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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11727/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico volta a ottenere il pagamento di compensi per attività svolta nell'ambito della libera professione intramuraria (ALPI) e, in particolare, con riferimento a prestazioni che il medico assumeva dovessero essere remunerate come ulteriori rispetto al trattamento ordinario. La Corte territoriale aveva negato il credito ritenendo carente la prova di uno dei presupposti costitutivi, cioè che l'attività si fosse collocata oltre l'orario ordinario ovvero che vi fosse stato il recupero idoneo dell'orario di lavoro sanitario. Con il ricorso per cassazione il medico articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 33 del Regolamento ALPI, sostenendo che il recupero orario dovesse seguire il pagamento dei compensi e non precederlo, come invece ritenuto dalla Corte d'appello; (2) violazione di norme processuali e del regolamento aziendale per avere il giudice di merito omesso l'ammissione di prove documentali e di consulenza tecnica d'ufficio dirette a ricostruire presenze, giornate di attività e calcolo del credito; (3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel mancato scrutinio delle istanze istruttorie e degli elementi di prova; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omissione di pronuncia sulle deduzioni del ricorrente. In sostanza, il ricorso contestava sia l'interpretazione del regolamento interno sia la gestione delle prove e il mancato riconoscimento del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, mirava in realtà a proporre una diversa lettura del regolamento aziendale e quindi una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; inoltre ha confermato la correttezza della lettura della Corte d'appello, valorizzando il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e affermando che la remunerazione ulteriore è possibile solo per specifiche prestazioni aggiuntive, presupponendo l'avvenuto assolvimento del debito orario. Ha poi disatteso i motivi secondo, terzo e quarto, osservando che le richieste istruttorie erano inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla quantificazione delle presenze ma sulla mancata prova del recupero orario e quindi della stessa maturazione di una prestazione aggiuntiva remunerabile. La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una mera diversa lettura del regolamento aziendale o nella rivalutazione del merito.

  • art. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del regolamento interno, quale atto datoriale, andava eventualmente svolta secondo i criteri ermeneutici contrattuali, ma il motivo non li richiamava in modo adeguato.

  • art. 15-quinquies d. lgs. 502/1992

    Il regolamento ALPI è qualificato come disciplina interna aziendale attuativa della normativa e della contrattazione collettiva in materia di attività intramuraria.

  • art. 16 CCNL di area del 8 giugno 2000

    La contrattazione collettiva fissava il debito orario del personale medico, rilevante ai fini dell'eventuale riconoscimento di prestazioni ulteriori.

  • art. 116, co. 2, c.p.c.

    Le doglianze istruttorie non potevano sovvertire la ratio della decisione di merito, che si fondava sull'assenza di prova del presupposto sostanziale del credito.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nelle censure istruttorie, ma senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato nelle doglianze processuali, senza incidere sull'esito del giudizio.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione documentale è stata ritenuta inconferente rispetto al decisum.

  • art. 437, co. 2, c.p.c.

    Richiamato a sostegno delle richieste istruttorie in appello, ma la Corte ha reputato decisive altre ragioni di rigetto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di fatto decisivo non sussiste quando le deduzioni istruttorie non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché le questioni sollevate risultavano assorbite o comunque irrilevanti rispetto al fondamento della decisione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Dà titolo al raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge nell'occasione per ottenere una nuova valutazione del contenuto di un regolamento interno o delle risultanze istruttorie, quando la doglianza mira solo a proporre una diversa lettura del materiale di causa.
  • Nei rapporti con il personale dirigente medico, la remunerazione ulteriore per attività intramuraria o comunque aggiuntiva presuppone la prova dell'effettiva estraneità della prestazione al debito orario istituzionale; in mancanza dell'assolvimento o del recupero dell'orario dovuto, l'attività resta coperta dalla retribuzione onnicomprensiva.
  • Le censure istruttorie sono inconferenti quando la sentenza di merito fonda il rigetto non su un problema di quantificazione del credito, ma sulla mancata prova di un presupposto costitutivo del diritto azionato.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto o gli elementi probatori invocati non incidono sulla ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
  • L'eventuale interpretazione di un regolamento aziendale va ricostruita secondo i criteri ermeneutici propri degli atti negoziali, ma la relativa censura deve confrontarsi specificamente con tali canoni e non può limitarsi a contrapporre un'opzione interpretativa alternativa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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