Cassazione Civile, Ordinanza n. 37561/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la debenza dei contributi alla Gestione separata INPS per l'anno 2008 nei confronti di un professionista iscritto al solo albo, non alla relativa cassa professionale. In primo grado era stata esclusa l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione richiesta dall'INPS. La Corte d'appello di Roma, accogliendo l'impugnazione dell'Istituto, ha invece ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'iscrizione alla Gestione separata per l'anno in esame, superando l'eccezione di giudicato sollevata dal professionista sulla base di una precedente sentenza del Tribunale di Latina, passata in giudicato, che aveva negato l'obbligo di iscrizione e contributivo per annualità anteriori al 2008. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato esterno formatosi sulla questione dell'obbligo di iscrizione avrebbe dovuto espandersi anche all'annualità successiva, trattandosi del medesimo punto fondamentale comune alle due controversie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il giudicato esterno può esplicare efficacia espansiva solo con riguardo agli elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente e non anche rispetto a rapporti contributivi riferiti a periodi diversi, nei quali i presupposti dell'obbligo possono mutare da anno a anno. Poiché il ricorrente non ha indicato circostanze idonee a dimostrare la permanenza, anche per il 2008, dell'assenza dei presupposti già oggetto della precedente sentenza, non può invocarsi automaticamente il giudicato formatosi su annualità anteriori. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla formazione del giudicato; la Corte esclude che il giudicato esterno si estenda automaticamente a periodi contributivi successivi quando i presupposti fattuali dell'obbligo possono variare nel tempo.
Richiamato per il valore di accertamento del giudicato tra le parti; l'efficacia preclusiva è limitata ai punti comuni della fattispecie che abbiano carattere permanente e non copre in via generalizzata annualità diverse.
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
Individua il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti che svolgono attività abituale e non sono iscritti alla relativa cassa.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003
Richiamato per l'obbligo contributivo in caso di attività professionale occasionale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il giudicato esterno relativo a rapporti contributivi o fiscali non si estende automaticamente alle annualità successive: la sua efficacia preclusiva riguarda solo gli elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente o un valore condizionante durevole.
- Quando l'obbligazione contributiva dipende da presupposti che possono variare di anno in anno, la parte che invoca il giudicato deve dimostrare che la precedente decisione copra anche il periodo successivo, provando l'assenza di variazioni rilevanti.
- Per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge per la sola sussistenza dei presupposti di legge, senza necessità di un autonomo atto formale di iscrizione.
- La diversità del periodo di riferimento può rendere distinti i rapporti contributivi, anche se identici sono i soggetti e la struttura generale del rapporto, con conseguente non automatica estensione del giudicato formatosi su un'annualità precedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →