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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22855/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessorio con cui un soggetto lamentava di essere stato spogliato, a seguito della realizzazione di una recinzione, di una striscia di terreno che assumeva compresa nella propria disponibilità/proprietà. Le convenute avevano resistito, una eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'altra chiedendo la riunione con un diverso giudizio possessorio, oltre a proporre domanda riconvenzionale di manutenzione nel possesso. In primo grado era stata esclusa la legittimazione passiva di una delle convenute e rigettata la domanda possessoria; in appello, la Corte territoriale aveva rigettato l'impugnazione della convenuta che aveva chiesto la manutenzione del possesso e aveva solo parzialmente accolto l'appello dell'altra convenuta sulle spese. In cassazione la ricorrente principale censurava, in sintesi: l'asserita illogicità della motivazione sul rigetto della tutela possessoria; la violazione delle norme sul possesso e sulla motivazione; l'omesso esame di fatti decisivi in relazione ai segni di confine e alla testimonianza assunta; l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di manutenzione; la violazione e il vizio motivazionale in relazione alla domanda ex art. 96 c.p.c.; l'omesso esame del fatto relativo a un atto asseritamente falso; la violazione dell'art. 537 c.p.p. per mancata annotazione della falsità. La ricorrente incidentale, a sua volta, censurava il governo delle spese e il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., nonché altri profili di omesso esame e le questioni sugli atti falsi. Il controricorrente resisteva a entrambe le impugnazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che i motivi della ricorrente principale si risolvessero, in larga parte, in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, inammissibile in cassazione; ha escluso il vizio di motivazione per mancanza di anomalie rilevanti e ha affermato che un antico muro a secco, di per sé, può indicare il confine ma non prova il possesso della striscia di terreno, soprattutto se non è possibile accertare chi lo abbia costruito. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi fondati su omesso esame perché la fattispecie era soggetta a doppia conforme, e ha ritenuto infondate le doglianze sulla domanda ex art. 96 c.p.c. e sull'annotazione della falsità dell'atto, difettando anche l'interesse o la rilevanza. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha qualificato come insindacabile in cassazione la valutazione di soccombenza reciproca e la ripartizione delle spese, e ha ritenuto non decisivi i fatti dedotti come omessi; anche qui ha escluso il fondamento della censura ex art. 96 c.p.c. perché il suo rigetto discendeva dall'esito complessivo delle impugnazioni. Le spese di legittimità sono state poste solidalmente a carico delle due ricorrenti e distratte al difensore antistatario della parte resistente.

Norme richiamate

  • artt. 1140, 1141, 1143 c.c.

    Il possesso richiede una relazione materiale con la cosa che deve risultare da prova certa; segni di confine o manufatti antichi, privi di chiara riferibilità soggettiva, non bastano da soli a dimostrarlo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sindacabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale rilevante in cassazione; non è consentita una rivalutazione del merito sotto veste di vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è deducibile il mero vizio di illogicità della motivazione; il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata è stata ritenuta infondata o implicitamente rigettata in coerenza con l'esito dell'appello e con l'assenza di rilevanza del fatto allegato.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La ripartizione e la compensazione delle spese, anche parziale, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica.

  • art. 537 c.p.p.

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché il documento asseritamente falso non aveva avuto rilievo decisivo nella decisione civile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di possesso, l'esistenza di un manufatto o di un vecchio muro può valere come indizio del confine, ma non costituisce di per sé prova dell'esercizio del possesso sulla porzione di terreno controversa, se non è dimostrabile la riferibilità del manufatto al soggetto che lo invoca.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti; il sindacato di legittimità è limitato ai vizi tipizzati e non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale rilevante; la mera insufficienza, contraddittorietà o illogicità del ragionamento del giudice di merito non è più autonomamente deducibile nei termini anteriori alla riforma del 2012.
  • In presenza di doppia conforme, la doglianza di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la questione mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto già scrutinato nei due gradi di merito.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della misura di compensazione o riparto delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una corrispondenza matematica tra esito della causa e spese poste a carico delle parti.
  • La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. deve poggiare su fatti rilevanti e attuali; se il fatto allegato non è decisivo o l'asserita falsità del documento non era ancora accertata al momento del suo utilizzo, la domanda può essere rigettata o dichiarata irrilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di litePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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