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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23381/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2009. La società contribuente aveva emesso, direttamente o tramite una società poi incorporata, fatture riferite a cessioni verso una società inglese e una ditta tedesca; l’Ufficio contestava che tali operazioni fossero intracomunitarie non imponibili, ritenendo che i cessionari non avessero la necessaria soggettività passiva UE. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia per le fatture emesse verso la società inglese, valorizzando il fatto che i documenti prodotti dalla contribuente non dimostravano in modo sufficiente la qualità di soggetto passivo del cessionario, che una dichiarazione del legale rappresentante straniero fosse inutilizzabile, e che l’indicazione di un codice IVA errato e la data di inizio attività del cessionario escludessero la non imponibilità. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) nullità/inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione della notifica postale; (2) violazione delle norme processuali per avere la CTR ritenuto inutilizzabili i documenti in lingua straniera; (3) violazione del divieto di prova testimoniale nel processo tributario e delle regole sulle presunzioni, per avere escluso in radice le dichiarazioni extraprocessuali del terzo; (4) omesso esame di documenti fiscali inglesi da cui emergerebbe l’adesione del cessionario a un gruppo IVA già dal 2005; (5) violazione della disciplina unionale e interna sulle cessioni intracomunitarie per aver attribuito rilievo decisivo all’erronea indicazione del codice IVA del cessionario.

La decisione

La Corte ha rigettato solo il primo motivo, dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente si era limitato a contestare il mancato deposito della ricevuta di spedizione senza chiarire la questione dell’avviso di ricevimento, che secondo la giurisprudenza può svolgere la medesima funzione probatoria. Ha invece accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso tout court l’utilizzabilità dei documenti in lingua straniera, negato valore alle dichiarazioni extraprocessuali del terzo, omesso di valutare la documentazione sul gruppo IVA e attribuito rilievo meramente formale all’erronea indicazione del codice identificativo IVA senza verificare se vi fossero comunque i presupposti sostanziali della non imponibilità e senza accertare un’eventuale frode. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario è richiesto il rispetto delle forme di costituzione e deposito degli atti di impugnazione, ma la censura sulla notifica postale deve essere specifica e confrontarsi con la disciplina dell’avviso di ricevimento e della prova della spedizione.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La regolarità del deposito degli atti notificati va verificata alla luce della funzione probatoria richiesta dalla norma e dalla giurisprudenza sul deposito dell’avviso di ricevimento o della ricevuta di spedizione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata in questa fase ha carattere meramente illustrativo e non può integrare motivi di ricorso carenti di specificità.

  • art. 122 c.p.c.

    La lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali, ma non comporta l’inutilizzabilità automatica dei documenti prodotti in lingua straniera.

  • art. 123 c.p.c.

    Il giudice può, se necessario, nominare un traduttore per i documenti in lingua straniera; non può invece considerarli non acquisiti solo perché non tradotti.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce di utilizzare dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale o nella fase amministrativa come elementi indiziari da valutare unitamente alle altre prove.

  • art. 2727 c.c.

    Le dichiarazioni extraprocessuali possono concorrere, come indizi, alla formazione del convincimento del giudice insieme ad altri elementi presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    La prova della natura non imponibile dell’operazione e dei presupposti del rimborso deve essere valutata nel complesso degli elementi acquisiti, senza arrestarsi a meri formalismi.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve confrontarsi con gli elementi probatori allegati e non può ignorare fatti potenzialmente decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura in cassazione può riguardare nullità processuali, ma deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È censurabile la violazione di legge sostanziale o processuale commessa dal giudice di merito nella valutazione delle prove e nella qualificazione del regime IVA applicabile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È deducibile l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quando il giudice di merito non consideri documenti o circostanze potenzialmente determinanti.

  • artt. 41, 46 e 50 d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427

    La disciplina interna delle cessioni intracomunitarie va applicata verificando i presupposti sostanziali della non imponibilità, non essendo decisivo un mero errore formale nel codice IVA del cessionario.

  • artt. 22 e 28 della direttiva 77/388/CEE

    Il regime di non imponibilità degli scambi intracomunitari non è escluso da irregolarità formali se la qualità di soggetto d’imposta del destinatario è sostanzialmente accertata e non emergono elementi di frode.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i documenti prodotti in lingua straniera non sono inutilizzabili per il solo fatto di non essere tradotti: il giudice deve esaminarne il contenuto e, se necessario, disporne la traduzione tramite ausiliario.
  • Le dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo, pur non equivalendo a prova testimoniale, sono utilizzabili come elementi indiziari e devono essere valutate insieme al restante compendio probatorio.
  • Nelle controversie sulle cessioni intracomunitarie, l’errore o l’omessa indicazione del codice IVA del cessionario non esclude di per sé la non imponibilità se risultano i requisiti sostanziali dell’operazione e non emergono seri indizi di frode.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi a meri profili formali quando la parte abbia allegato fatti e documenti potenzialmente idonei a dimostrare la soggettività passiva del destinatario o altri presupposti decisivi del regime IVA.
  • In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: una censura sulla regolarità della notifica dell’impugnazione non è ammissibile se non confronta compiutamente tutti gli elementi rilevanti della disciplina probatoria della notifica postale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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