Cassazione Civile, Ordinanza n. 26919/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società agente della riscossione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che, in una controversia relativa all'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria collegata a quarantacinque intimazioni di pagamento e alle relative cartelle per vari tributi, aveva accolto il quinto motivo del ricorso del contribuente e dichiarato assorbiti gli altri, cassando senza rinvio la decisione impugnata e decidendo nel merito l'accoglimento del ricorso del contribuente per mancata comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973. Nel giudizio di revocazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando violazione dell'art. 391-bis c.p.c. per asserita omessa pronuncia su tutti i motivi del ricorso e del controricorso, sostenendo che il giudizio di cassazione avrebbe dovuto pronunciarsi anche sull'annullamento delle cartelle e delle intimazioni di pagamento. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo per errore di fatto, ossia per una svista percettiva su un fatto decisivo non controverso, mentre nel caso concreto la doglianza investiva in realtà la qualificazione dell'assorbimento operata nella precedente sentenza, quindi un errore di giudizio e non di fatto. La Corte ha inoltre rilevato che la precedente decisione aveva correttamente dichiarato assorbite le ulteriori questioni, perché l'accoglimento del quinto motivo aveva reso superfluo pronunciarsi sulle censure relative agli atti presupposti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la revocazione della sentenza di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto richiamato dall'art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di diritto o di giudizio
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio consiste in un errore di percezione o in una svista materiale su un fatto decisivo, risultante incontestabilmente dagli atti, e non su un punto controverso deciso dal giudice
si richiama il difetto di interesse della parte che non può dolersi, in sede di revocazione, della mancata pronuncia su motivi rimasti assorbiti
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
nella precedente sentenza il mancato preavviso di iscrizione ipotecaria era stato ritenuto vizio decisivo dell'atto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è dovuto, se del caso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
richiamato nel ragionamento sulle spese e sul regime delle amministrazioni pubbliche
art. 22 d.l. 30 marzo 2023, n. 34
ha esteso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il regime delle spese previsto per le amministrazioni pubbliche, ma non è stato ritenuto utile alla ricorrente nel caso concreto
art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma sulle spese processuali per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo quando la decisione sia effetto di un errore di fatto revocatorio, cioè di una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, e non quando si contesti l'interpretazione data dal giudice al contenuto del ricorso o la valutazione giuridica della controversia.
- Non integra errore di fatto la censura che investe la declaratoria di assorbimento di uno o più motivi: se il giudice ha effettivamente pronunciato sul capo decisivo della domanda o dell'impugnazione, anche dichiarando assorbite le altre questioni, non vi è omessa pronuncia revocabile.
- L'assorbimento, in quanto conseguenza della decisione su una questione assorbente o della sopravvenuta inutilità di esaminare le altre, non equivale di per sé a omissione di pronuncia; al più può configurare una decisione implicita sulle questioni non esaminate espressamente.
- La revocazione non può essere utilizzata come mezzo surrogatorio per correggere errori di diritto o di giudizio della sentenza di cassazione, poiché il sistema delle impugnazioni tutela la stabilità del giudicato e la definitività delle decisioni.
- Ai fini dell'ammissibilità della revocazione per omessa pronuncia, occorre verificare il singolo capo della decisione impugnata: se quel capo è stato definito, anche per assorbimento, il rimedio revocatorio non è esperibile.
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