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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice riparazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione in relazione a una custodia cautelare applicata dal 24 marzo 2016 al 7 dicembre 2016, poi sostituita con obbligo di firma, per un reato di ricettazione. La Corte di appello aveva rigettato l’istanza ritenendo ostativa la colpa grave dell’interessato, desunta dalla sua presenza, insieme ad altri soggetti, in un fabbricato abbandonato dove erano presenti numerosi beni di provenienza furtiva. Nel ricorso per cassazione si deduceva: 1) erronea applicazione della nozione di colpa grave, perché ricavata dalla sola presenza sul luogo senza una condotta concretamente idonea a provocare la custodia; 2) motivazione apparente, per avere attribuito rilievo decisivo alla posizione dell’istante senza provare partecipazione o consapevolezza, e pur a fronte dell’assoluzione per difetto di prova; 3) violazione dei limiti del giudizio di riparazione, che non può trasformarsi in una rivalutazione colpevolista del materiale probatorio; 4) difetto di nesso causale tra la condotta e la misura cautelare, poiché la mera presenza non integrerebbe imprudenza macroscopica. Con motivi aggiunti si riproponevano le censure principali e si contestava anche il riferimento della Corte territoriale a una condotta processuale, ritenuta incompatibile con la facoltà di non rispondere, richiamando la modifica dell’art. 314, comma 1, c.p.p. operata dal d.lgs. 188/2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente applicato i principi sul giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, valorizzando una condotta extraprocessuale gravemente imprudente e concausale rispetto all’adozione della misura cautelare: l’istante era stato trovato, con altri cinque soggetti, seduto attorno a un tavolo sul quale erano collocati numerosi oggetti preziosi di provenienza furtiva, in un fabbricato abbandonato. La Cassazione ha osservato che il giudice della riparazione può valutare autonomamente gli elementi emersi nel processo, non per affermare la responsabilità penale, ma per verificare se la condotta abbia determinato la falsa apparenza di illecito e quindi la detenzione. Ha inoltre rilevato che i motivi aggiunti sulla condotta processuale erano inammissibili perché non ricollegati ai motivi principali e, comunque, aspecifici. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    indicato come reato per cui era stata applicata la misura cautelare e poi pronunciata assoluzione

  • art. 314, comma 1, c.p.p.

    regola la riparazione per ingiusta detenzione; la colpa grave del richiedente costituisce causa ostativa all’indennizzo

  • art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p.

    richiamato per affermare che la facoltà di non rispondere resta salva dopo la modifica legislativa

  • art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    richiamato per la modifica dell’art. 314 c.p.p. in tema di facoltà di non rispondere

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve compiere una valutazione autonoma e ex ante: non deve stabilire se la condotta integri reato, ma se essa abbia creato la falsa apparenza della sua configurabilità e abbia concorso causalmente alla detenzione.
  • La causa ostativa della colpa grave può fondarsi anche su comportamenti extraprocessuali caratterizzati da macroscopica imprudenza, negligenza o violazione di regole di comune cautela, purché tali condotte abbiano avuto effettiva incidenza causale sull’adozione della misura.
  • È legittimo valorizzare, ai fini della riparazione, la frequentazione o la co-presenza in contesti oggettivamente connotati da traffici illeciti o da detenzione di beni di provenienza furtiva, quando tale situazione sia idonea a rappresentare all’autorità procedente un coinvolgimento dell’interessato.
  • Il giudice della riparazione può esaminare e rivalutare i fatti emersi nel processo penale ai soli fini civilistici del diritto all’indennizzo, ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso, né negare circostanze che quest’ultimo ha ritenuto dimostrate.
  • I motivi aggiunti in cassazione devono essere uno sviluppo dei motivi principali e non possono ampliare il thema decidendum con censure nuove e autonome introdotte oltre il termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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