Cassazione Civile, Ordinanza n. 26806/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione in relazione a cartelle per debiti tributari. In fatto, la lite riguardava la contestazione della validità delle notifiche delle cartelle e di alcuni atti successivi (sollecito di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria), nonché l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati. Con il primo motivo lamentava omessa pronuncia sull'eccezione di tardiva costituzione dell'agente della riscossione in appello. Con il secondo denunciava l'utilizzo, da parte del giudice di merito, di documenti prodotti oltre i termini perentori del processo tributario. Con il terzo contestava la prova della notifica delle cartelle, sostenendo che non fossero stati prodotti gli atti completi e le relate di notifica. Con il quarto censurava la ritenuta validità della notifica di atti interruttivi e del preavviso di iscrizione ipotecaria, anche per l'asserita mancanza della comunicazione di avvenuta notifica e della relata. Con il quinto deduceva la prescrizione dei crediti, sostenendo che alla data dell'intimazione erano decorso oltre dieci anni dalla notifica delle cartelle e che comunque sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi, ma ha accolto il quinto limitatamente alla diversa prescrizione applicabile a sanzioni e interessi, cassando la sentenza impugnata con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha rigettato il secondo, il terzo e il quarto motivo; ha accolto il quinto motivo nei limiti relativi alla prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente applicato la prescrizione decennale anche a tali poste. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame coerente con il principio sulla distinta prescrizione di capitale, sanzioni e interessi.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito e non per eccezioni pregiudiziali di rito.
Richiamato insieme alle norme sulle prove per censurare l'utilizzo di documenti; la Corte ha escluso la violazione perché i documenti erano ritualmente acquisiti al fascicolo.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la prova della notifica e dell'interruzione prescrizionale fosse stata fornita dall'agente della riscossione secondo i criteri giurisprudenziali applicabili.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
La produzione documentale tardiva nel processo tributario è comunque utilizzabile in appello se il documento è acquisito al fascicolo processuale entro i termini e non è stato ritirato.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
La tardiva costituzione del resistente comporta solo preclusioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma non impedisce di negare i fatti, contestare il diritto invocato e produrre documenti nei limiti di legge.
art. 25 d.lgs. n. 546 del 1992
I fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d'ufficio fino al giudicato e i documenti in essi contenuti possono essere utilizzati dal giudice dei gradi successivi.
art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nella censura del ricorrente sulla notificazione degli atti di riscossione; la Corte ha applicato la disciplina della notifica postale e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è valida senza relata e senza comunicazione di avvenuta notifica; l'avviso di ricevimento è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica.
art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997
Per le sanzioni tributarie la prescrizione è quinquennale, non decennale, quando la cartella non sia fondata su giudicato.
È il termine ordinario decennale applicabile ai crediti erariali principali, in assenza di una previsione speciale più breve.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Gli interessi si prescrivono in cinque anni, anche se accessori del credito principale, una volta maturati autonomamente.
L'attestazione dell'agente postale sull'avvenuta consegna della raccomandata è assistita da fede privilegiata nei limiti del contenuto certificato.
Richiamato in relazione alla possibilità per il contribuente di chiedere rimessione in termini se dimostra di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte resistente non preclude la produzione documentale né l'utilizzo, nei gradi successivi, dei documenti già inseriti nel fascicolo d'ufficio, purché non vi sia stato ritiro del fascicolo e il deposito sia avvenuto nei termini di legge.
- La notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata diretta ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 è validamente provata mediante l'avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica o di copia integrale dell'atto, e senza applicazione delle formalità della legge n. 890 del 1982.
- La comunicazione di avvenuta notifica non è richiesta nel procedimento semplificato di notifica diretta della cartella esattoriale, essendo sufficiente il meccanismo previsto dalla disciplina speciale della riscossione postale.
- In materia di riscossione tributaria, la prescrizione del credito principale erariale è decennale, mentre sanzioni e interessi seguono rispettivamente il termine quinquennale delle sanzioni tributarie e quello quinquennale degli interessi ex art. 2948, n. 4, c.c.
- L'omessa pronuncia, in senso processuale, riguarda il mancato esame di domande o questioni di merito e non si configura con riferimento a eccezioni pregiudiziali di rito.
- Quando si eccepisce la prescrizione, il giudice deve distinguere tra capitale, sanzioni e interessi, poiché non tutte le poste accessorie seguono lo stesso termine del credito principale.
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