Cassazione Civile, Ordinanza n. 29050/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un cliente aveva affidato a un avvocato il mandato per promuovere cinque ricorsi davanti alla Corte d'appello competenti per ottenere l'equa riparazione ex legge Pinto per la durata irragionevole di precedenti giudizi. I ricorsi si erano tutti chiusi con esiti in rito sfavorevoli (improcedibilità, improponibilità o non luogo a provvedere) per mancate attività processuali del difensore, in particolare mancata comparizione e mancata notifica al Ministero del ricorso e del decreto di fissazione. Il cliente aveva quindi agito contro il professionista chiedendo il risarcimento dei danni da inadempimento professionale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo provata la colpa professionale, il nesso causale e il danno, liquidando euro 35.250. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserite contraddizioni e automatismi nella ricostruzione dell'esito dei giudizi presupposti e del danno; 2) violazione delle norme su inadempimento, diligenza, onere della prova e valutazione probatoria, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente presunto l'esito favorevole dei ricorsi senza un vero giudizio prognostico e senza prova del danno; 3) violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla chiamata in manleva della compagnia assicuratrice del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente, rilevando che la Corte territoriale aveva ricostruito in modo logico e completo la negligenza del difensore, l'incidenza causale delle omissioni processuali e la probabilità di accoglimento delle domande di equa riparazione. Ha inoltre ribadito che, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato per omissione di attività processuali, il giudizio causale deve essere prognostico e compiuto secondo il criterio del più probabile che non; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che, in assenza della condotta omissiva, i ricorsi per equa riparazione sarebbero verosimilmente stati esaminati nel merito e accolti. È stata confermata anche la regola per cui, una volta accertata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale è normalmente conseguenza della violazione salvo prova contraria di circostanze che lo escludano. Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, anche perché la mancata o non provata chiamata del terzo in primo grado o nei termini di legge non può essere poi censurata in cassazione come omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Corte esclude che la sentenza d'appello fosse affetta da nullità per motivazione apparente, poiché la motivazione era ampia e logicamente articolata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, invocato per le censure sulla responsabilità professionale e sull'omessa pronuncia.
Richiamato dal ricorrente come norma sull'inadempimento contrattuale del professionista.
Richiamato dal ricorrente in tema di nesso tra inadempimento e danno risarcibile.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla diligenza professionale dell'avvocato.
Richiamato dal ricorrente; nel testo è indicato tra le norme violate, ma non viene sviluppata una specifica interpretazione autonoma.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nel caso di danno da omissione professionale, il giudizio richiede una valutazione prognostica e che, per il danno non patrimoniale da ritardo, la prova contraria può gravare sul professionista.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazioni decisive.
Richiamato per escludere che esistesse un dovere della Corte d'appello di comunicare al difensore la fissazione dell'udienza.
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
È la norma base sull'equa riparazione; la Corte afferma che, per i ricorsi del 2009, si applica la versione antecedente alla riforma del 2012.
art. 5 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 2 L. Pinto; la Corte precisa che tale disciplina non si applica ratione temporis ai ricorsi in questione.
art. 6 CEDU
La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo genera normalmente danno non patrimoniale, salvo prova di circostanze escludenti.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha consentito la proponibilità della domanda di equa riparazione anche in pendenza del procedimento presupposto.
Richiamato per affermare che la parte che non abbia provveduto tempestivamente alla chiamata del terzo non può poi dolersi della mancata concessione di un termine.
art. 269, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel medesimo principio sulla chiamata del terzo e sui limiti di censurabilità in appello/cassazione.
Richiamato per escludere che possa pretendersi in cassazione la mancata disposizione dell'intervento del terzo, trattandosi di potere discrezionale del giudice di primo grado.
Richiamato dal ricorrente per omessa pronuncia; la Corte lo reputa non violato nel caso della pretesa chiamata in manleva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne dispone l'applicazione per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
È richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nella responsabilità professionale dell'avvocato per omissione di attività processuali, il giudice deve compiere un giudizio ex ante e controfattuale sulla possibile utilità dell'atto omesso, applicando il criterio del più probabile che non, senza pretendere la certezza dell'esito favorevole del giudizio presupposto.
- Quando la condotta omissiva del difensore ha impedito la decisione di merito su una domanda risarcitoria o indennitaria, la causalità tra omissione e pregiudizio può essere accertata valutando se, in assenza dell'errore, il cliente avrebbe verosimilmente ottenuto l'esame e l'accoglimento della domanda.
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione dell'art. 6 CEDU, ma non opera come danno automaticamente in re ipsa; il giudice deve ritenerlo sussistente salvo che risultino circostanze concrete idonee a escluderlo.
- La parte che invochi l'assenza di danno non patrimoniale in una controversia da equa riparazione o da responsabilità professionale connessa deve allegare e provare elementi specifici contrari alla presunzione di normale sofferenza derivante dalla violazione del diritto alla ragionevole durata.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone in modo intellegibile la catena logica che collega fatti accertati, regole giuridiche applicate e conclusione finale, anche se il ricorrente contesta l'apprezzamento di merito.
- La mancata o non tempestiva attivazione della chiamata in causa del terzo nei modi e nei termini previsti dal codice di rito impedisce di dolersi in sede di gravame della mancata concessione di un termine o del mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice in ordine all'integrazione del contraddittorio.
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