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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva ritenuto che, poiché la domanda era stata proposta nell'ambito di un procedimento avente natura interinale e relativo a una misura alternativa, non fosse ammissibile l'opposizione proposta dal difensore in proprio. Nel ricorso si è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e vizio di motivazione, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla titolarità autonoma e parallela del difensore a proporre reclamo e successivo ricorso per cassazione nel subprocedimento per il patrocinio a spese dello Stato. È stato inoltre evidenziato che la richiesta di beneficio era stata formulata in funzione della concessione dell'affidamento in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 nell'ambito dell'esecuzione, sicché il patrocinio poteva essere richiesto anche in una fase provvisoria del procedimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'opposizione/reclamo avverso il decreto di rigetto o inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, anche quando la domanda sia proposta nel contesto di un procedimento di sorveglianza o esecutivo, segue una disciplina accessoria rispetto al processo principale e consente al difensore di agire con autonoma legittimazione impugnatoria. Ha inoltre escluso che la natura interinale del procedimento osti alla presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, ferma restando la liquidazione dell'onorario al termine della fase. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    Regola il reclamo/opposizione contro il provvedimento di rigetto o inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il rinvio al processo speciale per gli onorari di avvocato non esclude l'applicazione dei principi del processo penale quando la controversia è accessoria al giudizio penale.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come disciplina delle controversie sulla liquidazione degli onorari, distinta dal procedimento per l'ammissione al patrocinio.

  • art. 75, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    La nozione di 'fase dell'esecuzione' comprende i procedimenti davanti agli organi dell'esecuzione, incluso il magistrato di sorveglianza.

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    Citato solo per descrivere la finalità dell'istanza di patrocinio, richiesta in funzione della concessione dell'affidamento in casi particolari.

  • art. 571, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in combinato disposto per fondare la titolarità autonoma e parallela di impugnazione del difensore.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato in combinato disposto per affermare la legittimazione del difensore a proporre impugnazione in proprio.

  • art. 122 c.p.p.

    Evocato dal ricorrente per escludere la necessità della procura speciale nel reclamo ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 281-decies ss. c.p.c.

    Richiamati come disciplina attuale del rito semplificato di cognizione cui è rinviato il procedimento speciale sulle liquidazioni.

  • artt. 702 ss. c.p.c.

    Richiamati come disciplina previgente del rito semplificato di cognizione.

  • artt. 28 e ss. l. n. 794/1942

    Citate per ricostruire la disciplina originaria del procedimento speciale sugli onorari di avvocato, cui rinviava l'art. 99.

Massime di principio

  • Nel subprocedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il difensore dell'interessato è titolare di una legittimazione autonoma e parallela a proporre opposizione/reclamo contro il provvedimento di rigetto o inammissibilità dell'istanza.
  • Il rinvio dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 al processo speciale sugli onorari non impedisce di coordinare il procedimento con le regole del processo penale quando la controversia sul patrocinio è accessoria rispetto al giudizio principale.
  • La natura interinale o incidentale del procedimento nel quale l'istanza di patrocinio è proposta non preclude la richiesta del beneficio; la liquidazione del compenso al difensore resta eventualmente differita al termine della fase processuale.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, occorre distinguere le controversie meramente patrimoniali sulla liquidazione dei compensi da quelle sull'ammissione al beneficio, poiché queste ultime incidono direttamente sull'esercizio del diritto di difesa nel processo penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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