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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23538/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato all'esito di procedura DOCFA, con cui l'amministrazione ha rettificato la rendita proposta dal contribuente per un immobile, riclassandolo in categoria A/1 classe 2 anziché nella categoria A/2 classe 5 richiesta. Il contribuente ha impugnato l'atto dinanzi ai giudici tributari, sostenendo che la motivazione dell'avviso fosse insufficiente perché non chiariva adeguatamente le ragioni della diversa classificazione, in particolare quanto a categoria, classe e consistenza dell'immobile, anche con riferimento al numero dei vani. Ha inoltre censurato la sentenza di merito per asserita carenza di motivazione, per l'applicazione di principi sulla motivazione ritenuti non pertinenti al classamento DOCFA e per l'utilizzo del precedente classamento A/1, derivante da una conciliazione intervenuta tra le parti in un precedente procedimento. Con il terzo motivo ha nuovamente dedotto la nullità della motivazione della sentenza, contestando sia il parametro della conciliazione pregressa sia l'assunto secondo cui una diversa distribuzione interna dei vani implicherebbe automaticamente una miglioria dell'immobile.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, nella procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento può essere "attenuata" e limitata all'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non siano contestati gli elementi di fatto e la divergenza riguardi solo la diversa valutazione tecnica dei medesimi dati. Ha però precisato che, se è controversa la struttura o la consistenza dell'unità immobiliare, occorre una motivazione più approfondita. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non aveva disconosciuto la consistenza materiale dell'immobile, e la variazione era stata ricondotta a una rivalutazione tecnica sulla base dei dati forniti dal contribuente e della diversa distribuzione interna degli spazi. Ha quindi ritenuto corretta la motivazione dell'avviso e legittimo il richiamo, a fini comparativi, al precedente classamento derivante da conciliazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente della sentenza di merito, ritenendo che la CTR avesse espresso una valutazione logica e sufficiente sulle ragioni del riclassamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento catastale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita carenza di motivazione.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente sul tema dell'obbligo di motivazione dell'atto tributario; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso nel caso concreto secondo i principi DOCFA.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per il requisito motivazionale delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75

    È la base normativa della procedura DOCFA richiamata per definire il regime motivazionale del classamento catastale.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA; la Corte ne ricava che, in presenza di soli rilievi tecnici sui medesimi elementi di fatto, la motivazione dell'avviso può essere sintetica.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato per il concetto di motivazione apparente e per il "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 40 ss. d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato per spiegare che la consistenza catastale e il numero dei vani sono determinati secondo criteri tecnici e parametri oggettivi.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento può essere essenziale quando la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto; in tal caso è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • Se invece è contestata la struttura, la consistenza o la dimensione materiale dell'unità immobiliare, la motivazione dell'avviso di rettifica deve indicare in modo più analitico le ragioni del diverso classamento, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
  • La verifica della consistenza catastale attiene normalmente a criteri tecnici della disciplina catastale; solo quando è in discussione la consistenza materiale del bene si trasforma in una questione di fatto che richiede una motivazione più penetrante.
  • La sentenza di merito non è affetta da motivazione apparente se espone, anche sinteticamente, un percorso logico comprensibile e controllabile sulle ragioni del classamento e sulla valutazione delle caratteristiche dell'immobile.
  • È legittimo, ai fini comparativi nel giudizio sul classamento, valorizzare un precedente inquadramento catastale derivante da una precedente conciliazione tra le parti, non esistendo un divieto generale all'uso di tale parametro.

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