Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il processo riguarda un sinistro stradale verificatosi su strada extraurbana in orario serale/notturno e in condizioni di scarsa visibilità, nel quale un automobilista, alla guida di un'Opel Meriva, ha tamponato la bicicletta che lo precedeva sulla stessa carreggiata, causando la morte immediata del ciclista. In primo grado l'imputato era stato assolto; la Corte d'appello, su impugnazione del pubblico ministero e dopo avere disposto perizia, ha riformato la decisione e ha condannato l'imputato per omicidio stradale, riconoscendo l'attenuante speciale prevista per la violazione della disciplina stradale e le attenuanti generiche. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla concreta avvistabilità della vittima e quindi sull'evitabilità dell'urto: si contestava che la Corte territoriale avesse considerato il ciclista visibile a 50 metri senza adeguatamente valorizzare l'assenza di fanali e di dispositivi luminosi, l'abbigliamento scuro, il buio totale e la mancanza di un confronto con l'assoluzione di primo grado. Dall'altro lato, si deduceva vizio di motivazione sull'elemento soggettivo e sul nesso tra violazione cautelare ed evento: si sosteneva che la presenza di fondo bagnato e l'assenza di tracce di frenata non consentissero di affermare che l'impatto fosse evitabile, che le valutazioni fossero meramente ex post e che lo scarto dell'autovettura fosse stato un tentativo estremo di evitare il sinistro, incompatibile con l'addebito colposo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi nella sostanza, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il criterio della causalità della colpa e del giudizio controfattuale: sulla base della perizia, il ciclista era comunque avvistabile con i fari anabbaglianti, il conducente avrebbe dovuto adeguare la velocità alle condizioni di buio e avrebbe potuto arrestare il veicolo o comunque rallentare evitando l'urto. Le residue doglianze sono state considerate inammissibili perché miravano a una diversa lettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato, confermando la condanna pronunciata in appello per omicidio stradale. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo adeguato sulla ricostruzione del sinistro, sulla concreta avvistabilità del ciclista e sulla possibilità, per il conducente, di adottare una condotta alternativa lecita idonea a evitare l'evento. In particolare, ha valorizzato il principio della causalità della colpa e il giudizio controfattuale: la violazione dell'obbligo di moderare la velocità in base alle condizioni di buio e visibilità aveva introdotto il fattore di rischio concretizzatosi nell'urto mortale. Le censure che proponevano una diversa valutazione delle prove sono state dichiarate estranee al sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Fattispecie di omicidio stradale contestata e ritenuta integrata per la condotta di guida imprudente e non adeguata alle condizioni di visibilità.
art. 589-bis, comma 7 c.p.
Riconosciuta l'attenuante speciale prevista dalla norma, con riduzione del trattamento sanzionatorio.
art. 62-bis c.p.
Riconosciute le circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
"di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose"
La velocità va adattata alle concrete condizioni della strada, del traffico e della visibilità; nelle ore notturne o in caso di insufficiente visibilità il conducente deve poter padroneggiare il veicolo e prevenire rischi prevedibili.
art. 182, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato quale violazione imputata alla persona offesa per la mancata adozione dei dispositivi di visibilità durante la circolazione in bicicletta.
art. 68, comma 1, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato quale ulteriore violazione contestata alla persona offesa in relazione ai dispositivi di sicurezza/visibilità del velocipede.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente, ma il ragionamento probatorio della Corte si fonda sulla valutazione del compendio probatorio e della perizia senza travalicare i limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nei reati colposi da circolazione stradale, il nesso causale non richiede solo che l'evento sia conseguenza materiale della condotta, ma anche che la violazione della regola cautelare abbia introdotto proprio il fattore di rischio poi concretizzatosi nell'evento.
- Ai fini della responsabilità per omicidio stradale, il giudice deve verificare in concreto se il rispetto della regola cautelare e l'adozione di una condotta alternativa lecita avrebbero evitato l'evento con alta probabilità logica.
- L'obbligo di moderare la velocità ex art. 141 c.d.s. impone di adeguare la guida anche alle condizioni di buio, scarsa visibilità e strada extraurbana, tenendo conto di ostacoli ragionevolmente prevedibili, inclusa la presenza di biciclette non perfettamente visibili.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una perizia che ricostruisce dinamica, tempi di arresto e campo di avvistamento, la censura di legittimità può investire solo la tenuta logica della motivazione, non una diversa lettura dei dati tecnici e fattuali.
- In Cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
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