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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna allo Stato richiedente. Ha altresì disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda una richiesta di consegna emessa dall'autorità giudiziaria francese nei confronti di un cittadino serbo, destinatario di mandato d'arresto europeo per fatti qualificati come delitti in materia di stupefacenti, riciclaggio e associazione per delinquere. La Corte d'appello di Venezia aveva ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna. Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 6 l. n. 69 del 2005, per asserita incompletezza del mandato d'arresto europeo, privo di alcune indicazioni richieste (provvedimento interno esecutivo, descrizione delle circostanze, grado di partecipazione, pena edittale minima e massima) e per mancata richiesta di informazioni integrative ex art. 16; 2) inutilizzabilità degli elementi di prova fondati su comunicazioni tramite piattaforma "SKY ECC", senza conoscenza dei contenuti e delle modalità di acquisizione, con lesione del diritto di difesa; 3) violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), l. n. 69 del 2005, perché parte dei fatti sarebbe stata commessa in Italia; 4) violazione dell'art. 19, comma 2, l. n. 69 del 2005, in ragione del radicamento in Italia del consegnando da circa trent'anni, con coniuge e figli italiani e attività lavorativa nel territorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o manifestamente infondati tutti i motivi.

Norme richiamate

  • art. 6, legge n. 69 del 2005

    Il mandato d'arresto europeo deve contenere le indicazioni essenziali; nel caso concreto esse erano presenti, compreso il provvedimento interno sotteso e la pena massima, sicché non occorreva richiedere integrazioni.

  • art. 16, legge n. 69 del 2005

    La richiesta di ulteriori informazioni non era necessaria, perché il mandato risultava già sufficientemente completo ai fini della decisione sulla consegna.

  • art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005

    L'eliminazione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la loro mancata indicazione non costituisce motivo di rifiuto della consegna, neppure facoltativo.

  • art. 2, legge n. 69 del 2005

    Eventuali violazioni dei diritti fondamentali potrebbero incidere sulla consegna, ma solo in ipotesi patologiche e comunque non ricorrenti nel caso concreto.

  • art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005

    Il rifiuto facoltativo opera solo quando, al momento della richiesta, risulti un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione italiana sul medesimo reato; la mera commissione parziale del fatto in Italia non basta.

  • art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005

    La disposizione riguarda un procedimento interno effettivamente in corso per gli stessi fatti, non la sola astratta possibilità di un procedimento in Italia.

  • art. 19, comma 2, legge n. 69 del 2005

    Per subordinare la consegna alla restituzione in Italia è necessario, per lo straniero, un requisito di residenza continuativa quinquennale; la valutazione è discrezionale e complessiva, non atomistica, e mira al reinserimento sociale.

  • art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005

    In cassazione contro le decisioni in materia di mandato d'arresto europeo il sindacato è limitato ai vizi di violazione di legge o eccesso di potere, non al mero vizio motivazionale.

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Sono dovuti gli adempimenti di cancelleria conseguenti al rigetto del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.

  • art. 416 c.p.

    Richiamato per qualificare il contestato reato associativo oggetto del mandato estero.

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamato per qualificare il contestato riciclaggio oggetto del mandato estero.

  • art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato per qualificare i reati in materia di stupefacenti oggetto del mandato estero.

Massime di principio

  • Nel procedimento di consegna fondato su mandato d'arresto europeo, il controllo del giudice dell'esecuzione non può trasformarsi in un sindacato pieno sulla prova raccolta nello Stato richiedente: i vizi di acquisizione delle risultanze probatorie non sono, di regola, motivo di rifiuto della consegna, salvo ipotesi di lesione dei diritti fondamentali della persona, da verificare in concreto.
  • La completezza del mandato d'arresto europeo va valutata in relazione agli elementi essenziali richiesti dalla legge; se il mandato indica il provvedimento interno, le emergenze investigative, la posizione dell'interessato e la pena massima, non sussiste obbligo di chiedere integrazioni ulteriori.
  • Il rifiuto facoltativo per parziale commissione del fatto nel territorio italiano richiede un effettivo esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato, desumibile da una situazione oggettiva e concreta; non è sufficiente una mera connessione territoriale o un generico interesse dello Stato italiano.
  • Il motivo di rifiuto fondato sulla pendenza di un procedimento in Italia presuppone un procedimento realmente "in corso" per gli stessi fatti, intendendosi per tale un procedimento nel quale sia già intervenuto l'esercizio dell'azione penale o, quantomeno, un provvedimento cautelare, non essendo sufficiente una mera possibilità astratta di avvio.
  • Ai fini della subordinazione della consegna alla restituzione del consegnando per l'esecuzione della pena in Italia, la valutazione del giudice deve essere complessiva e finalizzata al reinserimento sociale, potendo attribuire rilievo prevalente a elementi ostativi come l'assenza di stabile lavoro o la commissione di reati nel territorio italiano.
  • Nel ricorso per cassazione avverso decisioni in materia di mandato d'arresto europeo il controllo è circoscritto alla violazione di legge e all'eccesso di potere, con esclusione del mero riesame del merito o della semplice censura motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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