Cassazione Civile, Ordinanza n. 11195/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2019 relativo a immobili di proprietà dell'ente ricorrente. I giudici tributari di merito avevano negato l'esenzione ritenendo che l'ente non avesse indicato i presupposti dell'agevolazione nella dichiarazione IMU dovuta per il 2019. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione dell'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, dell'art. 13, comma 10, d.l. 201/2011, dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011, dell'art. 10, comma 1, l. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la dichiarazione non fosse richiesta per fruire dell'esenzione e che, comunque, il Comune fosse già in possesso della documentazione attestante la natura di alloggi sociali degli immobili. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, lamentando che la sentenza impugnata avesse applicato una disciplina propria dell'ICI anziché quella IMU effettivamente pertinente, cioè l'art. 1, comma 707, l. 147/2013, in relazione agli immobili qualificabili come alloggi sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013 riguarda i benefici riconosciuti dal medesimo articolo, in particolare la detrazione per abitazione principale, ma non l'esenzione IMU per i fabbricati destinati ad alloggi sociali prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011, come modificato dalla l. 147/2013. Per tali immobili l'imposta non si applica direttamente e l'agevolazione non è subordinata alla presentazione della dichiarazione. Ha inoltre rilevato che la Corte di giustizia tributaria d'appello aveva erroneamente richiamato l'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, norma dell'ICI, anziché la disciplina IMU applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013
"ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza... apposita dichiarazione"
L'onere dichiarativo vale per i benefici disciplinati dallo stesso articolo, in particolare per la detrazione per abitazione principale, non per l'esenzione IMU degli alloggi sociali.
art. 13, comma 10, d.l. 201/2011
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo relativo all'IMU e alla disciplina delle agevolazioni, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi.
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011
l'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali... "non si applica"
Per gli alloggi sociali l'IMU non è dovuta direttamente; l'esenzione non è subordinata alla presentazione di una dichiarazione.
art. 1, comma 707, l. 147/2013
Norma che ha novellato la disciplina IMU applicabile al caso concreto e che la Corte ritiene erroneamente non considerata dal giudice di merito.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
È una disciplina dell'ICI, non applicabile alla fattispecie IMU oggetto di causa; il suo richiamo da parte del giudice di merito è stato ritenuto erroneo.
Invocato dalla ricorrente nel quadro del dovere di collaborazione e buona fede dell'amministrazione finanziaria.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere della prova/documentazione dell'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- L'esenzione IMU prevista per i fabbricati destinati ad alloggi sociali opera direttamente per effetto della legge e non richiede, quale condizione di efficacia, la previa presentazione di una dichiarazione se la disciplina applicabile non lo prevede espressamente.
- L'obbligo dichiarativo previsto per alcuni benefici fiscali va interpretato restrittivamente e non può essere esteso per analogia a fattispecie agevolative diverse, come l'esenzione per alloggi sociali.
- Nel giudizio tributario, l'applicazione della norma sostanziale deve essere coerente con il tributo controverso: non è corretto richiamare una disposizione propria dell'ICI per negare un'esenzione IMU.
- Quando l'immobile rientra nella nozione normativa di alloggio sociale, il legislatore gli attribuisce una rilevanza pubblicistica tale da assimilarlo, ai fini dell'esenzione, alle abitazioni principali.
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