Cassazione Civile, Ordinanza n. 28525/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (iscritto Gestione separata)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS per l'anno 2011 nei confronti di un soggetto iscritto alla Gestione separata. Il giudice di merito aveva ritenuto il credito prescritto, nonostante la proroga disposta dal D.P.C.M. 6 giugno 2012, ed aveva escluso che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito contributivo. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione alla disciplina della Gestione separata e all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011. Sosteneva che l'omessa compilazione del Quadro RR avrebbe impedito il controllo automatico da parte dell'amministrazione finanziaria e, quindi, costituirebbe condotta dolosa di occultamento del debito, con sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. Il controricorrente ha resistito difendendo la decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero specificamente pertinenti al decisum della sentenza impugnata, perché l'INPS non si è confrontato con la ratio della decisione di appello: il giudice di merito aveva escluso l'occultamento doloso osservando che il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti, mentre la mancata compilazione del Quadro RR era avvenuta in buona fede in un quadro interpretativo incerto. La Corte ha ribadito che non esiste alcun automatismo tra omissione del Quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo; l'accertamento del dolo è un giudizio di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto ritualmente. È stata quindi confermata la soccombenza dell'INPS, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
È stata invocata come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto non specificamente attinente alla ratio decidendi.
Richiamato dall'INPS per sostenere il decorso della prescrizione, senza incidere sulla decisione finale di inammissibilità.
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede una condotta idonea a impedire l'esercizio del diritto e non sormontabile con l'ordinaria diligenza o con i controlli ordinari.
art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995
Norma richiamata quale disciplina della Gestione separata e del relativo obbligo contributivo.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011
Richiamato per la disciplina applicabile alla contribuzione e alla dichiarazione dei redditi con Quadro RR.
Indica il rito camerale non partecipato nel quale è stata trattata la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.
- Per configurare l'occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione è necessario un accertamento in concreto della condotta, che dimostri un impedimento reale all'esercizio del diritto del creditore e che non sia superabile tramite i controlli ordinari.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o una presunzione astratta non condivisa dal giudice di merito.
- L'accertamento della sussistenza dell'occultamento doloso del credito costituisce un apprezzamento di merito e, come tale, può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione dedotto nei termini consentiti dal codice di rito.
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