Cassazione Civile, Ordinanza n. 35183/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza tributario promosso da una contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza favorevole sul diritto al rimborso di imposte versate in relazione a benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. Il giudice tributario di merito, quale giudice dell'ottemperanza, aveva accolto la domanda della contribuente e nominato un commissario ad acta, ritenendo che l'Agenzia non avesse provato lo sforamento delle istanze di rimborso rispetto alle risorse stanziate e, quindi, escludendo l'applicazione della riduzione al 50% prevista dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017, che ha modificato l'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione processuale, sostenendo che la CTR aveva errato nel riconoscere il rimborso integrale in sede di ottemperanza senza applicare la disciplina limitativa sopravvenuta, vigente nella fase esecutiva del rimborso e applicabile anche ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia nei termini indicati in motivazione. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo all'esecuzione di un giudicato sul rimborso di imposte per benefici fiscali da eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica, ma ciò non esclude l'applicabilità della disciplina che limita al 50% i rimborsi. Poiché la CTR aveva escluso erroneamente l'applicazione dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e vizi processuali.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
norma che disciplina gli stanziamenti destinati ai rimborsi fiscali in questione; la Corte ne richiama l'applicazione nella fase esecutiva e il coordinamento con la disciplina successiva.
art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017 convertito in L. n. 123 del 2017
introduce i limiti quantitativi al rimborso nella misura del 50%; la Corte afferma che si applica anche ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme processuali tributarie.
artt. 69 e 70 D.Lgs. n. 546 del 1992
regolano il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; la Corte ribadisce che esso serve a dare concreta attuazione al giudicato e consente al giudice di precisare gli obblighi da eseguire e di attivare le procedure necessarie.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi esposta nel testo.
art. 29 del D.L. n. 162 del 2019
menzionato come successiva modifica del quadro normativo sui fondi e sulle modalità di esecuzione dei rimborsi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a un'esecuzione meramente formale del giudicato, ma deve concretamente dare attuazione al comando della sentenza passata in giudicato, anche precisandone il contenuto operativo e verificandone la compatibilità con la disciplina speciale sopravvenuta.
- Quando una normativa speciale sui rimborsi fiscali prevede limiti quantitativi e modalità di esecuzione, tali limiti si applicano anche ai rimborsi riconosciuti con sentenza definitiva, se il giudizio esecutivo o di ottemperanza è instaurato dopo l'entrata in vigore della disciplina.
- In presenza di incapienza dei fondi stanziati per il rimborso, il giudice dell'ottemperanza deve attivare le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta, senza che ciò comporti una falcidia automatica del diritto patrimoniale accertato, ma nel rispetto della disciplina speciale applicabile.
- Il giudice di merito incorre in errore di diritto se esclude l'applicazione di una disciplina limitativa sopravvenuta al solo rilievo che il diritto al rimborso sia stato già accertato con sentenza passata in giudicato.
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