Parere n. 1142/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla Futuro Cooperativa sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signora Emila Caputo, contro il Ministero delle imprese e del made in Italy per l’annullamento del decreto direttoriale dell’8 marzo 2024 avente ad oggetto, inter alia, lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del decreto direttoriale dell’8 marzo 2024, avente a oggetto, tra l’altro, lo scioglimento della cooperativa senza nomina del commissario liquidatore.
Esito
La questione giuridica
La cooperativa ha impugnato il decreto di scioglimento adottato ai sensi dell’art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, disposto a seguito del mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni. Ha dedotto: la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; la violazione del diritto di difesa, dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2545 c.c., anche per l’omessa notifica del decreto; la disparità di trattamento rispetto a un caso analogo nel quale il Ministero aveva comunicato l’avvio del procedimento, consentendo la presentazione di osservazioni e controdeduzioni. È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione, priva di elementi probatori a sostegno del danno grave e irreparabile. Dopo un precedente parere interlocutorio, la Sezione deve acquisire la relazione istruttoria sul merito, con documentazione relativa all’effettivo legale rappresentante della società, e valutare l’incidenza dell’ordinanza del TAR Toscana n. 525 del 13 marzo 2026, che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
Il parere
La Sezione non ha definito né l’istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato che l’affare non è maturo per la decisione perché il Ministero non ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto con il precedente parere interlocutorio n. 1430 del 16 dicembre 2025. Ha inoltre considerato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Toscana in relazione all’automatismo dello scioglimento per mancato deposito dei bilanci oltre il quinquennio, all’assenza di discrezionalità amministrativa, contraddittorio, misure intermedie o graduate e possibilità di sanatoria. La Sezione ha reiterato l’ordine istruttorio, assegnando al Ministero 60 giorni, e ha invitato Ministero e ricorrente a precisare entro 90 giorni se intendano chiedere il sollevamento di una questione identica davanti alla Corte costituzionale oppure attendere la decisione già richiesta dal giudice territoriale. La trattazione è stata rinviata al primo trimestre del 2027.
Osservazioni
Adempimento istruttorio e legale rappresentante
Il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria sul merito del ricorso, corredata dalla documentazione relativa all’effettivo legale rappresentante della cooperativa ricorrente, e inviarla anche alla ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni. L’incombente, già disposto con il parere interlocutorio n. 1430 del 16 dicembre 2025, deve essere adempiuto entro 60 giorni dalla comunicazione del presente parere.
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
Le parti devono precisare entro 90 giorni dalla comunicazione del parere se intendano chiedere alla Sezione di sollevare una questione di legittimità costituzionale identica a quella indicata nell’ordinanza del TAR Toscana n. 525 del 13 marzo 2026, anche per poter interloquire direttamente con la Corte costituzionale, oppure se intendano attendere la decisione della Corte.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
scioglimento delle società cooperative per mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre cinque anni
La norma è stata applicata per disporre lo scioglimento della cooperativa; il TAR Toscana ne ha rimesso alla Corte costituzionale la compatibilità con gli artt. 3, 45 e 117, comma 1, Cost., censurando l’automatismo della misura, l’assenza di contraddittorio, di discrezionalità, di misure graduate e di sanatoria.
È richiamato dalla ricorrente quale parametro che sarebbe stato violato insieme all’art. 7 della legge n. 241/1990.
La ricorrente ne deduce la violazione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento.
artt. 3 e 24 Cost.
Sono invocati dalla ricorrente in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla lesione del diritto di difesa.
art. 45 Cost.
È richiamato dal TAR Toscana quale parametro che impone di valorizzare e proteggere la funzione sociale della cooperazione mediante strumenti normativi coerenti e non irragionevolmente penalizzanti.
art. 117, comma 1, Cost.
È indicato dal TAR Toscana tra i parametri della questione di legittimità costituzionale sollevata.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
È richiamato quale base della sospensione del giudizio da parte del TAR Toscana e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando gli adempimenti istruttori richiesti dal Consiglio di Stato non siano stati eseguiti, l’affare non è maturo per la decisione e la Sezione può reiterare l’ordine istruttorio, sospendendo la trattazione definitiva.
- La sopravvenienza di un incidente di costituzionalità riguardante la medesima disciplina applicata nell’atto impugnato può giustificare il rinvio della decisione sul ricorso straordinario e la consultazione delle parti sull’eventuale proposizione di una questione identica.
- Un meccanismo normativo che ricolleghi automaticamente lo scioglimento di una cooperativa al mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni può porre questioni di compatibilità costituzionale quando escluda ogni valutazione discrezionale, il contraddittorio procedimentale, misure intermedie o graduate e la sanabilità dell’inadempimento.
- La richiesta di sospensione cautelare nel ricorso straordinario deve essere supportata da allegazioni ed elementi probatori relativi al danno grave e irreparabile; in mancanza, difettano i presupposti della tutela cautelare.
Ricorso straordinario contro lo scioglimento della cooperativa
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una cooperativa sociale contro il decreto direttoriale dell’8 marzo 2024, con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ne ha disposto lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, dopo la verifica del mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni ai sensi dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto tre profili di illegittimità:
- mancata comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., del decreto-legge n. 173/2022 e degli artt. 3 e 24 Cost.;
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2545 c.c., nonché del diritto di difesa, anche per l’omessa notifica del decreto direttoriale;
- disparità di trattamento rispetto a un diverso procedimento nel quale il Ministero aveva comunicato l’avvio, consentendo la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
La cooperativa ha inoltre chiesto la sospensione dell’atto, senza fornire elementi probatori a sostegno del danno grave e irreparabile.
Precedente fase cautelare e istruttoria
Con il parere interlocutorio n. 1430 del 16 dicembre 2025, la Sezione aveva ritenuto non sussistenti i presupposti cautelari, per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, rilevando in particolare l’assenza di argomentazioni e prove sul danno grave e irreparabile.
Lo stesso parere aveva disposto l’acquisizione della relazione istruttoria ministeriale sul merito del ricorso, con specifica documentazione sull’effettivo legale rappresentante della società, prevedendo l’invio della relazione anche alla ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Mancata maturità dell’affare
All’adunanza del 14 maggio 2026 la Sezione ha rilevato che l’incombente istruttorio non era stato eseguito. Per tale ragione il ricorso non è ancora maturo per la decisione, né in rito né nel merito.
La Sezione ha quindi reiterato l’ordine al Ministero di trasmettere la relazione e la relativa documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere.
Questione di legittimità costituzionale
La Sezione ha considerato anche l’ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026 del TAR Toscana, Sezione II. Con tale ordinanza il giudice territoriale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., in relazione agli artt. 3, 45 e 117, comma 1, Cost.
La questione riguarda, in particolare, la previsione di uno scioglimento automatico delle cooperative per il mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre cinque anni, in assenza di beni immobili, senza:
- un margine di valutazione discrezionale per l’amministrazione;
- una forma di contraddittorio;
- misure intermedie o graduate;
- la possibilità di sanare l’inadempimento.
Il TAR ha valorizzato l’art. 45 Cost., secondo cui la cooperazione svolge una funzione sociale che l’ordinamento deve promuovere e proteggere attraverso strumenti normativi coerenti e non irragionevolmente penalizzanti. Ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953, il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale.
Invito alle parti e rinvio
La Sezione ha invitato il Ministero e la ricorrente a precisare, entro 90 giorni, se intendano chiedere il sollevamento di una questione di costituzionalità identica nel presente procedimento, così da poter interloquire direttamente con la Corte costituzionale, oppure se preferiscano attendere la decisione della Corte sul giudizio promosso dal TAR Toscana.
Esito
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo, impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.
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