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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20514/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'amministratore giudiziario e custode delle quote sociali confiscate di una società in accomandita semplice agì per ottenere dai soci e dagli ex soci la restituzione di somme che, secondo i bilanci approvati, risultavano appostate come "soci c/risultato esercizio 2008", ma che sarebbero state in realtà prelevate a titolo di anticipazione di utili mai effettivamente conseguiti dalla società. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello rigettò gli appelli dei soci, ritenendo valida la notifica dell'atto introduttivo, provato il pagamento indebito e infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale. In cassazione i ricorrenti dedussero tre motivi: 1) nullità/invalidità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di alcuni di essi, per asserita mancata notifica nel luogo di effettiva residenza e violazione degli artt. 101, 140 e 116 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2949 c.c., sostenendo che l'azione restitutoria avrebbe natura societaria e soggiacerebbe alla prescrizione quinquennale, non decennale; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita mancanza di prova del credito verso i singoli soci, sia nel quantum sia nell'an debeatur. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e mancata correlazione alla ratio decidendi, nonché il terzo motivo per difetto di specificità e perché volgeva a una rivalutazione di merito; ha ritenuto inammissibile per novità la questione di prescrizione per alcuni ricorrenti e ha rigettato, nel merito, la tesi della prescrizione quinquennale per un ricorrente, affermando che l'azione di ripetizione dell'indebito, pur originata dal rapporto sociale, resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità quanto ad alcuni ricorrenti e rigettato nel merito quanto alla posizione di un ricorrente, con affermazione del principio per cui l'azione di ripetizione di indebito proposta dalla società per recuperare somme erogate ai soci come utili inesistenti è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta invalidità della notificazione e al contraddittorio, ma non è stata accolta alcuna violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché priva dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza e perché mirava a contestare la valutazione di merito delle prove.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti sulla notificazione; la Corte ha osservato che la notifica non era stata eseguita ai sensi di tale norma, ma ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/1982.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata ravvisata violazione dell'onere della prova, perché la Corte d'appello non aveva attribuito l'onere probatorio alla parte non tenuta per legge.

  • art. 2949 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei diritti derivanti da rapporti sociali è stata interpretata restrittivamente; non si estende all'azione di ripetizione d'indebito proposta dalla società, che resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di recupero delle somme percepite dai soci è stata qualificata come ripetizione di indebito oggettivo; tale qualificazione comporta l'applicazione della disciplina generale dell'indebito e della prescrizione decennale.

  • art. 2303 c.c.

    È stato richiamato quale norma che vieta la ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

  • art. 2315 c.c.

    È stato richiamato per estendere alla società in accomandita semplice la regola dell'art. 2303 c.c.

  • art. 2262 c.c.

    Richiamato per evidenziare che, in assenza di approvazione del rendiconto, il socio non ha diritto agli utili, salvo patto contrario.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato come regola generale della prescrizione decennale, operante salvo che la legge disponga diversamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 890/1982, art. 8

    Richiamato per individuare la disciplina concreta della notificazione eseguita direttamente dal procuratore ex L. n. 53/1994.

  • L. n. 53/1994

    Richiamata quale base della notificazione eseguita direttamente dal difensore.

Massime di principio

  • L'azione di ripetizione dell'indebito ha una sua autonomia causale e tipologica: ciò che si fa valere è il diritto alla restituzione del pagamento non dovuto, non il diritto originario che ha dato luogo al pagamento.
  • La prescrizione quinquennale dell'art. 2949 c.c. si applica solo ai diritti che derivano direttamente da rapporti sociali e dalle regole dell'organizzazione societaria; non si estende automaticamente alle azioni restitutorie, anche se il pagamento indebito sia avvenuto in occasione del rapporto di società.
  • Quando il pagamento ai soci è stato eseguito in assenza di utili realmente conseguiti, la società può agire in ripetizione dell'indebito per recuperare le somme corrisposte; il fatto che l'erogazione sia connessa alla vita sociale non muta la natura dell'azione.
  • La deduzione di vizi della notificazione deve essere specifica e coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile fondare il ricorso su un vizio diverso da quello effettivamente posto a base della decisione o non dedotto nei gradi di merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, né la censura all'art. 2697 c.c. è configurabile se il giudice di merito non ha invertito l'onere della prova.
  • In cassazione è inammissibile la questione nuova non dedotta nei precedenti gradi di giudizio, salvo i casi in cui la Corte possa rilevarla d'ufficio nei limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAmministratoriObbligazioni solidaliInadempimento
RamiProcesso civileSocietarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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