Cassazione Penale, Sentenza n. 25248/2026 del 04/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con contestazione all'indagato del ruolo di promotore e organizzatore di un sodalizio dedito soprattutto alla cocaina ex art. 74 d.P.R. 309/1990, oltre a numerosi reati-fine in materia di spaccio e cessione di stupefacenti. Il Tribunale di Roma, in sede di gravame cautelare promosso dalla procura, aveva riformato il provvedimento del GIP e applicato la custodia in carcere. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione del ne bis in idem cautelare, sostenendo che per il medesimo reato associativo era già stata emessa in un diverso procedimento una misura cautelare divenuta stabile, e che la nuova contestazione riguardava il medesimo gruppo criminale, lo stesso contesto spazio-temporale e la stessa figura apicale dell'indagato; ha inoltre contestato che la diversa delimitazione temporale dell'imputazione nel procedimento principale potesse elidere il giudicato cautelare, essendo intervenuta solo dopo la precedente decisione sulla misura. Dall'altro lato, ha lamentato mancanza di gravità indiziaria, errata qualificazione dei fatti come non lievi, insussistenza e inattualità delle esigenze cautelari e inadeguatezza della custodia in carcere, invocando la natura di "droga parlata", l'incertezza delle fonti dichiarative, il decorso del tempo e la possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, ritenendo errata la motivazione con cui il Tribunale aveva escluso il ne bis in idem cautelare sulla sola base della diversa scansione temporale risultante dalla successiva modifica dell'imputazione nel procedimento principale. La Corte ha affermato che, per verificare la sovrapposizione tra le due contestazioni cautelari, il giudice del riesame doveva confrontare direttamente le imputazioni cautelari che avevano sorretto la prima misura e quella richiesta nel nuovo procedimento, acquisendo gli atti del diverso procedimento se non disponibili, senza attribuire rilievo decisivo alla successiva modifica dell'imputazione in udienza preliminare. Poiché tale verifica di fatto non era stata correttamente compiuta, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Roma, Sezione riesame, per nuovo esame. I restanti motivi sono stati assorbiti, perché la questione del bis in idem cautelare incide anche sulla gravità complessiva del fatto e quindi sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale senza discussione orale richiesta dalle parti
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione
norma posta a base della contestazione associativa finalizzata al traffico di stupefacenti e del confronto tra le due incolpazioni cautelari
comma 1; comma 4; comma 5; comma 6
richiamato per i reati-fine di spaccio e per la dedotta diversa qualificazione in ipotesi di lieve entità
comma 1, lett. a); comma 1, lett. g)
richiamato per le aggravanti contestate nei reati-fine
richiamato per la continuazione nei reati-fine
richiamato per il concorso di persone nei reati-fine
richiamato per affermare che l'efficacia sul procedimento de libertate deriva, in via generale, dalla sentenza di primo grado nel procedimento principale, non da una modifica dell'imputazione in udienza preliminare
norma evocata per distinguere autonomia del procedimento cautelare rispetto al processo principale fino alla sentenza di primo grado
Massime di principio
- In tema di ne bis in idem cautelare, il giudice deve confrontare in concreto le due incolpazioni cautelari e non limitarsi al dato letterale della rubrica o a successive modifiche dell'imputazione nel procedimento principale.
- Quando la contestazione riguarda un reato associativo a struttura permanente, la verifica dell'identità del fatto richiede un accertamento puntuale dei segmenti temporali e fattuali di partecipazione che risultano effettivamente coperti dalle due misure.
- La sola diversità formale della contestazione, la sola estensione soggettiva del sodalizio o il mero mutamento dei ruoli dei partecipi non bastano, di per sé, a escludere il ne bis in idem, se permane la medesima organizzazione criminale e la medesima condotta partecipativa.
- Per escludere la medesimezza del fatto in ipotesi associative occorre verificare se il secondo procedimento riguardi una prosecuzione successiva già autonomamente apprezzabile oppure un diverso organismo criminale, valutando compagine, ruoli apicali, territorio, programma criminoso e canali di approvvigionamento.
- Se il giudice del riesame non dispone degli atti del diverso procedimento necessari a verificare l'identità o diversità del fatto, deve acquisirli prima di escludere o affermare il ne bis in idem cautelare.
- L'eventuale erronea esclusione del ne bis in idem cautelare può incidere anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, poiché la sussistenza stessa del reato associativo rileva sulla gravità complessiva del fatto.
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