Sentenza del 03/11/2020 n. 24289 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S. s.p.a. aveva impugnato due avvisi di accertamento IVA (anni 2000 e 2001) relativi all'illegittima detrazione dell'IVA: le prestazioni in questione erano non imponibili ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, del d.p.r. n. 633/1972, ma il cedente aveva erroneamente addebitato l'IVA e S. s.p.a. l'aveva pagata. La questione giuridica è se l'IVA così erroneamente versata possa essere portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 633/1972.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il principio secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA è limitato alle imposte dovute per operazioni imponibili o effettivamente versate in quanto dovute. Nel caso di operazioni non imponibili (art. 9, primo comma, n. 6), l'IVA indicata in fattura e pagata erroneamente non può essere portata in detrazione. La sentenza della CTR è stata cassata con decisione nel merito: è stato rigettato l'originario ricorso di S. s.p.a. sul diritto alla detrazione. S. s.p.a. è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in €7.300) e le spese dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9 (non imponibilità)
art. 9, primo comma, n. 6
Stabilisce la non imponibilità di specifiche operazioni; se l'operazione è non imponibile l'IVA non è dovuta e l'imposta fatturata per tale motivo non costituisce imposta 'dovuta' ai fini della detrazione.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 (detrazione IVA)
Il diritto alla detrazione è esercitabile solo in relazione all'IVA corrispondente ad operazioni soggette ad IVA o versata in quanto dovuta; l'indicazione in fattura di un'imposta non fa di per sé sorgere il diritto alla detrazione se l'imposta non è dovuta.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 6
Prevede sanzioni per il cessionario/committente quando l'imposta è stata applicata in misura superiore a quella effettiva; come interpretato dalla Corte, questa norma si applica alle ipotesi di operazioni imponibili con aliquota maggiore applicata, non alle operazioni non imponibili.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 935
Ha modificato l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997 introducendo la sanzione anche per il cessionario che detrae l'imposta assolta indebitamente; tuttavia, per la Corte, tale modifica non crea il diritto di detrarre l'IVA relativa ad operazioni non imponibili.
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 6, comma 3-bis (conversione L. 28 giugno 2019, n. 58)
Ha attribuito efficacia retroattiva alla modifica normativa citata, ma la Corte rileva che la disposizione resta applicabile solo alla diversa fattispecie delle operazioni imponibili; quindi la retroattività non estende la detraibilità alle operazioni non imponibili trattate nel caso di specie.
Giurisprudenza Corte di giustizia UE (es.: C-643/11 LVK-56; C-342/87 Genius; C-35/05 Reemtsma)
C-643/11, C-342/87, C-35/05 e altri
La Corte di giustizia ha affermato che il diritto alla detrazione è connesso, come regola generale, all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile e non si estende all'IVA indicata in fattura se essa non è dovuta; tale orientamento è stato recepito dalla Corte di cassazione.
Cassazione (giurisprudenza interna richiamata)
es. Cass. n. 15068/2013, n. 12146/2009, n. 11110/2003
La Suprema Corte ha più volte confermato il principio che la detrazione è limitata alle imposte dovute e non si estende all'imposta pagata solo perché indicata in fattura.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA spetta solo per imposte effettivamente dovute su operazioni imponibili; l'avere una fattura con IVA indicata non è sufficiente a legittimare la detrazione quando l'operazione è non imponibile.
- Se un fornitore addebita IVA su operazioni non imponibili, il cessionario non può detrarre quell'IVA: il rimedio primario è ottenere dal cedente una nota di credito o il rimborso mediante azione civile (restituzione dell'indebito), non la detrazione fiscale.
- Le modifiche normative successive che introducono sanzioni o altre conseguenze per l'errata applicazione dell'IVA (es. L. n. 205/2017) non trasformano automaticamente in detraibile l'IVA relativa ad operazioni non imponibili; tali norme si applicano in particolare alle ipotesi di errata aliquota su operazioni imponibili.
- In caso di IVA fatturata con aliquota superiore su operazioni imponibili, esistono procedure specifiche (es. variazione art. 26 DPR n. 633/1972 o istanza di rimborso) e possibili limitazioni alla detrazione quando non sia stata seguita la procedura corretta.
- Per evitare il rischio di perdere la detrazione o di dover agire civilmente, è buona prassi verificare la sussistenza dell'imponibilità prima di detrarre l'IVA, richiedere note di variazione in caso di errore del cedente e conservare documentazione chiara sull'operazione.
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