Parere n. 1164/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla Paperopoli Cooperativa sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signor Riccardo Di Molfetta, contro il Ministero delle imprese e del made in Italy per l’annullamento del decreto direttoriale dell’8 marzo 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.72 del 26 marzo 2024) ad oggetto, inter alia, lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto direttoriale dell’8 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, recante, tra l’altro, lo scioglimento della cooperativa senza nomina del commissario liquidatore.
Esito
La questione giuridica
La cooperativa ha impugnato il provvedimento di scioglimento adottato a seguito del mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni, ai sensi dell’art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile. I motivi dedotti riguardano: la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la violazione del diritto di difesa e dell’art. 2545 c.c., anche per l’omessa notifica del decreto direttoriale; la disparità di trattamento rispetto a un’altra cooperativa, alla quale il Ministero avrebbe comunicato l’avvio del procedimento consentendo la presentazione di osservazioni. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare del provvedimento, senza fornire elementi probatori sul danno grave e irreparabile. Nel corso dell’esame è emersa la pendenza di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., sollevata dal TAR per la Toscana con ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026, in relazione agli artt. 3, 45 e 117, comma 1, Cost.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito né l’istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato che l’affare non è maturo per la decisione, poiché il Ministero non ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto con il precedente parere interlocutorio n. 1432 del 16 dicembre 2025, con il quale era stata richiesta la relazione sul merito del ricorso. La Sezione ha inoltre preso atto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per la Toscana sull’automatismo dello scioglimento delle cooperative per il mancato deposito dei bilanci oltre il quinquennio, in assenza di beni immobili, senza discrezionalità amministrativa, contraddittorio, misure graduate o possibilità di sanatoria. Ha reiterato la richiesta istruttoria al Ministero, assegnando sessanta giorni, e ha invitato Ministero e ricorrente a precisare entro novanta giorni se intendano chiedere il sollevamento di un’identica questione costituzionale oppure attendere la decisione della Corte costituzionale. La trattazione è stata rinviata al primo trimestre del 2027.
Osservazioni
Adempimento istruttorio
Il Ministero non ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto dal parere interlocutorio n. 1432 del 16 dicembre 2025, consistente nella trasmissione della relazione sul merito del ricorso. L’incombente viene pertanto reiterato, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione del parere.
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
La Sezione rileva la pendenza della questione sollevata dal TAR per la Toscana con ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026, riguardante l’automatismo dello scioglimento delle cooperative per il mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni, senza margini di valutazione discrezionale, contraddittorio procedimentale, misure intermedie o graduate e possibilità di sanare l’inadempimento.
Posizione delle parti sull’incidente di costituzionalità
Il Ministero e la ricorrente sono invitati a precisare, entro novanta giorni, se intendano chiedere alla Sezione di sollevare un’identica questione di legittimità costituzionale, anche per poter interloquire direttamente davanti alla Corte costituzionale, oppure se intendano attendere soltanto la decisione della Corte sull’incidente già sollevato.
Istanza di sospensione
Nel precedente parere interlocutorio la Sezione aveva ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, poiché la ricorrente non aveva fornito argomentazioni o elementi probatori sul danno grave e irreparabile. Il presente parere, tuttavia, sospende l’adozione del parere richiesto senza definire nuovamente in via conclusiva l’istanza cautelare.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
mancato deposito dei bilanci da più di cinque anni
La norma è stata applicata dal Ministero per disporre lo scioglimento della cooperativa senza nomina del commissario liquidatore. Il TAR per la Toscana ne ha contestato la compatibilità costituzionale nella parte in cui collega automaticamente lo scioglimento all’inadempimento, senza contraddittorio, discrezionalità, misure graduate o sanatoria.
La ricorrente lo invoca per contestare la mancata comunicazione di avvio del procedimento; il Consiglio di Stato non definisce ancora il motivo.
La ricorrente lo richiama in relazione alla violazione del diritto di difesa e all’omessa notifica del decreto direttoriale; il Consiglio di Stato non decide ancora la censura.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
sospensione del giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
È richiamato in relazione alla sospensione del giudizio disposto dal TAR per la Toscana a seguito della rimessione della questione di legittimità costituzionale.
art. 3 Cost.
È indicato quale parametro della questione costituzionale relativa all’automatismo dello scioglimento e all’assenza di misure proporzionate e graduate.
art. 45 Cost.
È richiamato perché le cooperative sono considerate portatrici di una funzione sociale che l’ordinamento deve valorizzare, promuovere e proteggere mediante strumenti coerenti e non irragionevolmente penalizzanti.
art. 117, comma 1, Cost.
È indicato tra i parametri costituzionali della questione sollevata dal TAR per la Toscana.
Massime di principio
- Quando, nel corso dell’esame di un ricorso straordinario, emerga una questione di legittimità costituzionale potenzialmente rilevante e non manifestamente infondata sulla disciplina applicata, la decisione dell’affare può essere sospesa in attesa degli sviluppi dell’incidente di costituzionalità.
- L’adempimento istruttorio richiesto dal Consiglio di Stato in sede consultiva deve essere effettivamente eseguito dall’amministrazione; in mancanza, la Sezione può reiterarlo assegnando un nuovo termine e rinviare la decisione sul ricorso.
- Una disciplina che colleghi automaticamente lo scioglimento di una società cooperativa al mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni può porre questioni di compatibilità costituzionale quando non preveda contraddittorio, valutazione discrezionale dell’amministrazione, misure intermedie o graduate e possibilità di sanare l’inadempimento.
Impugnazione dello scioglimento della cooperativa
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cooperativa sociale contro il Ministero delle imprese e del made in Italy per l’annullamento di un decreto direttoriale dell’8 marzo 2024, recante, tra l’altro, lo scioglimento della cooperativa senza nomina del commissario liquidatore.
La misura è stata adottata dopo una verifica documentale del Ministero e di Unioncamere, in applicazione dell’art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per il mancato deposito dei bilanci presso la Camera di commercio per oltre cinque anni.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto tre motivi principali:
- la violazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. e dei principi costituzionali, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 2545 c.c., con lesione del diritto di difesa e omessa notifica del decreto direttoriale;
- l’illegittimità del provvedimento per difformità rispetto a una precedente determinazione ministeriale riguardante un’altra cooperativa, nella quale era stato comunicato l’avvio del procedimento ed era stata consentita la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
È stata inoltre richiesta la sospensione cautelare del provvedimento, senza però allegare elementi probatori relativi a un danno grave e irreparabile.
Precedente esame cautelare e istruttorio
Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare. Con il parere interlocutorio n. 1432 del 16 dicembre 2025, la Sezione aveva ritenuto non dimostrati sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, rilevando soprattutto l’assenza di argomentazioni e prove sul danno grave e irreparabile.
In vista del parere definitivo, la Sezione aveva inoltre richiesto al Ministero una relazione sul merito del ricorso.
Mancata maturità dell’affare
All’adunanza del 14 maggio 2026 la Sezione ha constatato che l’affare non era ancora maturo per la decisione. In particolare, il Ministero non aveva adempiuto all’incombente istruttorio disposto nel precedente parere.
La richiesta istruttoria è stata quindi reiterata, con ordine al Ministero di trasmettere quanto richiesto entro sessanta giorni dalla comunicazione del nuovo parere.
Questione di legittimità costituzionale
La Sezione ha preso atto dell’ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026, con la quale il TAR per la Toscana ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
La censura riguarda la parte della disciplina che collega automaticamente lo scioglimento della cooperativa al mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre un quinquennio, in assenza di beni immobili, senza:
- riconoscere all’amministrazione un margine di valutazione discrezionale;
- prevedere una forma di contraddittorio;
- introdurre misure intermedie o graduate;
- consentire la sanatoria dell’inadempimento.
Il TAR ha collegato la questione agli artt. 3 e 45 Cost., anche considerando la funzione sociale delle cooperative, nonché all’art. 117, comma 1, Cost.
Posizione richiesta alle parti
La Sezione ha invitato sia il Ministero sia la ricorrente a precisare, entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, se intendano chiedere il sollevamento di un’identica questione di legittimità costituzionale nel procedimento consultivo.
Le parti devono inoltre chiarire se intendano interloquire direttamente davanti alla Corte costituzionale oppure attendere esclusivamente la decisione della Corte sulla questione già sollevata dal TAR per la Toscana.
Dispositivo e conclusioni
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha reiterato l’incombente istruttorio, assegnando al Ministero sessanta giorni, ha richiesto alle parti le precisazioni sulla questione costituzionale entro novanta giorni e ha sospeso nelle more l’adozione del parere richiesto.
La trattazione del ricorso è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027. Restano impregiudicate tutte le ulteriori decisioni in rito e nel merito, compresa la valutazione definitiva dei motivi di ricorso e dell’istanza cautelare.
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