Cassazione Civile, Ordinanza n. 19664/2026 del 13/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un sollecito di pagamento TARI emesso da un Comune per le annualità 2014 e 2015, impugnato dalla contribuente dinanzi al giudice tributario di merito. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo che il sollecito avesse funzione meramente ricognitiva e fosse fondato sulla dichiarazione presentata dalla stessa contribuente, senza necessità di un previo avviso di accertamento o di specifica motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto della pretesa; ha inoltre escluso la nullità per la notificazione ad uno solo dei comproprietari, la necessità di applicare sanzioni (non riportate nel sollecito) e la fondatezza delle contestazioni sulla riduzione invocata. In cassazione la contribuente ha proposto sei motivi: 1) violazione delle regole sulla specificità dei motivi di appello, sostenendo che l’appello del Comune fosse inammissibile per genericità; 2) omesso esame circa il difetto di notifica degli atti prodromici e, in sostanza, sulla nullità del sollecito per mancanza di un precedente accertamento; 3) omessa pronuncia e motivazione apparente sulla carenza di motivazione del sollecito; 4) nullità della sentenza per mancata comunicazione dell’avviso di trattazione della causa in camera di consiglio; 5) violazione delle preclusioni istruttorie, per avere il Comune prodotto documenti nuovi in appello; 6) nullità/inammissibilità della notifica dell’appello via PEC, perché effettuata in un periodo in cui, secondo la ricorrente, non sarebbe stata consentita e senza dichiarazione di conformità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto e in parte il sesto motivo, ritenendo in alcuni casi mancato l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti o la confusione tra censure eterogenee, e in altri casi comunque infondate le doglianze. Ha inoltre respinto il quinto motivo, affermando che nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti, anche preesistenti, nei limiti previsti dal rito speciale. Sul merito della pretesa TARI, la Corte ha confermato che, quando la liquidazione si fonda su dati dichiarati dal contribuente e non contestati, il Comune può procedere senza previo avviso di accertamento; ha altresì ritenuto legittima la notificazione dell’appello via PEC anche in assenza di un processo di primo grado telematico e prima della piena operatività del processo tributario telematico, in forza della disciplina interpretativa sopravvenuta. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata difesa del Comune in cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La doglianza sulla genericità dell’appello richiede, in cassazione, la trascrizione puntuale dei passaggi rilevanti dell’atto di impugnazione per consentire il controllo di specificità del motivo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; è sufficiente la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado, anche mediante riproposizione delle difese già svolte.
Il vizio processuale va dedotto con ricorso autosufficiente, indicando puntualmente il fatto processuale e i riferimenti necessari; il mero richiamo all’atto o una lettura soggettiva non bastano.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il difetto di sufficienza o la mancata condivisione delle argomentazioni difensive della parte.
Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica e la localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura.
La deduzione di un vizio di motivazione o di omesso esame richiede il deposito e la specifica individuazione degli atti rilevanti.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
L’amministrazione deve esplicitare le ragioni del discostamento dai dati dichiarati dal contribuente solo quando tali dati siano incerti o contestati.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1
Per TARSU e, per richiamo, TARI, il Comune può procedere direttamente alla liquidazione sulla base di dati già acquisiti, stabili e non contestati, senza avviso di accertamento.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31
L’avviso di trattazione deve essere comunicato alle parti costituite almeno trenta giorni prima.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Nel giudizio di appello tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme del primo grado; la comunicazione dell’avviso segue la regola delle parti costituite.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche preesistenti al primo grado, se depositati nei termini previsti dal rito.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32
I documenti nuovi in appello sono ammissibili se prodotti entro i termini stabiliti per il rito tributario.
Le preclusioni del rito civile ordinario sulle nuove prove non si applicano in modo rigido al processo tributario, che segue la disciplina speciale dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis
La norma, come interpretata autenticamente, consente l’uso della PEC per le notificazioni in ogni grado del giudizio tributario.
La disposizione ha natura di interpretazione autentica e si applica anche ai rapporti e ai giudizi anteriori, consentendo l’uso della PEC nel processo tributario anche prima della piena operatività del telematico.
È richiamato come fonte regolamentare delle modalità di notificazione telematica nel processo tributario.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Costituisce il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello non va apprezzata in modo eccessivamente formalistico: l’inammissibilità è una sanzione eccezionale e non scatta se dall’atto emerge comunque in modo chiaro la volontà di contestare la decisione impugnata.
- In cassazione il vizio processuale o motivazionale deve essere dedotto in modo autosufficiente: occorre indicare con precisione il fatto processuale o storico, gli atti rilevanti, dove si trovano e perché sarebbero decisivi; non basta un generico rinvio agli atti di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza della motivazione né la mancata valutazione di argomentazioni difensive.
- Nelle liti sulla TARI/TARSU, se la liquidazione si basa su dati dichiarati dal contribuente, già acquisiti, stabili e non contestati, il Comune può procedere direttamente alla liquidazione senza previo avviso di accertamento; l’obbligo di motivare in modo rafforzato sorge invece quando i dati siano incerti o specificamente contestati.
- Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al primo grado, nei limiti e nei termini previsti dal rito speciale, che prevale sulle più restrittive preclusioni del processo civile ordinario.
- L’avviso di trattazione in appello va comunicato alle sole parti costituite; la parte rimasta contumace non ha diritto a riceverlo.
- La notificazione via PEC degli atti del processo tributario è utilizzabile in ogni grado di giudizio anche in relazione a periodi anteriori alla piena operatività del processo telematico, in base alla disciplina di interpretazione autentica sopravvenuta.
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