della norma penale (art. 2 d.lgs. 74/2000) sostenendo che, trattandosi di fatture in regime di reverse charge, non potevano incidere sull'IVA né configurare il reato rispetto alle imposte dirette se le prestazioni erano solo soggettivamente inesistenti; (ii) vizio di motivazione della sentenza di appello in relazione alla ritenuta interposizione fittizia di manodopera, lamentando la mancanza di elementi idonei a provare che gli operai fossero in realta" dipendenti della societa" imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui le fatture in questione erano riconducibili a un negozio giuridico apparente utilizzato quale schermo per un'illecita somministrazione di manodopera, richiamando una pluralita" di indizi (identita" del tenutario della contabilita", ammissioni dell'imputato, inconsistenza della ditta emittente, pagamenti in contanti, integrazione della dichiarazione fiscale). Ha altresi" affermato il principio, gia" consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'utilizzazione nella dichiarazione di fatture riferite a un appalto apparente che mascheri somministrazione illecita integra il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 anche con riguardo alle imposte dirette. Il ricorrente e" stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
La Corte interpreta l'art. 2 nel senso che integra il delitto di dichiarazione fraudolenta l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un appalto che costituisca in realta" il schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera (negozio giuridico apparente), anche quando le prestazioni siano soltanto soggettivamente inesistenti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme processuali cui si e" appellato il ricorrente per motivare i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze attinenti alla motivazione e all'interpretazione della norma sostanziale.
d.lgs. n. 276 del 2003 (previgente) e d.lgs. n. 81 del 2015
Richiamate come quadro normativo sul divieto e i limiti della somministrazione di manodopera; la Corte utilizza il riferimento alle disposizioni sul lavoro per qualificare come illecita la somministrazione mascherata da appalto e per valutare le conseguenze fiscali delle operazioni apparenti.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022 (Testa) e Sez. 3, n. 50314 del 27/09/2023 (Latempa)
Precedenti della Corte di Cassazione che affermano il principio secondo cui fatture riferite a un appalto apparente che occultino una somministrazione di manodopera illecita rilevano ai fini del reato di dichiarazione fraudolenta e sono idonee a integrare la fattispecie penale anche rispetto alle imposte dirette.
Massime di principio
- L'utilizzo in dichiarazione di fatture riferite a operazioni formalmente diverse da quelle realmente svolte (negozi giuridici apparenti) puo" integrare il reato di dichiarazione fraudolenta anche con riguardo alle imposte dirette, quando le fatture servano a mascherare una somministrazione di manodopera illecita.
- La qualificazione come inesistenza "soggettiva" (cioe" diversa natura del rapporto tra le parti) non esclude automaticamente la rilevanza penale: la valutazione e" sostanziale e si basa su un insieme di indizi che dimostrino il carattere apparente dell'operazione.
- La prova dell'interposizione fittizia e' fondata su valutazioni circumstanziali (identita' di gestione/contabilita', inconsistenza della societa' fornitrice, modalita' di pagamento non tracciabili, ammissioni, rettifiche fiscali successive); una pluralita' di indizi coordinati puo' giustificare la condanna.
- Il regime di reverse charge non impedisce automaticamente che le fatture abbiano rilevanza ai fini delle imposte dirette: occorre valutare l'effetto complessivo sul reddito tassabile e se le fatture costituiscano costi fittizi o un artificio.
- In Cassazione la valutazione di merito (accertamento dei fatti e bilanciamento degli indizi) e' sindacabile nei limiti delle questioni di diritto e della nullita' logico-motivazionale; mancano vizi logici o di motivazione e il ricorso sara' generalmente rigettato.
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