Cassazione Penale, Sentenza n. 25249/2026 del 04/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di una indagata per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per fatti di cessione di droga. Il GIP aveva inizialmente rigettato la richiesta cautelare; il Tribunale di Roma, in sede di riesame/appello cautelare del pubblico ministero, ha invece applicato la misura. L'indagata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione del divieto di ne bis in idem cautelare in relazione al reato associativo, sostenendo che per i medesimi fatti era già stata emessa una precedente misura cautelare in altro procedimento avente ad oggetto la stessa associazione, poi riformulata temporalmente dal pubblico ministero in udienza preliminare. Con il secondo motivo ha censurato la mancanza di gravità indiziaria, l'erronea qualificazione giuridica dei fatti di spaccio, sostenendo che si trattasse di episodi di modesta entità riconducibili all'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e ha contestato l'attualità delle esigenze cautelari, evidenziando il tempo trascorso dai fatti e il positivo rispetto delle prescrizioni negli arresti domiciliari applicati nel procedimento parallelo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che il Tribunale del riesame aveva affrontato in modo non corretto l'eccezione di ne bis in idem cautelare. Ha affermato che, per verificare se la nuova misura riguardasse il medesimo fatto già coperto da precedente giudicato cautelare, era necessario confrontare concretamente le due incolpazioni cautelari e acquisire gli atti del diverso procedimento, senza attribuire rilievo decisivo alla successiva modifica dell'imputazione compiuta nel procedimento principale in udienza preliminare. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, Sezione riesame, per un nuovo giudizio, nel quale dovrà essere accertato se la seconda contestazione concerna un segmento temporale realmente ulteriore e autonomo della partecipazione associativa oppure una mera diversa veste formale del medesimo fatto. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi della disposizione richiamata.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La verifica del ne bis in idem cautelare riguarda una contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; per i reati associativi occorre un confronto concreto tra i segmenti di partecipazione contestati nei diversi procedimenti.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione lieve delle condotte di cessione di stupefacenti, ma tale motivo è rimasto assorbito.
art. 300 cod. proc. pen.
La Corte afferma che la modifica dell'imputazione nel processo principale non incide sul procedimento de libertate fino alla sentenza di primo grado; solo da tale momento la decisione del processo principale esplica efficacia sul procedimento cautelare.
Massime di principio
- Ai fini del ne bis in idem cautelare, il giudice deve confrontare in concreto le due incolpazioni che hanno fondato le misure e verificare se vi sia identità storico-naturalistica del fatto, non potendo limitarsi al dato formale della rubrica o alla qualificazione giuridica astratta.
- Nel caso di reati associativi, la verifica dell'identità del fatto richiede l'analisi dei segmenti di partecipazione effettivamente contestati o già giudicati, con riguardo a tempo, luogo, soggetti, compagine, ruolo dell'indagato, programma criminoso e ambito operativo dell'organizzazione.
- La sola diversità parziale del periodo di riferimento, il mutamento dei ruoli individuali o la variazione del numero dei partecipi non escludono di per sé il medesimo fatto, poiché possono essere compatibili con la permanenza di un'unica organizzazione criminosa.
- La modifica dell'imputazione nel procedimento principale non è di per sé decisiva nel procedimento cautelare: fino alla sentenza di primo grado, il giudice de libertate deve riferirsi alla precedente incolpazione cautelare che ha sorretto la misura da confrontare.
- Se il giudice non dispone degli atti del diverso procedimento necessari al raffronto tra le due contestazioni cautelari, deve acquisirli prima di decidere sull'eccezione di bis in idem cautelare.
- La violazione del ne bis in idem cautelare sussiste solo quando la seconda misura investa la medesima condotta già coperta dal primo titolo; è invece ammissibile una nuova contestazione se riguarda una prosecuzione successiva, temporalmente autonoma, o una diversa organizzazione criminale.
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