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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06385/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

Un istituto di credito aveva concesso un mutuo a due debitori principali; dopo l'inadempimento e l'esecuzione forzata, residuava una somma non soddisfatta. La procuratrice/cessionaria del credito otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore per il residuo. Il fideiussore proponeva opposizione deducendo: nullità della fideiussione per presenza di clausole di reviviscenza/sopravvivenza ritenute anticoncorrenziali e nulle; tardività della richiesta di pagamento al garante con conseguente estinzione della garanzia; insussistenza del credito o del suo ammontare; illegittimità della pretesa di spese esecutive in difetto di specifica comunicazione al fideiussore; danni da illegittima segnalazione in centrale rischi per mancato preavviso. Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo il credito integralmente soddisfatto. La Corte d'appello riformava, reputando dovute anche le somme ulteriori necessarie alla tutela del diritto del creditore, incluse quelle della procedura esecutiva. In Cassazione il ricorrente articolava sette motivi, di cui il primo sulla omessa pronuncia/errata mancata considerazione della nullità della clausola di reviviscenza e il quarto sulla violazione delle regole probatorie, sostenendo che l'estratto di saldaconto/estratto conto non fosse prova sufficiente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; gli altri motivi restavano assorbiti o venivano ritenuti infondati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia sulla dedotta nullità della clausola di reviviscenza/sopravvivenza della fideiussione, rilevabile d'ufficio anche in appello, e ha ritenuto fondato il motivo sulla prova del credito, affermando che l'estratto di saldaconto ha rilievo monitorio ma non basta da solo a provare il credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La censura sulle spese esecutive e quella sul danno da segnalazione in centrale rischi sono rimaste assorbite dalla cassazione della motivazione principale.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 287/1990

    richiamato in relazione alla nullità delle clausole di reviviscenza/sopravvivenza predisposte unilateralmente in schemi ABI e alla loro possibile rilevabilità nel giudizio civile

  • art. 1957 c.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere l'estinzione della garanzia e nel contesto delle clausole della fideiussione

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte rileva l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla eccezione di nullità dedotta dalla parte

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato interno; la Corte esclude la formazione del giudicato sul punto dell'ammontare del credito

  • art. 345 c.p.c.

    la nullità/eccezione in senso lato è rilevabile d'ufficio anche in appello

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per la specifica indicazione/localizzazione dell'atto processuale contenente l'eccezione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova del credito nel procedimento monitorio e nell'opposizione

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 50 TUB

    menzionato come base documentale per l'ingiunzione, ma non sufficiente da sola a provare il credito nel giudizio di opposizione

  • art. 102 L. 141/1938

    la Corte afferma che il valore probatorio dell'estratto di saldaconto è limitato al procedimento monitorio e che nel giudizio di opposizione vale solo come elemento indiziario

  • art. 1941 c.c.

    invocato per la portata della fideiussione e per il tema delle somme ulteriori/spese reclamabili dal creditore

  • art. 1942 c.c.

    invocato per delimitare l'obbligazione del fideiussore e la debenza delle spese di recupero

  • art. 4 L. 196/2003

    richiamato per il preavviso prima della segnalazione del nominativo nelle centrali rischi

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come parametro di diligenza della banca nel preavviso e nella gestione della segnalazione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per il danno patrimoniale asseritamente derivante dalla segnalazione illegittima

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il risarcimento del danno conseguente alla segnalazione illegittima

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la cassazione dei capi principali travolge anche la parte di sentenza sull'appello incidentale

Massime di principio

  • La nullità di una clausola di fideiussione, anche se riconducibile a schemi ABI censurati dall'autorità di vigilanza o alla disciplina antitrust, può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello quando costituisce un fatto costitutivo della domanda o della pretesa azionata.
  • Il potere-dovere di rilievo officioso della nullità non è precluso dalla mancata o tardiva deduzione della parte, se l'eccezione è comunque introdotta in modo processualmente apprezzabile e la questione è rilevabile d'ufficio.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, che assume la posizione sostanziale di attore sul credito, deve provare il diritto azionato con mezzi idonei al merito; l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria piena nel monitorio ma, in opposizione, vale solo come elemento indiziario e non basta da solo a dimostrare il credito.
  • Quando la motivazione della decisione sull'appello incidentale dipende logicamente dall'esito dell'appello principale, la cassazione di quest'ultimo travolge anche il capo relativo all'appello incidentale.
  • In tema di fideiussione, l'interpretazione delle clausole e la verifica della debenza delle somme accessorie devono essere condotte alla luce del contenuto contrattuale e dei limiti della garanzia, senza presumere automaticamente l'inclusione di ogni voce accessoria nel massimale garantito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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