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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28525/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (iscritto Gestione separata)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS per l'anno 2011 nei confronti di un soggetto iscritto alla Gestione separata. Il giudice di merito aveva ritenuto il credito prescritto, nonostante la proroga disposta dal D.P.C.M. 6 giugno 2012, ed aveva escluso che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito contributivo. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione alla disciplina della Gestione separata e all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011. Sosteneva che l'omessa compilazione del Quadro RR avrebbe impedito il controllo automatico da parte dell'amministrazione finanziaria e, quindi, costituirebbe condotta dolosa di occultamento del debito, con sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. Il controricorrente ha resistito difendendo la decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero specificamente pertinenti al decisum della sentenza impugnata, perché l'INPS non si è confrontato con la ratio della decisione di appello: il giudice di merito aveva escluso l'occultamento doloso osservando che il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti, mentre la mancata compilazione del Quadro RR era avvenuta in buona fede in un quadro interpretativo incerto. La Corte ha ribadito che non esiste alcun automatismo tra omissione del Quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo; l'accertamento del dolo è un giudizio di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto ritualmente. È stata quindi confermata la soccombenza dell'INPS, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.
  • Per configurare l'occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione è necessario un accertamento in concreto della condotta, che dimostri un impedimento reale all'esercizio del diritto del creditore e che non sia superabile tramite i controlli ordinari.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o una presunzione astratta non condivisa dal giudice di merito.
  • L'accertamento della sussistenza dell'occultamento doloso del credito costituisce un apprezzamento di merito e, come tale, può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione dedotto nei termini consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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