Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30365/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, depositante presso Esposito Group S.p.A. di metalli preziosi (oro) sul "conto tesoro", terzo di buona fede rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha chiesto la restituzione dell'oro o del suo controvalore in denaro. Il G.i.p. aveva già dichiarato inammissibile e comunque rigettato l'istanza (9/12/2024) richiamando l'ordinanza del 24/11/2023; il Tribunale del riesame ha confermato l'inammissibilità dell'appello cautelare perché il ricorso riproponeva questioni già decise senza fatti nuovi, non rispettava i requisiti formali dell'appello cautelare e non ha confutato la ratio decidendi: l'oro era indistinto rispetto al prodotto "Conto Tesoro", impiegato per le attività EGM e senza vincolo di destinazione, quindi non identificabile come proprietà di terzi estranei al reato; inoltre l'amministratore giudiziario, con autorizzazione del G.i.p., ha venduto l'oro ottenendo euro 3.399.201,35 destinati al FUG, rendendo impossibile la restituzione in forma specifica. La Corte ha inoltre ritenuto che la richiesta di restituzione del controvalore debba essere proposta all'amministratore giudiziario e, in caso di contenzioso, al giudice dell'attuazione della misura secondo l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. e le norme del d.lgs. n. 159/2011.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che l'appello cautelare era formalmente inidoneo perché non ha indicato specificamente i punti di censura né dedotto fatti nuovi; ha ritenuto che la procedura corretta per ottenere il controvalore sia quella prevista dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. richiamando il d.lgs. n. 159/2011 (titolo IV libro I) e gli artt. 52 e ss. del medesimo decreto. È stato disposto che il ricorrente sostenga le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e versi una somma come contributo, considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 rispetto all'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    La disciplina dell'esecuzione delle misure cautelari reali rinvia alla normativa del d.lgs. n.159/2011 per la tutela dei terzi e per le modalità di liquidazione; la richiesta di restituzione del controvalore deve essere rivolta all'amministratore giudiziario e, in contenzioso, al giudice dell'attuazione della misura.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), titolo IV del libro I

    Stabilisce le regole per la tutela dei terzi e per la liquidazione dei beni nell'ambito di misure patrimoniali: la procedura di rivendicazione/restauro del controvalore segue le norme di questo decreto (artt. 52 e ss.).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicato per la condanna alle spese e al versamento di una somma.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorso fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; influisce sulla misura del contributo dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Se il bene sequestrato è stato alienato dall'amministratore giudiziario, la restituzione in forma specifica non è più possibile: il terzo deve chiedere il controvalore.
  • La domanda di restituzione del controvalore deve essere proposta all'amministratore giudiziario e, se necessario, al giudice dell'attuazione della misura secondo l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. e il d.lgs. n.159/2011; non si ottiene tramite impugnative ordinarie dirette a disapplicare l'ordinanza quando non vengono rispettate tali procedure.
  • L'appello cautelare richiede l'indicazione puntuale dei motivi e dei punti della decisione censurata e non può semplicemente riproporre questioni già decise senza fatti nuovi: altrimenti è inammissibile.
  • Il terzo che reclama qualità di depositante e buona fede deve dimostrare titolo, buona fede e, se necessario, l'insufficienza del patrimonio del debitore secondo le regole del codice antimafia; queste questioni si affrontano nella sede e con le procedure previste dal d.lgs. n.159/2011.
  • Ripetere argomentazioni già valutate senza produrre elementi nuovi comporta il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese; è pertanto necessario verificare preliminarmente la disponibilità di fatti o documenti nuovi e la correttezza del canale procedurale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.